Sentenza del 22/02/2016 n. 930 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Contenzioso - Impugnazione - Riforma della sentenza di primo grado - Spese processuali - Riconsiderazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza di primo grado è stata riformata, con conseguente necessità di una nuova valutazione delle spese processuali. La precedente statuizione sulle spese non può rimanere automaticamente ferma, ma deve essere rideterminata in relazione all'esito complessivo del giudizio d'impugnazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il regime delle spese processuali dopo la riforma totale o parziale della sentenza di primo grado. Il principio affermato è che il giudice d'impugnazione, quando modifica la decisione precedente, deve riesaminare anche d'ufficio la condanna alle spese, poiché la riforma della sentenza determina la caducazione del relativo capo.
Norme richiamate
Art. 336 c.p.c.
La riforma della sentenza di primo grado comporta la caducazione del capo della sentenza relativo alle spese.
La riforma, totale o parziale, della decisione impugnata estende i propri effetti anche alla statuizione sulle spese. Il giudice dell'impugnazione deve quindi riesaminare e rideterminare le spese, anche d'ufficio, in base al nuovo esito della controversia.
Massime di principio
- Quando una sentenza di primo grado viene riformata in appello, la decisione sulle spese contenuta nella sentenza riformata non resta automaticamente valida.
- Il giudice dell'impugnazione deve valutare nuovamente la soccombenza e può rideterminare, compensare o porre diversamente a carico delle parti le spese dei precedenti gradi di giudizio.
- La riconsiderazione delle spese può avvenire anche d'ufficio, perché costituisce una conseguenza necessaria della riforma della decisione principale.
- In una situazione analoga, occorre verificare non solo l'esito della domanda principale, ma anche l'effetto della riforma sui capi accessori, inclusa la liquidazione delle spese processuali.
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