Cassazione Civile, Ordinanza n. 33215/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2005, emesso a seguito di PVC, con cui l'Ufficio contestava alla società la indeducibilità ai fini IRES e IRAP di costi documentati da fatture emesse da soggetti ritenuti privi di organizzazione, nell'ambito di un'indagine su più società del settore dei metalli ferrosi e non ferrosi. Secondo la ricostruzione riportata, erano state utilizzate 161 fatture riconducibili a due 'cartiere' per oltre 6,8 milioni di euro. La società sosteneva che l'Ufficio avesse contestato soltanto l'inesistenza soggettiva delle operazioni e che, in ogni caso, le operazioni sottostanti fossero reali e i costi deducibili; inoltre contestava la quantificazione delle sanzioni. In cassazione articolava otto motivi: omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c. e del d.lgs. 546/1992; motivazione contraddittoria o insufficiente e omesso esame di fatti decisivi; violazione dell'art. 109 TUIR e dell'art. 14, comma 4-bis, l. 537/1993, sostenendo la deducibilità dei costi in caso di operazioni soggettivamente inesistenti; nullità per motivazione apparente sulla maggiorazione del 50% delle sanzioni; e, infine, omessa pronuncia sulle ragioni di gravità e sulla responsabilità soggettiva ai fini sanzionatori.
La decisione
La Corte ha accolto il quarto e il settimo motivo di ricorso, rigettando il primo, il secondo, il terzo e il quinto, e dichiarando assorbiti il sesto e l'ottavo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La cassazione è stata disposta perché il giudice di merito non si era pronunciato, neppure implicitamente, sulla deducibilità dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti nei termini rilevanti alla luce dell'art. 14, comma 4-bis, l. 537/1993 e dell'art. 109 TUIR, e perché la motivazione sulla sanzione maggiorata del 50% era ritenuta sotto il minimo costituzionale.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
invocato come parametro dell'omessa pronuncia; la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità nei primi motivi e fondata solo con riguardo al quarto motivo, per mancata pronuncia sulla deducibilità dei costi.
art. 115 c.p.c.
richiamato insieme ad altre norme processuali, ma le doglianze che lo evocavano sono state per lo più dichiarate inammissibili perché miravano a rivalutare il materiale probatorio.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza tributaria; la Corte ha respinto i motivi che denunciavano vizi motivazionali, salvo quello sulla sanzione, ritenuto al di sotto del minimo costituzionale.
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
citato dalla parte ricorrente come parametro della decisione del giudice tributario; non è stato accolto nei motivi dichiarati inammissibili.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato nel contesto della ripresa fiscale e del ragionamento presuntivo dell'Ufficio; la Corte non ne ha fatto applicazione autonoma, limitandosi a valutare i motivi di ricorso proposti.
artt. 2727 ss. c.c.
richiamati in tema di presunzioni; le doglianze sulla valutazione presuntiva sono state dichiarate inammissibili perché dirette a rimettere in discussione l'apprezzamento delle prove.
art. 2697 c.c.
richiamato sul riparto dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto inammissibili le censure che miravano a contestare l'apprezzamento probatorio, ma ha riconosciuto la necessità di esaminare la deducibilità dei costi secondo la disciplina sostanziale applicabile.
art. 109 TUIR (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)
la Corte ha affermato che i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti possono essere dedotti, se non sono stati utilizzati direttamente per commettere il reato e se rispettano i requisiti di inerenza, certezza, determinatezza o determinabilità.
art. 14, comma 4-bis, l. 24 dicembre 1993, n. 537
norma decisiva: secondo la Corte, come modificata dal d.l. n. 16/2012, consente la deduzione dei costi delle operazioni soggettivamente inesistenti nei limiti in cui i costi non siano impiegati direttamente per il reato e siano inerenti, certi, determinati o determinabili.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato per le censure di nullità della sentenza e del procedimento; la Corte ha dichiarato inammissibili alcuni motivi e ne ha accolti altri solo quando vi era effettiva omissione di pronuncia o motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per l'omesso esame di fatti decisivi; i motivi così formulati sono stati dichiarati inammissibili perché volti a sollecitare una nuova valutazione delle prove e ostacolati dalla doppia conforme.
art. 132 c.p.c.
richiamato con riguardo alla dedotta motivazione apparente sulla sanzione; la Corte ha ritenuto fondato il motivo nella parte in cui la sentenza di merito era al di sotto del minimo costituzionale.
art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212
citato come norma sulla motivazione degli atti e del procedimento tributario, ma non ha fondato un autonomo accoglimento se non in relazione al vizio motivazionale sulla sanzione.
art. 7 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
richiamato per la disciplina delle sanzioni amministrative tributarie e dei criteri di imputazione della responsabilità; il motivo sul punto è stato accolto solo per carenza motivazionale sulla maggiorazione del 50%.
art. 5 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
evocato dalla ricorrente per contestare la propria responsabilità e dedurre le ragioni di gravità; il relativo motivo è stato assorbito.
art. 1, comma 197, l. n. 197/2022
richiamato solo nel contesto processuale della sospensione del giudizio su istanza della società, poi seguita da richiesta dell'Ufficio di prosecuzione.
art. 348-ter c.p.c.
richiamato per il principio della 'doppia conforme', che ha reso inammissibili i motivi di omesso esame di fatti decisivi quando il ricorrente non ha evidenziato divergenze tra le due decisioni di merito.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura di omessa pronuncia è inammissibile se non sono riprodotti in modo specifico e completo i motivi o le questioni sulle quali il giudice di appello avrebbe omesso di decidere, così da consentire alla Corte il controllo senza dover esaminare i fascicoli di merito.
- I motivi che, sotto l'etichetta dell'omesso esame di fatti decisivi, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove o del ragionamento presuntivo del giudice di merito sono inammissibili in sede di legittimità.
- In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente che le ragioni delle sentenze di primo e secondo grado siano diverse.
- In tema di imposte sui redditi, i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti possono essere dedotti se non sono stati utilizzati direttamente per commettere il reato e se rispettano i requisiti di inerenza, certezza, determinatezza o determinabilità.
- La sentenza di merito è viziata quando, a fronte di una specifica questione di deducibilità dei costi collegata alla natura soggettivamente inesistente delle operazioni, omette di pronunciarsi anche implicitamente sul punto rilevante ai fini fiscali.
- La motivazione sulla misura della sanzione deve superare il minimo costituzionale; in difetto, la sentenza è cassabile per motivazione apparente o insufficiente in senso radicale.
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