Sentenza n. 6504/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione I) n. 2575/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Annullamento parziale d’ufficio di un permesso di costruire in sanatoria relativo ad ampliamenti edilizi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il proprietario ha impugnato l’annullamento parziale, disposto dal Comune nel 2018, del permesso di costruire in sanatoria rilasciato nel 2014. In primo grado ha dedotto: violazione dell’art. 21-nonies, comma 3, l. n. 241/1990, per assenza dei presupposti necessari a superare il termine massimo di diciotto mesi e per carenza di potere; violazione delle garanzie partecipative e difetto di istruttoria; violazione degli obblighi di motivazione e dei principi in materia di autotutela, per mancanza di un interesse pubblico concreto e attuale e di una ponderazione degli interessi; violazione degli artt. 21-nonies l. n. 241/1990 e 33 e 40 l. n. 47/1985, nonché illogicità e travisamento. In appello ha sostenuto che il TAR avesse erroneamente equiparato false dichiarazioni e falsa rappresentazione, ritenendo necessario, per le dichiarazioni non veritiere relative all’epoca di ultimazione dei lavori, un accertamento penale passato in giudicato. Ha inoltre affermato che le opere sarebbero state comunque anteriori al termine del 1° ottobre 1983, che l’eventuale errore sarebbe stato riconoscibile dal Comune sulla base della documentazione già disponibile, e che mancava una condotta dolosa del privato. Ha lamentato, infine, che la comunicazione di avvio riguardasse soltanto opere del secondo piano e non consentisse l’estensione dell’annullamento a una parte del primo piano, oltre alla carenza di motivazione sull’interesse pubblico attuale e sulla ponderazione degli interessi.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto accertata una rappresentazione non veritiera dei lavori nell’istanza di condono, in particolare quanto all’epoca di ultimazione delle opere del primo e del secondo piano. Ha distinto tra dichiarazioni false o mendaci, la cui falsità penalmente rilevante richiede un accertamento definitivo in sede penale, e falsa rappresentazione dei fatti, che può consentire il superamento del termine di diciotto mesi anche senza sentenza penale, purché la non corrispondenza alla realtà sia accertata inequivocabilmente dall’amministrazione mediante i propri strumenti istruttori. Nel caso concreto, nuovi elementi e approfondimenti sollecitati dalla segnalazione della proprietaria di un immobile vicino avevano consentito al Comune di verificare sia la difformità tra quanto dichiarato e lo stato reale dei luoghi, sia la realizzazione delle opere dopo il 1° ottobre 1983, termine rilevante per il condono. Il Comune era pertanto legittimato a esercitare l’autotutela anche a distanza di anni dal rilascio della sanatoria. È stata respinta anche la censura sulla partecipazione procedimentale, poiché la parte delle opere cui era stato esteso l’annullamento risultava comunque menzionata nella nota comunale del 27 luglio 2018, che dava conto anche della segnalazione di terzi. Quanto alla motivazione, il provvedimento aveva individuato l’interesse pubblico prioritario nella necessità di ripristinare la legalità violata mediante la rimozione di un titolo illegittimo, rilasciato sulla base di un’errata rappresentazione dello stato dei luoghi, in aree soggette a vincoli di inedificabilità e caratterizzate da elevato rischio idrogeologico. Tale interesse è stato ritenuto concreto, attuale e prevalente rispetto all’interesse privato alla conservazione del manufatto abusivo, anche in ragione della rilevanza dei valori ambientali coinvolti. Nulla sulle spese per la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
Il superamento del rigido limite temporale di 18 mesi per l'esercizio del potere di autotutela ... è ammissibile ... quando il soggetto richiedente abbia rappresentato uno stato preesistente diverso da quello reale.
Il termine massimo per l’annullamento d’ufficio non opera rigidamente quando il titolo favorevole sia stato ottenuto sulla base di una falsa rappresentazione della realtà accertata inequivocabilmente dall’amministrazione; non è sempre necessario un previo accertamento penale.
artt. 7 e ss. e 10 l. 241/1990
Le garanzie partecipative sono rispettate quando la comunicazione procedimentale consente al destinatario di conoscere le opere abusive oggetto dell’intervento e gli elementi posti a fondamento dell’autotutela.
art. 3 l. 241/1990
L’annullamento d’ufficio deve essere motivato con riferimento all’illegittimità del titolo e all’interesse pubblico concreto e attuale alla sua rimozione.
artt. 33 e 40 l. 47/1985
Le opere realizzate oltre il termine massimo previsto per il condono non possono beneficiare della sanatoria; l’accertamento della loro successiva realizzazione rileva anche ai fini dell’autotutela sul titolo rilasciato.
Massime di principio
- Il termine massimo di diciotto mesi per l’annullamento d’ufficio non impedisce all’amministrazione di intervenire successivamente quando il titolo favorevole sia stato ottenuto mediante una falsa rappresentazione dello stato preesistente dei luoghi, purché tale difformità sia accertata in modo inequivocabile dall’amministrazione con i propri mezzi istruttori.
- La falsa rappresentazione dei fatti, distinta dalla dichiarazione falsa o mendace penalmente rilevante, può essere posta a fondamento dell’annullamento d’ufficio oltre il termine di diciotto mesi anche in assenza di una sentenza penale irrevocabile, quando l’amministrazione dimostri autonomamente e con certezza il contrasto tra realtà e rappresentazione.
- L’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio o di una sanatoria rilasciati sulla base di una rappresentazione non veritiera può essere sostenuto da un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità, senza necessità di una comparazione favorevole all’interesse del privato, quando siano coinvolti manufatti abusivi, aree inedificabili e rilevanti valori ambientali o condizioni di rischio idrogeologico.
- La comunicazione di avvio del procedimento è sufficiente, ai fini partecipativi, quando individua in modo conoscibile le opere oggetto dell’autotutela e gli elementi istruttori posti a fondamento dell’intervento, anche se il provvedimento finale precisa o estende l’annullamento alle opere già richiamate nella documentazione procedimentale.
- L’amministrazione può esercitare l’autotutela anche a distanza di anni dal rilascio di una sanatoria quando accerti che le opere erano state realizzate oltre il termine legislativo per il condono, poiché la falsa rappresentazione incide sulla stessa legittimità originaria del titolo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 11 ago 2026Sentenza n. 1763/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 11 ago 2026Sentenza n. 14246/2026 - Roma, Sezione 2Q
- Sentenza · 11 ago 2026Sentenza n. 14247/2026 - Roma, Sezione 2Q
- Sentenza · 11 ago 2026Sentenza n. 14248/2026 - Roma, Sezione 5B
- Sentenza · 11 ago 2026Sentenza n. 14249/2026 - Roma, Sezione 5B
- Sentenza · 11 ago 2026Sentenza n. 576/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →