Sentenza del 08/07/2015 n. 14206 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l'appello dell'Ufficio contro l'annullamento dell'avviso di liquidazione dell'imposta principale di successione e dell'INVIM. Sostenevano, in sostanza, l'illegittimità della pretesa fiscale in relazione al fallimento del de cuius e contestavano gli effetti della successiva revoca del fallimento. Il ricorso riguardava la medesima sentenza già impugnata separatamente da altre coeredi, senza che fosse stata indicata la connessione tra i due procedimenti né fosse stata richiesta la loro riunione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Un precedente ricorso, proposto da altre coeredi contro la stessa sentenza, era stato già deciso con cassazione con rinvio limitatamente al rapporto processuale con esse, a causa della mancata notificazione dell'appello. Poiché i ricorsi avrebbero dovuto essere riuniti ai sensi degli artt. 333 e 335 c.p.c., la decisione del primo ricorso ha reso impossibile l'esame del secondo, in applicazione dei principi di unicità del processo di impugnazione, unità della decisione e ragionevole durata del processo. Le spese sono state compensate per la mancata costituzione della parte intimata.
Norme richiamate
D.P.R. n. 637 del 1972, art. 7, comma 2
in caso di fallimento del de cuius si tiene conto solo delle attività che provengono all'erede a seguito della chiusura del fallimento
La norma era stata invocata dagli eredi per sostenere che, durante il fallimento del defunto, la base imponibile successoria dovesse considerare soltanto i beni effettivamente pervenuti agli eredi dopo la chiusura della procedura.
Legge n. 289 del 2002, art. 16
La Commissione regionale aveva ritenuto che l'avviso di liquidazione, non avendo natura propriamente accertativa, non rientrasse tra gli atti suscettibili di definizione mediante condono.
Codice di procedura civile, art. 333
una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo
Le impugnazioni successive contro la stessa sentenza devono essere proposte in forma incidentale nel processo già instaurato, anche se vengono materialmente presentate con un atto separato.
Codice di procedura civile, art. 335
Impone la riunione delle impugnazioni separatamente proposte contro la stessa sentenza, così da garantire un'unica decisione e impedire giudicati contrastanti.
Massime di principio
- Quando più parti impugnano la stessa sentenza, le impugnazioni devono essere coordinate e riunite in un unico processo; il ricorso successivo deve normalmente assumere forma incidentale, anche se è stato depositato come ricorso autonomo.
- È essenziale indicare alla Corte l'esistenza di altri ricorsi connessi contro la medesima decisione e notificare l'impugnazione a tutte le parti processuali interessate, non soltanto all'amministrazione.
- Se un ricorso contro la stessa sentenza viene deciso prima della riunione, il ricorso successivo può diventare improcedibile perché non è più possibile realizzare il simultaneus processus.
- La mancata riunione non invalida necessariamente la decisione già pronunciata, ma può precludere l'esame delle ulteriori impugnazioni, anche se riguardano motivi o rapporti processuali differenti.
- Nel caso concreto, la Corte non ha esaminato nel merito né la questione fiscale relativa al fallimento del de cuius né quella sul condono, poiché l'esito è dipeso esclusivamente da una preclusione processuale.
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