Cassazione Penale, Sentenza n. 12506/2024 del 27/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato era stato condannato dal Tribunale e la condanna era stata confermata dalla Corte d'Appello per il reato previsto dall'art. 95 del d.P.R. 20 maggio 2022, n. 115. Con ricorso in Cassazione il difensore ha proposto due motivi: (i) violazione dell'art. 192 c.p.p., deducendo che la responsabilità penale si fondava su prove contraddittorie e insufficienti e che l'appello aveva ricostruito liberamente il convincimento senza adeguata motivazione; (ii) violazione di legge per omessa pronuncia della Corte territoriale sulla richiesta di concessione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., richiesta formulata con motivi nuovi di appello ai sensi dell'art. 585, comma 4, c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, osservando che esso era una reiterazione di censure già svolte in appello e che la sentenza impugnata conteneva motivazione adeguata e conforme agli elementi probatori. Ha invece ritenuto fondato il secondo motivo nella parte in cui la Corte d'Appello aveva omesso di esaminare la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. Tuttavia, essendo intervenuta l'estinzione del reato per prescrizione (termine di prescrizione 16/11/2023), la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio, attestando che l'estinzione del reato per prescrizione è un esito più favorevole per l'imputato rispetto alla declaratoria di non punibilità ex art. 131-bis e che, in presenza di causa estintiva, non rilevano in sede di legittimità vizi che sarebbero comunque superati dalla declaratoria della causa estintiva.
Norme richiamate
d.P.R. 20 maggio 2022, n. 115, art. 95
Norma che individua il reato per cui l'imputato è stato condannato; la Corte richiama la norma in relazione al fatto storico-penale contestato.
Codice di Procedura Penale, art. 192
Richiamato dal ricorrente per censurare la valutazione probatoria; la Corte ha ritenuto che l'applicazione dell'art. 192 non fosse viziata e che la motivazione di merito fosse adeguata.
Codice Penale, art. 131-bis
Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha rilevato che la richiesta di applicazione della causa di non punibilità proposta in appello non era stata esaminata dalla Corte territoriale.
Codice di Procedura Penale, art. 585, comma 4
Consente la proposizione in appello di motivi nuovi; la Corte ha riconosciuto la legittimità della deduzione ex art. 585 c.p.p. ma ha rilevato che la Corte d'Appello l'ha ignorata.
Giurisprudenza - Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 (Arnone e altri)
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801
Richiamata per sostenere che un motivo generico e reiterativo deve considerarsi apparente e manifestamente infondato quando non contiene una critica argomentata specifica della sentenza impugnata.
Giurisprudenza - Sez. 6, n. 11040 del 27/01/2016 (Calabrese)
Sez. 6, Sentenza n. 11040 del 27/01/2016, Calabrese, Rv. 266505 - 01
Richiamata per il principio secondo cui l'estinzione del reato per prescrizione rappresenta un esito più favorevole per l'imputato rispetto alla declaratoria di non punibilità ex art. 131-bis.
Giurisprudenza - Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 (Olche)
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 (dep. 15/09/2009), Rv. 244275 - Olche
Principio secondo cui, in presenza di causa di estinzione del reato, in sede di legittimità non sono rilevabili vizi di motivazione della sentenza impugnata poiché il giudice del rinvio sarebbe comunque tenuto a pronunciare immediatamente la declaratoria della causa estintiva.
Massime di principio
- Se la Corte d'appello omette di esaminare una richiesta di non punibilità (art. 131-bis) sollevata con motivi nuovi di appello, la Cassazione può censurare tale omissione; il motivo di appello nuovo va esaminato dal giudice di merito.
- Un motivo di cassazione che si limiti a reiterare censure già svolte e respinte in appello senza offrire specifici argomenti nuovi può essere considerato manifestamente infondato.
- L'intervenuta estinzione del reato per prescrizione prevale sulla pronuncia di non punibilità ex art. 131-bis: se il reato è estinto, la sentenza va annullata senza rinvio perché il risultato è più favorevole all'imputato.
- In presenza di una causa di estinzione del reato, i vizi di motivazione della sentenza impugnata sono, in genere, prive di rilievo in sede di legittimità perché il giudice del rinvio sarebbe comunque obbligato a dichiarare l'estinzione.
- Chi propone in appello motivi nuovi ai sensi dell'art. 585, comma 4, c.p.p. deve essere sicuro che tali deduzioni vengano esplicitamente ricevute e discusse in motivazione dalla Corte d'appello; l'omissione può costituire motivo di cassazione.
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