Cassazione Civile, Sentenza n. 33232/2023 del 29/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Controversia relativa all'illecita annessione, da parte dei ricorrenti (proprietari di due unità dell'edificio), di parti comuni dell'edificio (in particolare la scala a chiocciola, corridoio e rampa di scale che collegavano al vicolo Corsioli) mediante erigendo di un muro nell'atrio e sostituzione del cancello su vicolo Corsioli con altro di cui avevano l'esclusiva disponibilità delle chiavi; contestazione inoltre di posa di grosse tubature lungo il muro di proprietà esclusiva dei ricorrenti originari e installazione (poi oggetto di rinuncia) di unità di condizionamento sul lastrico solare. I convenuti (odierni ricorrenti in Cassazione) impugnano le decisioni di merito che avevano accolto le domande degli originari attori e ordinato il ripristino dello stato dei luoghi.
La decisione
La Corte di Cassazione, Sez. II Civile, ha respinto il ricorso dei sig.ri Zecca e Bernasconi. Ha ritenuto inammissibili o infondati i vari motivi di cassazione (mancanza di specificità, tentativo di rinnovata valutazione del fatto, censura all'operato del CTU non contrastata con specifici riferimenti alla motivazione della Corte d'Appello, errata interpretazione della rinuncia delle parti ecc.). Confermate in via definitiva le statuizioni dei giudici di merito che avevano accertato l'illegittima annessione alle proprietà esclusive di porzioni comuni (muro nell'atrio, sostituzione del cancello con esclusiva disponibilità di chiavi) e la lesione del decoro architettonico per muro e tubature; confermato l'obbligo di ripristino secondo la CTU (con esclusione dell'unità di condizionamento, sulla quale vi era stata rinuncia), il rigetto delle domande riconvenzionali dei ricorrenti e la condanna in solido di Zecca e Bernasconi al pagamento delle spese processuali di tutti i gradi, con indicazione della possibilità di ulteriori oneri ex art. 13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c. comma 1 n.3
Norma tramite la quale la Corte valuta la dedotta violazione di legge in relazione alla valutazione delle prove e dell'onere della prova; la Cassazione ha ritenuto che i ricorrenti chiedevano una rivalutazione del fatto riservata ai giudici di merito, non un vizio di diritto rimediabile in cassazione.
art. 360 c.p.c. comma 1 n.4
Invocato per censurare la motivazione; la Corte ha ritenuto i motivi generici, non autosufficienti e volti a ottenere una diversa lettura delle risultanze, pertanto inammissibili.
art. 360 c.p.c. comma 1 n.5
Richiamato relativamente all'omessa considerazione di fatti decisivi; la Corte ha escluso il vizio perché manca la specificazione e, inoltre, è precluso dall'esistenza di due pronunce conformi dei giudici di merito (art. 348 ter c.p.c.).
art. 348 ter c.p.c. ultimo comma
Richiamato per precludere l'impugnazione fondata sull'art. 360 n.5 in presenza di doppia pronuncia conforme dei giudici di merito.
art. 115 c.p.c.
Riferito al principio della non contestazione dei fatti principali; la Corte ricorda che la non contestazione delle riproduzioni non sostituisce il passaggio logico-giuridico richiesto per costituire prova del fatto principale.
art. 116 c.p.c.
Richiamato in relazione all'asserita omessa valutazione delle prove; la Corte precisa che l'art. 116 non può essere usato per ottenere una nuova valutazione dei fatti in sede di legittimità e che l'eventuale errore di fatto deve essere dedotto nei limiti del vizio motivazionale.
art. 2697 cod. civ.
Riguarda l'onere della prova; la Corte ha chiarito che la censura non mostrava un'erronea attribuzione dell'onere della prova ma una diversa valutazione delle prove, fatto inammissibile in Cassazione.
art. 2712 cod. civ.
Riferito alle riproduzioni fotografiche e analoghe: la Cassazione ricorda che la mancata contestazione della conformità di una riproduzione non prova automaticamente il fatto principale; i ricorrenti non hanno dettagliato quali riproduzioni sarebbero decisive.
art. 111 Costituzione
Invocata in relazione al diritto al giusto processo; la Corte ha ritenuto infondata la censura che pretendeva una rimozione del contraddittorio o violazione della parità delle parti, essendo le doglianze in realtà richieste di rivalutazione dei fatti.
art. 369 c.p.c. comma 2 n.2
Richiamato in relazione al deposito della copia notificata della sentenza impugnata; la Corte ha ritenuto il ricorso non improcedibile perché la notificazione era avvenuta entro il termine breve di 60 giorni dalla pubblicazione.
art. 366 n.4 c.p.c.
Richiamato rispetto ai requisiti di autosufficienza e specificità del ricorso; la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi che non rispettano tali requisiti.
art. 13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002
Richiamato per la possibilità di imporre un ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti in solido, per ragioni di soccombenza e spreco processuale.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è tribunale del merito: non ammette rivalutazioni delle prove o nuova ricostruzione dei fatti; i motivi devono indicare errori di diritto o vizio motivazionale specifico e autosufficiente.
- La carenza di specificità e la riproposizione generica di censure già respinte in grado di merito comportano l'inammissibilità del ricorso per cassazione (art. 366 e 360 c.p.c.).
- Il giudice di merito può avvalersi di una CTU per rappresentare e chiarire lo stato dei luoghi; tuttavia, la valutazione della proprietà e dei diritti reali resta riserva del giudice, il quale deve motivare autonome conclusioni basate anche sui documenti di provenienza (atti di acquisto, atti di divisione).
- Una rinuncia procesale vale nei limiti in cui è espressamente formulata: non può essere estesa per interpretazioni estensive se la rinuncia stessa esclude specifici profili (qui la rinuncia alle unità esterne non comprendeva le tubazioni sulle murature).
- La mancata contestazione di fotografie o riproduzioni non sostituisce il necessario passaggio logico-giuridico per provare fatti principali; occorre sempre distinguere tra prova della conformità della riproduzione e prova del fatto costitutivo.
- L'alterazione o privatizzazione di percorsi e parti comuni (muro che impedisce l'accesso, sostituzione di cancelli con esclusiva disponibilità di chiavi) può integrare l'illecita annessione di porzioni comuni e giustificare l'ordine di ripristino e demolizione.
- In centri storici vincolati gli interventi di ristrutturazione devono rispettare il decoro architettonico: il miglioramento della condizione di degrado non legittima interventi che stravolgono la fisionomia dell'edificio.
- La condanna alle spese segue il principio di soccombenza; condotte lecite o chiarificazioni intervenute (es. rinunce conseguenti a deliberazioni condominiali) non costituiscono di per sé indice di slealtà processuale.
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