Cassazione Civile, Ordinanza n. 18285/2026 del 06/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente espropriante)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione alla stima proposta dall'ente espropriante in relazione all'indennità dovuta per l'espropriazione parziale di un'area sita nel Comune di Senigallia, interessata dai lavori di costruzione della terza corsia dell'Autostrada A14. Il collegio tecnico ex art. 21 d.P.R. n. 327 del 2001 aveva quantificato varie voci indennitarie, tra cui indennità di espropriazione, occupazione temporanea, occupazione d'urgenza, maggiorazione del 10% e indennità per soprassuoli. La società espropriante contestava: 1) l'avvenuta liquidazione di un pregiudizio all'attività aziendale della proprietaria, sostenendo che l'indennizzo dovesse limitarsi al valore venale dei beni espropriati; 2) il riconoscimento di un indennizzo per la perdita di volumetria edificabile e per lo spostamento della fascia di rispetto autostradale, deducendo che il vincolo fosse conformativo e che non potesse essere posto a carico dell'espropriante; 3) il criterio di calcolo dell'indennità di occupazione d'urgenza, ritenendo che il termine finale dovesse coincidere con la data del decreto di esproprio e non con il deposito dell'indennità definitiva presso la Cassa Depositi e Prestiti; 4) la regolazione delle spese di lite, perché la Corte d'appello aveva ritenuto soccombente l'espropriante nonostante la rideterminazione giudiziale delle indennità fosse inferiore a quella originariamente determinata dai tecnici.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, infondato il terzo e fondato il quarto. Ha quindi cassato l'ordinanza impugnata solo nei limiti della statuizione sulle spese e, decidendo nel merito senza rinvio, ha riformato la decisione della Corte d'appello limitatamente alla regolazione delle spese di lite e di CTU: ha compensato integralmente tra le parti le spese del giudizio di merito, ha posto le spese di CTU a carico solidale delle parti con rivalsa interna al 50%, e ha compensato anche le spese del giudizio di legittimità. La pronuncia di merito sulle indennità espropriative è rimasta ferma.
Norme richiamate
art. 21 d.P.R. n. 327 del 2001
richiamato quale base della determinazione tecnica dell'indennità nel procedimento espropriativo.
art. 32 d.P.R. n. 327 del 2001
invocato per sostenere che il valore del bene espropriato deve tener conto dei vincoli non espropriativi incidenti sul fondo.
art. 33 d.P.R. n. 327 del 2001
applicato per l'espropriazione parziale: l'indennità comprende anche il minor valore della parte residua quando il bene ha unità economica e funzionale con la porzione ablata.
art. 37 d.P.R. n. 327 del 2001
richiamato sia per la determinazione del 'giusto prezzo' del bene espropriato sia per la maggiorazione del 10% prevista dal comma 2.
art. 22-bis, comma 5, d.P.R. n. 327 del 2001
"per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione o del corrispettivo"
l'indennità di occupazione d'urgenza va calcolata fino al deposito effettivo dell'indennità di esproprio, non fino alla data del decreto di esproprio.
art. 23 d.P.R. n. 327 del 2001
richiamato dalla ricorrente in collegamento sistematico con il dies finale dell'occupazione d'urgenza.
art. 24 d.P.R. n. 327 del 2001
richiamato dalla ricorrente in collegamento sistematico con il dies finale dell'occupazione d'urgenza.
art. 26, comma 6, d.P.R. n. 327 del 2001
richiamato per evidenziare che lo svincolo delle somme depositate richiede la collaborazione dell'espropriato.
la soccombenza va valutata in relazione all'esito complessivo del giudizio; la Corte d'appello aveva errato nel porre le spese a carico dell'espropriante.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
usato come parametro per i motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per la censura relativa al vizio della decisione in punto spese e alla mancata corrispondenza tra decisione e ratio effettiva.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
invocato per l'omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha escluso che vi fosse un vero fatto decisivo non esaminato.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
il motivo sul deprezzamento del fondo residuo non coglieva la ratio decidendi e quindi era inammissibile.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione alla stima, il sindacato di legittimità è precluso quando il motivo non intercetta la ratio decidendi della pronuncia impugnata e si risolve in una mera critica alla valutazione di merito.
- L'indennità per espropriazione parziale può comprendere anche il deprezzamento della porzione residua quando tra la parte ablata e quella rimasta esiste un'unità economica e funzionale, tale da rendere applicabile il criterio differenziale previsto per il bene unitario.
- La perdita di edificabilità o di volumetria deve essere apprezzata tenendo conto dei vincoli urbanistici e delle porzioni effettivamente incise, senza attribuire automaticamente all'espropriante effetti economici che derivino da vincoli conformativi preesistenti o autonomi.
- L'indennità di occupazione d'urgenza va computata fino al deposito effettivo dell'indennità di esproprio, perché solo quel deposito segna il momento di perfezionamento della fattispecie acquisitiva e di cessazione della mancata disponibilità del bene.
- Nel giudizio di opposizione alla stima, la soccombenza ai fini delle spese va valutata confrontando l'importo effettivamente accertato dal giudice con la pretesa introdotta in giudizio, non con il solo importo già stimato in sede amministrativa, e la parte che ottiene una rideterminazione inferiore può risultare vittoriosa sulle spese.
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