Cassazione Penale, Sentenza n. 50504/2023 del 19/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 29/06/2023 che aveva rigettato l'istanza di restituzione in relazione a decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca. Il ricorrente denunciava vizi ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) e c) c.p.p. per carenza di motivazione riguardo al "periculum in mora" e al fumus commissi delicti. Contestava che il tribunale avesse erroneamente ritenuto che il Gip avesse comunque motivato il periculum aderendo a un orientamento che considerava il pericolo insito nella confiscabilità del bene, e che la motivazione integrativa del tribunale fosse apodittica e basata su congetture, senza considerare la solidità economica della società e l'assenza di indici soggettivi di pericolosità del legale rappresentante; inoltre si deduceva genericità e illogicità nel rigetto delle eccezioni sull'inutilizzabilità di atti di indagine.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla censura sul "periculum in mora", ritenendo che alla data del provvedimento di sequestro (marzo 2023) il principio stabilito dalle Sezioni Unite (secondo cui il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora) fosse già acquisito e vincolante; dunque la mancata spiegazione del periculum integra il vizio di carenza di motivazione. La Corte si è discostata dall'interpretazione del tribunale che aveva tentato di integrare la motivazione richiamando precedente di questa Corte. In conseguenza ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza impugnata sia il decreto di sequestro del Gip del 14/03/2023 e ha ordinato la restituzione di quanto sequestrato all'avente diritto, disponendo altresì la comunicazione al Procuratore Generale ai sensi dell'art. 626 c.p.p.
Norme richiamate
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
art. 321, comma 2, 2 cod. proc. pen.
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che giustificano l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio.
art. 240 cod. pen.
Norma riguardante la confisca; collegata all'esigenza di motivare il periculum quando si anticipa l'effetto ablativo della confisca.
D.Lgs. 74/2000
10 quater comma 2 dlgs. 74/2000
Norma richiamata nella imputazione per cui è stato disposto il sequestro; contesto di reati fiscali con possibile confisca.
art. 110 cod. pen.
Richiamato nei capi di imputazione (concorso di persone nel reato); indicazione del titolo di reato ai fini del sequestro.
art. 626 cod. proc. pen.
Norma procedurale prevista per la comunicazione dell'annullamento al Procuratore Generale per le eventuali determinazioni di competenza.
Cass. Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021
Sez. U - , n. 36959 del 24/06/2021 Rv. 281848 — 01
Principio secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere la motivazione anche del periculum in mora, salvo il caso di sequestro di cose la cui detenzione, uso o porto costituisca automaticamente reato, per le quali la motivazione può limitarsi alla confiscabilità "ex lege".
Cass. Sez. III, n. 39846 del 13/05/2022
Sez. 3 -, n. 39846 del 13/05/2022 Rv. 283831 - 01
Giurisprudenza citata dal tribunale del riesame nella parte in cui si affermava che talvolta la mancanza di motivazione del periculum poteva essere ricondotta ad una scelta motivazionale errata; la Corte, però, ha ritenuto tale indirizzo non pienamente applicabile al caso concreto alla luce delle Sezioni Unite del 2021.
Massime di principio
- Il "periculum in mora" deve essere espressamente e concisamente motivato nel decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca; l'assenza di tale motivazione costituisce vizio formale che può determinare l'annullamento del provvedimento.
- La motivazione non può essere integrata dal giudice del riesame richiamando orientamenti non più conformi al principio delle Sezioni Unite se, alla data del provvedimento originario, tale principio era già acquisito e vincolante.
- Nei casi di sequestro di beni la cui detenzione o uso costituisce di per sé reato, la motivazione può essere circoscritta alla sola confiscabilità "ex lege"; fuori da queste ipotesi è invece necessaria una concreta spiegazione del rischio di dispersione o sottrazione.
- Il rischio di dispersione del patrimonio deve essere fondato su elementi fattuali e non su affermazioni apodittiche: la solidità economica della società e l'assenza di indici soggettivi di pericolosità sono fatti rilevanti da valutare.
- La carenza di motivazione sul punto assorbe le ulteriori censure relative alla logica e completezza della decisione: se manca la spiegazione del periculum, le conseguenze ablative non possono essere legittimamente anticipate.
- In caso di annullamento senza rinvio del sequestro, è ordinata la restituzione dei beni all'avente diritto e può essere disposta la comunicazione al Procuratore Generale per gli adempimenti di competenza.
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