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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16087/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore procedente)

La controversia

Una società terza pignorata nel procedimento esecutivo contestava l'ordinanza di assegnazione di canoni di locazione emessa nell'ambito di un pignoramento presso terzi. In fatto, un creditore munito di decreto ingiuntivo aveva pignorato il credito vantato dal debitore esecutato verso la terza, relativo a un contratto di locazione di immobile commerciale. La terza aveva dichiarato che parte dei crediti locatizi era stata ceduta dal debitore a un'altra società prima del pignoramento, che il canone era stato ridotto e che il pagamento al creditore procedente sarebbe potuto avvenire solo dopo l'estinzione del debito verso il cessionario. Il giudice dell'esecuzione aveva poi assegnato al creditore le somme mensili e, su istanza di correzione materiale, aveva anticipato la decorrenza dell'assegnazione. L'opposizione ex art. 617 c.p.c. deduceva: 1) errore di calcolo per mancata distinzione tra imponibile netto e IVA; 2) erronea anticipazione della decorrenza dell'assegnazione, perché al maggio 2015 il debito verso il cessionario non si era ancora estinto; 3) violazione del contraddittorio nel procedimento di correzione materiale; inoltre si denunciava motivazione insufficiente sulla quantificazione del canone. Nel ricorso per cassazione la società lamentava soprattutto l'erronea qualificazione come inopponibile della cessione del credito, assumendo che la scrittura privata avesse data certa anteriore al pignoramento perché registrata prima della notifica del pignoramento; contestava poi la declaratoria di tardività dell'opposizione, sostenendo che il termine decorresse dalla notifica delle ordinanze corrette e non da quella originaria, e che non le era stata notificata la fissazione dell'udienza nel procedimento di correzione; infine censurava la motivazione sulla misura del canone e sul relativo calcolo.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito delle doglianze sui rapporti di credito e sulla validità/opponibilità della cessione, perché ha ritenuto assorbente e pregiudiziale il problema della tempestività dell'impugnazione. Sulla base della copia autentica della sentenza impugnata, recante in tutte le pagine la data di pubblicazione del 21 dicembre 2020, la Corte ha affermato che, in mancanza di querela di falso contro l'attestazione assistita da pubblica fede, la sentenza doveva considerarsi pubblicata in quella data. Ne è derivato che il ricorso per cassazione era tardivo rispetto al termine di impugnazione e, quindi, inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata difesa dell'intimata; disposto altresì l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente come norma sulla valutazione delle prove, ma non ritenuto decisivo dalla Corte, che ha fondato la decisione sulla tempestività dell'impugnazione.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla valutazione del materiale documentale; la Corte non ne ha fatto applicazione dirimente.

  • art. 2697 c.c.

    la Corte richiama la regola dell'onere della prova per affermare che, quando data di deposito e pubblicazione siano impropriamente scisse, spetta all'impugnante provare la tempestività dell'impugnazione.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso come parametro del vizio denunciato.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso per vizi motivazionali e di motivazione apparente/non sufficiente.

  • art. 617 c.p.c.

    norma posta a base dell'opposizione agli atti esecutivi proposta contro l'ordinanza di assegnazione.

  • art. 288 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente con riferimento al procedimento di correzione di errore materiale e alla decorrenza dei termini.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    richiamato dalla ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per denunciare asserita insufficienza/contraddittorietà della motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto.

Massime di principio

  • Ai fini del termine per impugnare, deposito e pubblicazione della sentenza coincidono con il momento in cui il provvedimento entra nel registro cronologico di cancelleria ed è reso conoscibile agli interessati mediante attribuzione del numero identificativo.
  • Se nella copia autentica della sentenza risulta una sola data di pubblicazione, tale attestazione fa piena prova fino a querela di falso; non può esserne contestata la veridicità con semplici deduzioni o con la sola allegazione di un errore tecnico.
  • Quando la data di deposito/pubblicazione è controversa per apparente scissione tra indicazioni difformi, spetta alla parte che impugna dimostrare la tempestività del proprio gravame.
  • In sede di legittimità, la tardività del ricorso rende assorbite le censure di merito concernenti la decisione impugnata.
  • La mancata proposizione della querela di falso impedisce di rimettere in discussione, in via incidentale, l'efficacia probatoria privilegiata dell'attestazione di pubblicazione contenuta nella sentenza autentica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveEspropriazione presso terzi
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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