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Sentenza

Sentenza n. 4505/2026 - Roma, Sezione 1

per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del verbale n. 523 del 21 maggio 2024, a firma della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a 400 posti di notaio, indetto dal Ministero della giustizia con d.d. 13 dicembre 2022, nella parte in cui giudica non idonei gli elaborati redatti dal ricorrente e, per quanto di interesse, dell’elenco dei candidati risultati idonei e ammessi alla prova orale, pubblicato il 3 luglio 2024, nella parte in cui non viene ricompreso il ricorrente, come pure, della graduatoria definitiva del concorso qualora medio tempore approvata; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto, in quanto lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente, tra cui i verbali della commissione esaminatrice nn. 10, 11, 12, 13, 14 e 15 sui criterî di valutazione; nonché per la condanna dell’amministrazione resistente a risarcire il danno subito dall’odierno ricorrente mediante reintegrazione in forma specifica con il riesame da parte di una diversa commissione degli elaborati della prova scritta del ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 28 maggio 2025: - del d.m. 15 maggio 2025, recante «Approvazione graduatoria vincitori concorso a 400 posti di notaio indetto con d.d. 13 dicembre 2022»; - della graduatoria dei vincitori del concorso, per esami, a 400 posti di notaio, indetto dal Ministero della giustizia con d.d. 13 dicembre 2022, nella parte in cui non viene ricompreso il ricorrente e, ove occorrer possa, dell’avviso del Ministero della giustizia del 16 maggio 2025, con cui è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori unitamente all’elenco delle sedi, insieme agli atti e ai provvedimenti impugnati con il ricorso in primo grado;

Giustizia amministrativa202410014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità degli elaborati scritti del concorso a 400 posti di notaio, mancata ammissione alle prove orali e successiva graduatoria dei vincitori

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il verbale della commissione esaminatrice che aveva giudicato non idonei i suoi tre elaborati scritti, nonché l’elenco degli ammessi alle prove orali e, con motivi aggiunti, la graduatoria definitiva dei vincitori. Ha dedotto l’erroneità dei rilievi formulati dalla commissione sui tre elaborati. Quanto all’atto inter vivos, ha contestato i rilievi relativi all’ordine delle sottoscrizioni del soggetto sordomuto, alla mancata annullatura degli spazi bianchi, alla disciplina del deposito del prezzo, alla condizione risolutiva e alle garanzie relative alla servitù. Quanto all’atto di diritto commerciale, ha sostenuto che la clausola anti-stallo da lui predisposta fosse idonea a superare la paralisi decisionale e ha contestato il rilievo relativo alla mancata previsione di un meccanismo per consentire riunioni informali del consiglio di amministrazione. Quanto all’atto mortis causa, ha difeso la correttezza della diseredazione di uno dei figli e della clausola relativa alla dispensa da inventario e garanzia. Ha inoltre dedotto disparità di trattamento, sostenendo che candidati autori di soluzioni analoghe sarebbero stati ammessi alle prove orali, e ha chiesto la reintegrazione in forma specifica mediante riesame degli elaborati da parte di una diversa commissione. I motivi aggiunti hanno denunciato l’illegittimità derivata della graduatoria conclusiva.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, compensando le spese. Ha chiarito che il sindacato sulle valutazioni delle commissioni di concorso è confutatorio e non sostitutivo: il giudice può rilevare vizi procedurali, non neutralizzati dall’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, o violazioni dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, ma non sostituire la propria valutazione a quella della commissione. La censura di disparità di trattamento è stata ritenuta inidonea, poiché il giudizio concorsuale è riferito al singolo elaborato e non è comparativo; inoltre, la disparità presuppone l’identità assoluta delle situazioni e non consente comunque di invocare a proprio favore il trattamento eventualmente illegittimo riservato ad altri candidati. Il parere pro veritate prodotto dal ricorrente è stato ritenuto irrilevante, non potendo il giudice sovrapporlo alla valutazione della commissione, salvo il caso residuale dell’abnormità. Nel merito, il Collegio ha ritenuto ragionevoli i rilievi della commissione: l’ordine delle sottoscrizioni del soggetto sordomuto non era stato rispettato; la dichiarazione sostitutiva dell’annullatura degli spazi bianchi evidenziava l’inosservanza delle forme dell’atto notarile; la descrizione del titolo di pagamento era stata attribuita al notaio anziché alla parte; mancava una disciplina per l’ipotesi di formalità pregiudizievoli; la condizione risolutiva non era temporalmente circoscritta fino alla trascrizione; non erano state previste cautele adeguate per evitare l’estinzione della servitù in caso di espropriazione del fondo servente. La clausola anti-stallo era generica, priva di termini e non obbligatoria, quindi inidonea ad assicurare il superamento della paralisi decisionale; mancava inoltre un adeguato bilanciamento tra riunioni informali del consiglio di amministrazione e informazione dei consiglieri. Nell’atto mortis causa, l’esclusione di un figlio non teneva conto dell’eventualità che l’altro figlio non potesse o non volesse accettare l’eredità, mentre la dispensa da inventario e garanzia risultava riferita al soggetto errato. Venendo meno le censure contro la non ammissione, è stata respinta anche l’illegittimità derivata della graduatoria finale.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 6, d.lgs. 24 aprile 2006, n. 166

    non idoneità del candidato dopo la correzione dei tre elaborati scritti

    La commissione ha fondato il giudizio di non idoneità degli elaborati sulla disposizione che disciplina la valutazione delle prove scritte del concorso notarile.

  • art. 57 l. not.

    Impone, per la sottoscrizione dell’atto da parte del soggetto sordomuto capace di leggere e scrivere, il rispetto dell’ordine che pone la sottoscrizione del minorato prima di quelle delle altre parti.

  • art. 53 l. not.

    Richiede il rispetto delle forme relative all’annullamento degli spazi bianchi nella redazione dell’atto notarile; tale adempimento non può essere surrogato dalla dichiarazione del candidato.

  • l. 27 dicembre 2013, n. 147

    Disciplina il deposito del prezzo, rispetto al quale l’elaborato è stato ritenuto carente nella descrizione del pagamento e nella regolazione dell’ipotesi di formalità pregiudizievoli.

  • art. 2825 c.c.

    È richiamato per evidenziare che l’espropriazione del fondo servente determina l’estinzione del diritto di servitù, rendendo necessarie cautele negoziali idonee a evitare tale rischio.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241

    Il sindacato giudiziale sui giudizi concorsuali può riguardare vizi procedurali non neutralizzati dalla disciplina dei vizi formali non invalidanti.

Massime di principio

  • Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni delle commissioni di concorso è confutatorio e non sostitutivo: la valutazione è illegittima solo in presenza di vizi procedurali, non neutralizzati dall’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, oppure di violazioni dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, senza che il giudice possa sostituire la propria valutazione tecnica a quella della commissione.
  • Nelle prove concorsuali la valutazione di idoneità dell’elaborato è globale e riferita al singolo candidato; la disparità di trattamento non può essere desunta dal confronto con elaborati di altri candidati, salvo la dimostrazione dell’assoluta identità delle situazioni e di uno specifico vizio procedurale.
  • Un candidato non può ottenere l’annullamento del proprio giudizio negativo invocando il trattamento più favorevole eventualmente riservato ad altri candidati in modo illegittimo.
  • Il parere pro veritate prodotto dal candidato non può sostituire la valutazione della commissione esaminatrice e non consente al giudice di sovrapporre una diversa opinione tecnica a quella dell’organo competente, salvo il caso residuale di una valutazione abnorme.
  • La valutazione complessiva di non idoneità può risultare legittima anche quando il candidato contesti singoli rilievi, se la commissione abbia individuato plurime carenze dell’elaborato e tali rilievi siano ragionevoli, coerenti con la traccia e idonei a escludere la sufficienza complessiva della prova.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potereVizi formali non invalidanti

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