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Sentenza

Sentenza n. 874/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501910

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Venezia, Sezione Lavoro, relativa alla fruizione del bonus annuo per la formazione e l’aggiornamento dei docenti con contratti a tempo determinato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla disponibilità del bonus annuo di euro 500,00, noto come carta docente, per gli anni scolastici di insegnamento prestati con contratti a tempo determinato. Dopo la notifica del ricorso, il Ministero ha messo a disposizione le somme dovute per l’aggiornamento e la formazione del docente ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l’Amministrazione ha successivamente adempiuto alla sentenza oggetto del giudizio. Ai fini della soccombenza virtuale, il Collegio ha ritenuto fondata la domanda, considerata la pacifica spettanza delle somme e la loro erogazione soltanto tardiva da parte del Ministero. Tuttavia, ha ritenuto sussistenti ragioni di compensazione parziale delle spese, individuate nell’adempimento spontaneo, seppur tardivo, quale comportamento conciliativo dell’Amministrazione. Le spese, liquidate in euro 800,00, sono state compensate per metà e poste per l’altra metà, pari a euro 400,00, a carico del Ministero, oltre alla restituzione del contributo unificato, spese generali del 15% e accessori di legge, con distrazione a favore dei difensori antistatari. Il contributo unificato è stato posto a carico della parte soccombente e non compensato.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione adempie alla pretesa azionata, rendendo non più attuale la decisione sulla domanda.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Costituisce il riferimento normativo per la disponibilità delle somme destinate all’aggiornamento e alla formazione dei docenti, spettanti nel caso concreto anche in relazione agli anni di insegnamento con contratti a tempo determinato.

  • art. 26 c.p.a.

    Concorre, insieme all’art. 92 c.p.c., a consentire al giudice di valutare ragioni di compensazione delle spese, anche in presenza di una soccombenza virtuale dell’Amministrazione.

  • art. 92 c.p.c.

    Consente la compensazione, totale o parziale, delle spese processuali quando ricorrono ragioni giustificative, individuate nel caso concreto nell’adempimento spontaneo seppur tardivo dell’Amministrazione.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Impone che il contributo unificato sia posto a carico della parte soccombente anche quando le spese di lite sono compensate, sottraendone la regolazione alla disponibilità del giudice.

Massime di principio

  • Quando l’Amministrazione adempie, anche tardivamente e dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, alla pretesa riconosciuta da un titolo giudiziale, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., non essendo più attuale la decisione sull’esecuzione.
  • Ai fini della regolazione delle spese in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice può procedere a una valutazione di soccombenza virtuale, verificando quale parte sarebbe risultata soccombente sulla base della fondatezza della domanda al momento della proposizione del giudizio.
  • L’adempimento spontaneo dell’Amministrazione intervenuto nel corso del giudizio, sebbene tardivo, può essere qualificato come comportamento conciliativo e giustificare la compensazione parziale delle spese, pur in presenza di una soccombenza virtuale dell’Amministrazione.
  • Il contributo unificato grava ex lege sulla parte soccombente e deve essere posto a suo carico anche quando il giudice dispone la compensazione totale o parziale delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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