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Sentenza

Sentenza n. 11936/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia - della graduatoria di merito del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02, pubblicata in data 18 febbraio 2026 sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, nella quale l’odierna parte ricorrente non risulta essere inclusa, a causa della presenza di un quesito errato e/o fuorviante nel proprio questionario; - della graduatoria dei candidati vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02, pubblicata in data 18 febbraio 2026 sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, nella parte in cui non comprende il nominativo dell’odierna parte ricorrente; - della graduatoria rettificata dei candidati vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02, pubblicata in data 15 aprile 2026 sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, nella parte in cui non comprende il nominativo dell’odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito web ufficiale del Ministero in data 16.03.2026, recante “Assunzione dei vincitori assegnatari di sede”, nella parte in cui l’odierna ricorrente non è stata inclusa nell’elenco dei vincitori assegnati, unitamente al corrispondente ufficio di destinazione; - dell’Avviso pubblicato sul sito web ufficiale del Ministero in data 09.04.2026, recante “Assunzione 2.600 unità nell’Area degli assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Richiesta documentazione ai fini della priorità nella scelta della sede”, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi della ricorrente; - dell’avviso pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. in data 18 febbraio u.s., con cui l’Amministrazione ha reso note le graduatorie dei vincitori del concorso de quo, nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente, a causa della presenza di un quesito errato e/o fuorviante nel proprio questionario; - ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso; - degli elenchi dei vincitori del concorso de quo nella parte in cui la p.a. ha omesso di indicare le quote di riserva dei posti e gli elenchi dei candidati idonei; - del punteggio riportato da parte ricorrente all’esito della prova scritta pari a 25,25 punti, successivamente rettificato in difetto dalla Commissione, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza di un quesito errato e/o fuorviante all’interno del proprio questionario; - del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo, con particolare riferimento al quesito n. 7; - dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso de quo, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 7 del questionario della prova scritta di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante; - del bando di concorso de quo, nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell’odierna ricorrente; - dei verbali di correzione della prova scritta della ricorrente, sebbene allo stato non conosciuti; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente; nonché per l’accertamento dell’interesse di parte ricorrente alla rettifica in aumento del punteggio della prova scritta sostenuta, con relativa inclusione nella graduatoria finale del concorso, tra i candidati idonei; e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica in aumento del punteggio conseguito da parte ricorrente per la prova scritta e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della relativa inclusione nella graduatoria, tra i candidati vincitori.

Giustizia amministrativa202605460

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV TerSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie concorsuali e atti di ricalcolo del punteggio della prova scritta, con decurtazione di un punto per la risposta data a un quesito sulle notificazioni penali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e organismo concorsuale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente contestava la rideterminazione in peius del punteggio ottenuto nella prova scritta del concorso, conseguente al riesame del quesito n. 7 relativo all'art. 157 c.p.p. e alle modalità di notificazione successive all'imputato non detenuto in caso di nomina del difensore di fiducia. Inizialmente la Commissione aveva ritenuto corretta la risposta secondo cui la notificazione era eseguita mediante consegna al difensore, che poteva dichiarare di non accettarla. Successivamente, prima dell'approvazione della graduatoria finale, la Commissione aveva ritenuto corretta la risposta secondo cui il difensore non poteva rifiutare la notificazione, attribuendo il punteggio premiale ai candidati che avevano scelto tale opzione e decurtando un punto a quelli, tra cui la ricorrente, che avevano indicato la risposta inizialmente ritenuta corretta. La doglianza deduceva eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta, violazione degli artt. 3, 4, 95 e 97 Cost., della lex specialis, del principio del legittimo affidamento e dei presupposti di fatto e di diritto. Secondo la ricorrente, l'Amministrazione avrebbe modificato retroattivamente i criteri di valutazione, trasferendo sui candidati le conseguenze di un errore della Commissione, anziché neutralizzare il quesito.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rilevando che essa non aveva svolto alcun ruolo nel procedimento concorsuale e che la Commissione Interministeriale Ripam era soggetto autonomo e indipendente. Nel merito ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Il Collegio ha ritenuto che il ricalcolo del punteggio non costituisse esercizio dell'autotutela decisoria disciplinata dall'art. 21-nonies l. 241/1990, poiché gli atti di svolgimento e valutazione delle prove, fino all'approvazione della graduatoria finale, sono atti endoprocedimentali privi di efficacia lesiva stabile e non idonei a consolidare un affidamento giuridicamente tutelabile. La Commissione conservava quindi il potere di riesaminare e correggere i propri atti, anche per correggere l'individuazione della risposta esatta, senza dover rispettare le garanzie proprie dell'annullamento d'ufficio. Il riesame è stato qualificato come riesame interno o autotutela impropria, esercitato prima della conclusione del procedimento. Il TAR ha escluso la violazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, poiché la rettifica aveva inciso uniformemente sulla posizione dei candidati ed era giustificata dalla necessità di correggere un errore oggettivo. Ha inoltre escluso l'ambiguità del quesito: il previgente comma 8-bis dell'art. 157 c.p.p., che prevedeva la facoltà del difensore di fiducia di non accettare la notificazione, era stato abrogato e la disciplina vigente era contenuta nell'art. 157-bis c.p.p., introdotto dal d.lgs. n. 150/2022, che non prevedeva tale facoltà di rifiuto. Non sussisteva, quindi, una modifica postuma dei criteri valutativi in violazione della lex specialis. È stato infine escluso il legittimo affidamento sulla valutazione originaria, poiché soltanto la pubblicazione della graduatoria finale rende stabile la posizione del candidato. Il ricorso è stato respinto, con compensazione integrale delle spese.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificati i presupposti processuali e istruttori

    Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata in camera di consiglio.

  • artt. 74 e 88 c.p.a.

    Il TAR ha richiamato i precedenti conformi della Sezione quale fondamento della decisione.

  • art. 30 c.p.a.

    La domanda di risarcimento in forma specifica è stata proposta dalla ricorrente, ma è stata respinta unitamente alla domanda principale.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    La disciplina dell'annullamento d'ufficio presuppone un provvedimento amministrativo definitivo e conclusivo, idoneo a produrre effetti stabili; non si applica al riesame di atti endoprocedimentali concorsuali anteriori all'approvazione della graduatoria finale.

  • art. 157 c.p.p.

    Il quesito riguardava le notificazioni successive all'imputato non detenuto; il previgente comma 8-bis, che riconosceva al difensore di fiducia la facoltà di non accettare la notificazione, è stato abrogato.

  • art. 157-bis c.p.p.

    La disciplina vigente prevede, salvo tassative eccezioni, che le notificazioni successive alla prima siano eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o d'ufficio, senza riconoscere a quest'ultimo una facoltà di rifiuto.

  • d.lgs. n. 150/2022

    Ha introdotto l'art. 157-bis c.p.p. e modificato la disciplina rilevante per l'individuazione della risposta corretta al quesito concorsuale.

Massime di principio

  • Gli atti di svolgimento e valutazione delle prove concorsuali anteriori all'approvazione della graduatoria finale hanno natura endoprocedimentale e non producono effetti stabili sulle posizioni dei candidati; il loro riesame e la loro correzione non costituiscono annullamento d'ufficio ai sensi dell'art. 21-nonies l. 241/1990.
  • Prima dell'approvazione della graduatoria finale, la commissione esaminatrice può correggere l'individuazione della risposta esatta e ricalcolare i punteggi per emendare errori oggettivi, senza necessità di attivare le garanzie procedimentali proprie dell'autotutela decisoria.
  • Il riesame degli atti concorsuali anteriori alla graduatoria finale è legittimo se esercitato in modo uniforme nei confronti dei candidati e nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza.
  • Prima della pubblicazione della graduatoria finale, la valutazione originaria della prova non consolida un affidamento giuridicamente tutelabile del candidato sulla stabilità del punteggio attribuito.
  • La disciplina vigente dell'art. 157-bis c.p.p. prevede, per le notificazioni successive alla prima all'imputato non detenuto, la consegna al difensore di fiducia o d'ufficio e non contempla, salvo specifiche eccezioni, una facoltà del difensore di rifiutare la notificazione; un quesito fondato su tale disciplina non è ambiguo per il solo contrasto con la normativa previgente.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAutotutela
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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