Cassazione Penale, Sentenza n. 25793/2022 del 05/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato (art. 671 c.p.p.) tra la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Siena il 10/07/2019 e precedenti sentenze già unificate (Tribunale di Terni 12/11/2014; Corte d'appello di Venezia 04/04/2017). L'istanza si fondava sull'identità tipologica dei reati (spendita di assegni mediante documenti falsi) e sulla vicinanza temporale degli episodi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che per applicare la continuazione occorre dimostrare il "medesimo disegno criminoso" mediante indicatori fattuali (omogeneità dei reati e del bene giuridico protetto, contiguità spazio-temporale, modalità operative comuni, sistematicità, utilizzo dello stesso documento matrice, stesse vie di recapito, sfruttamento di posizioni lavorative ecc.). Nel caso concreto mancavano elementi specifici che comprovassero la programmazione unitaria (i fatti erano commessi in luoghi diversi e non risultavano elementi tecnici come invii allo stesso centro di smistamento o un documento matrice comune). Poiché gravava sulla ricorrente l'onere di allegazione di tali elementi, l'istanza non ha soddisfatto tale onere e il ricorso è stato respinto. La ricorrente è stata altresì condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 671, comma 1, cod. proc. pen.
"nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione"
La norma consente al condannato di chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del reato continuato tra sentenze irrevocabili, ma il suo utilizzo richiede che il giudice dell'esecuzione sia posto in condizione di verificare l'esistenza del "medesimo disegno criminoso" tramite elementi fattuali concreti
art. 81, comma 2, cod. pen.
"chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge"
La continuazione è ammessa quando più condotte esecutive di un unico progetto criminoso realizzano violazioni anche in tempi diversi; la giurisprudenza richiede che i successivi reati siano stati programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento del primo reato
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Fornisce la base normativa per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso in sede di cassazione; la Corte ha applicato tale norma per addebitare le spese alla ricorrente
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U, Sent. n. 28659 del 18/05/2017, "Gargiulo")
La giurisprudenza indica i criteri indicatori per l'individuazione del "medesimo disegno criminoso": omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità operative comuni, singole causali, sistematicità e abitudini programmate di vita; richiede che al momento del primo reato i successivi siano stati programmati almeno nelle loro linee essenziali
Massime di principio
- La mera identità tipologica dei reati e la loro vicinanza temporale non sono sufficienti a fondare la continuazione: è necessario allegare fatti concreti che indichino un progetto criminoso unitario.
- L'onere probatorio/di allegazione spetta a chi chiede l'applicazione della continuazione (qui, il condannato in sede di esecuzione): occorrono elementi specifici quali modus operandi comune, uso dello stesso documento matrice, ricorrenza di medesime sedi/logistiche o sfruttamento di una posizione lavorativa.
- I criteri utili per valutare il "medesimo disegno criminoso" sono indicativi e vanno considerati congiuntamente: omogeneità del bene giuridico, contiguità spazio-temporale, modalità operative, sistematicità e programmazione.
- In sede di esecuzione, se l'istanza non produce elementi concreti ma si basa solo su somiglianze tipologiche e temporali, il giudice dell'esecuzione può legittimamente respingerla; la decisione può comportare la condanna alle spese processuali.
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