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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4720/2024 del 02/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rilevato che la remissione di querela, tempestiva e accettata, ha estinto il reato ai sensi dell'art. 152 c.p.p. e prevale su eventuali cause di inammissibilità. In assenza di condizioni per pronunce ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato. Le spese del procedimento sono state poste a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Trani che aveva confermato la condanna per il reato previsto dall'art. 582 c.p. Il ricorrente ha allegato in Cassazione il verbale di remissione di querela, redatto il 3 agosto 2023 davanti ai Carabinieri di Corato, rilasciato dal difensore della parte civile munito di procura speciale e contestualmente accettato dall'imputato. Si è discusso se la remissione, intervenuta in pendenza del ricorso e ritualmente accettata, determinasse l'estinzione del reato e l'effetto sulla sentenza di merito.

Norme richiamate

  • art. 582 cod. pen.

    Norma del reato per cui era stato condannato l'imputato (lesioni personali). Viene richiamata solo come oggetto dell'impugnazione.

  • art. 152 cod. proc. pen.

    La remissione di querela, tempestiva e accettata, determina l'estinzione del reato; la Corte dichiara l'estinzione ai sensi di questa norma.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato per dire che non sussistevano gli elementi per adottare una pronuncia ex art. 129(2), quindi si è proceduto alla declaratoria di estinzione ai sensi dell'art. 152 c.p.p.

  • art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma che legittima l'imposizione delle spese del procedimento al querelato; la Corte ha posto le spese a suo carico.

  • Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004 (Chiasserini), Rv. 227681

    Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e tempestivamente proposta ed accettata determina l'estinzione del reato e deve essere rilevata dal giudice di legittimità.

Massime di principio

  • La remissione di querela, se tempestiva e validamente accettata, estingue il reato anche in pendenza del ricorso per cassazione e deve essere rilevata d'ufficio dalla Corte di legittimità.
  • La remissione sottoscritta dal difensore della parte civile munito di procura speciale e l'accettazione personale dell'imputato costituiscono elementi validi per l'estinzione del reato.
  • L'estinzione per remissione di querela prevale su eventuali questioni di inammissibilità del ricorso e comporta, di norma, l'annullamento della sentenza senza rinvio.
  • Se non ricorrono i presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 c.p.p., il giudice deve applicare l'art. 152 c.p.p. per dichiarare l'estinzione del reato.
  • Le spese del procedimento possono essere addebitate al querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p., quando il reato si estingue per remissione di querela.

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