Cassazione Penale, Sentenza n. 7549/2022 del 02/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 03/07/2020 che aveva confermato la sentenza di primo grado. Per Giuseppe Raia: impugnazione della riqualificazione da tentato furto aggravato a furto aggravato consumato (presunto vulnus del diritto di difesa), questione di legittimità costituzionale dell'art. 521 c.p.p. per presunta violazione degli artt. 3 e 24 Cost., e censura sulla modalità e validità del riconoscimento operato dalle Forze dell'Ordine (prove "atipiche"). Per Maria Antonia Rubino: censura per omissione di dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione (delitto di simulazione di reato aggravata, contestato come evento del 10/02/2012).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Motivazione: la sentenza di appello ha formato, con quella di primo grado, un unico corpo argomentativo essendo fondata sugli stessi elementi probatori; la riqualificazione giuridica operata non ha modificato il fatto né pregiudicato il diritto di difesa di Raia; la questione di legittimità costituzionale era priva di concreta rilevanza e non mostrava come l'imputato avesse subito un danno difensivo; l'eccezione sul riconoscimento è manifestamente infondata perché i giudici di merito hanno adeguatamente motivato la valutazione complessiva delle emergenze investigative; la prescrizione invocata per Rubino non era maturata in ragione dei periodi di sospensione e dei rinvii (anche per le misure emergenziali Covid-19). Condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza depositata 01/12/2021.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Disposizione che individua i motivi di ricorso per cassazione; usata per inquadrare le censure (lett. b ed e) relative a violazione di norme e vizio di motivazione).
art. 521 cod. proc. pen.
Regola la possibilità di riqualificazione dell'imputazione da parte del giudice di merito e le garanzie difensive; la Corte ha ritenuto legittima la riqualificazione perché il fatto è rimasto immutato e l'imputato ha potuto difendersi sugli elementi contestati.
art. 192 cod. proc. pen.
Norma sulle garanzie del contraddittorio e della difesa; richiamata in relazione al presunto vulnus difensivo per la riqualificazione dell'imputazione.
art. 546, lett. e) cod. proc. pen.
Previsione procedurale richiamata nell'ambito delle censure per vizio di motivazione nell'impugnazione in cassazione.
art. 157 cod. pen.
Dispone il termine massimo di prescrizione per il reato contestato (simulazione di reato aggravata); la Corte ha calcolato che, tenute conto delle sospensioni e dei rinvii, la prescrizione non era maturata.
art. 367 cod. pen.
Norma che disciplina la simulazione di reato; richiamata per individuare il termine di prescrizione applicabile al capo d'imputazione relativo a Rubino.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare i ricorrenti a €3000.
artt. 3 e 24 Cost.
Richiamati nella prospettata questione di legittimità costituzionale (parità e diritto di difesa); la Corte ha ritenuto la questione non sufficientemente specificata e priva di nesso con il giudizio incidentale.
D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. L. 24 aprile 2020, n. 27)
Normativa emergenziale che ha determinato sospensioni dei termini processuali e dei rinvii d'udienza; rilevante nel computo dei termini di prescrizione per il reato contestato a Rubino.
Massime di principio
- La riqualificazione giuridica del fatto in sede di merito (anche in senso più grave) non viola il diritto di difesa se il fatto materiale rimane immutato e l'imputato ha potuto difendersi sugli elementi contestati.
- Quando la motivazione di appello si salda con quella di primo grado formando un corpo argomentativo unico, le censure in cassazione risultano più difficili da accogliere: la Corte di legittimità valuta la congruità della valutazione complessiva degli elementi probatori.
- Le questioni di legittimità costituzionale prospettate incidentalmente devono essere specifiche e mostrare il nesso di pregiudizio con il processo concreto per essere esaminate; argomentazioni generiche sono inammissibili.
- Il giudice di merito può valutare e suffragare l'affidabilità di identificazioni o prove "atipiche" mediante argomentazione complessiva delle emergenze investigative; non è obbligato ad affrontare punto per punto ogni deduzione difensiva se il convincimento risulta logicamente motivato.
- Nel calcolo della prescrizione rilevano i periodi di sospensione e rinvio (anche quelli derivanti da disposizioni emergenziali): una verifica analitica del decorso può impedire la maturazione della prescrizione nonostante la data originaria del fatto.
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