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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7549/2022 del 02/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 03/07/2020 che aveva confermato la sentenza di primo grado. Per Giuseppe Raia: impugnazione della riqualificazione da tentato furto aggravato a furto aggravato consumato (presunto vulnus del diritto di difesa), questione di legittimità costituzionale dell'art. 521 c.p.p. per presunta violazione degli artt. 3 e 24 Cost., e censura sulla modalità e validità del riconoscimento operato dalle Forze dell'Ordine (prove "atipiche"). Per Maria Antonia Rubino: censura per omissione di dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione (delitto di simulazione di reato aggravata, contestato come evento del 10/02/2012).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Motivazione: la sentenza di appello ha formato, con quella di primo grado, un unico corpo argomentativo essendo fondata sugli stessi elementi probatori; la riqualificazione giuridica operata non ha modificato il fatto né pregiudicato il diritto di difesa di Raia; la questione di legittimità costituzionale era priva di concreta rilevanza e non mostrava come l'imputato avesse subito un danno difensivo; l'eccezione sul riconoscimento è manifestamente infondata perché i giudici di merito hanno adeguatamente motivato la valutazione complessiva delle emergenze investigative; la prescrizione invocata per Rubino non era maturata in ragione dei periodi di sospensione e dei rinvii (anche per le misure emergenziali Covid-19). Condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza depositata 01/12/2021.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Disposizione che individua i motivi di ricorso per cassazione; usata per inquadrare le censure (lett. b ed e) relative a violazione di norme e vizio di motivazione).

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Regola la possibilità di riqualificazione dell'imputazione da parte del giudice di merito e le garanzie difensive; la Corte ha ritenuto legittima la riqualificazione perché il fatto è rimasto immutato e l'imputato ha potuto difendersi sugli elementi contestati.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma sulle garanzie del contraddittorio e della difesa; richiamata in relazione al presunto vulnus difensivo per la riqualificazione dell'imputazione.

  • art. 546, lett. e) cod. proc. pen.

    Previsione procedurale richiamata nell'ambito delle censure per vizio di motivazione nell'impugnazione in cassazione.

  • art. 157 cod. pen.

    Dispone il termine massimo di prescrizione per il reato contestato (simulazione di reato aggravata); la Corte ha calcolato che, tenute conto delle sospensioni e dei rinvii, la prescrizione non era maturata.

  • art. 367 cod. pen.

    Norma che disciplina la simulazione di reato; richiamata per individuare il termine di prescrizione applicabile al capo d'imputazione relativo a Rubino.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare i ricorrenti a €3000.

  • artt. 3 e 24 Cost.

    Richiamati nella prospettata questione di legittimità costituzionale (parità e diritto di difesa); la Corte ha ritenuto la questione non sufficientemente specificata e priva di nesso con il giudizio incidentale.

  • D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. L. 24 aprile 2020, n. 27)

    Normativa emergenziale che ha determinato sospensioni dei termini processuali e dei rinvii d'udienza; rilevante nel computo dei termini di prescrizione per il reato contestato a Rubino.

Massime di principio

  • La riqualificazione giuridica del fatto in sede di merito (anche in senso più grave) non viola il diritto di difesa se il fatto materiale rimane immutato e l'imputato ha potuto difendersi sugli elementi contestati.
  • Quando la motivazione di appello si salda con quella di primo grado formando un corpo argomentativo unico, le censure in cassazione risultano più difficili da accogliere: la Corte di legittimità valuta la congruità della valutazione complessiva degli elementi probatori.
  • Le questioni di legittimità costituzionale prospettate incidentalmente devono essere specifiche e mostrare il nesso di pregiudizio con il processo concreto per essere esaminate; argomentazioni generiche sono inammissibili.
  • Il giudice di merito può valutare e suffragare l'affidabilità di identificazioni o prove "atipiche" mediante argomentazione complessiva delle emergenze investigative; non è obbligato ad affrontare punto per punto ogni deduzione difensiva se il convincimento risulta logicamente motivato.
  • Nel calcolo della prescrizione rilevano i periodi di sospensione e rinvio (anche quelli derivanti da disposizioni emergenziali): una verifica analitica del decorso può impedire la maturazione della prescrizione nonostante la data originaria del fatto.

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