Cassazione Penale, Sentenza n. 19472/2025 del 26/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 03/12/2024 che ha rigettato il riesame e confermato la custodia cautelare in carcere nei confronti della Forciniti, gravemente indiziata di favoreggiamento personale aggravato ex art. 416-bis.1 c.p. La difesa censura: 1) la valutazione della gravità indiziaria, ritenuta fondata solo sulla contiguità affettiva (la figlia della ricorrente era compagna del latitante) e non su una condivisione di interessi criminali; critica inoltre il carattere apodittico dell'attribuzione del ruolo di coordinamento nel trasferimento del latitante e denuncia un travisamento delle circostanze relative al trasferimento (in particolare il ruolo di guida dell'ambulanza). 2) la sussistenza delle esigenze cautelari (rischio di recidiva) e l'adeguatezza esclusiva della misura carceraria, lamentando la mancata valutazione di misure alternative, nonostante l'incensuratezza della ricorrente.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte rileva aspecificità e introduzione di fatti nuovi non devoluti al giudice del riesame, oltre alla mancata dialettica con la motivazione del Tribunale che aveva documentato contatti e disponibilità della Forciniti verso il gruppo Abruzzese (intercettazioni e contatti con i soggetti che organizzarono il trasferimento). Sul secondo motivo la Corte lo giudica generico e infondato: la contestata aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. determina una presunzione (relativa) circa le esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura, presunzione che il Tribunale ha concretamente motivato alla luce della rilevanza della condotta della Forciniti; la difesa non ha fornito elementi concreti idonei a superare tale presunzione. Conseguentemente il ricorso viene dichiarato inammissibile; la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 3.000; disposte le pronunce previste dall'art. 616 comma 1 c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis.1 cod. pen.
Rilevata l'aggravante relativa all'associazione di tipo mafioso, la norma determina una presunzione relativa circa la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura (rischio di recidiva e pericolosità), presunzione che deve essere scalfita con elementi concreti.
art. 616 comma 1 cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli effetti conseguenti all'inammissibilità del ricorso; consente di disporre le pronunce procedurali e le condanne per spese e ammende previste dall'ordinamento in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità/ricorso non è possibile introdurre nuovi fatti o ricostruzioni probatorie che non siano stati dedotti davanti al giudice del riesame; le questioni di fatto non devolute sono inammissibili.
- Le censure sulla motivazione del giudice devono essere specifiche e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni svolte: l'aspecificità o le affermazioni generiche portano all'inammissibilità o al rigetto.
- L'aggravante collegata ad associazioni di tipo mafioso (art. 416-bis.1 c.p.) comporta una presunzione relativa sull'esistenza delle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della misura; per superarla occorrono elementi concreti e non meri richiami all'incensuratezza o a rapporti familiari.
- La mera sussistenza di legami affettivi o familiari con il latitante non esclude, di per sé, la sussistenza di responsabilità o di una posizione di contiguità se emergono elementi concreti di collaborazione o disponibilità materiale (intercettazioni, contatti con i facilitatori del trasferimento, comportamenti concreti).
- Per ottenere misure alternative alla custodia cautelare è necessario proporre e documentare soluzioni concrete e circostanziate che dimostrino l'assenza di pericolo di reiterazione del reato; argomentazioni astratte o formule di stile sono insufficienti.
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