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Sentenza

Sentenza n. 1424/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’annullamento: a) dell’ordinanza n. 5 del 24.1.2024, con la quale il Sindaco del Comune di Solofra, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, ha ordinato alla ricorrente, tra l'altro, di “eseguire ad horas l'attuazione degli interventi di messa in sicurezza e protezione per la stabilità delle parti pericolanti della scarpata / costone del terreno (contraddistinto al N.T.C. del Comune di Solofra - foglio 5 - particelle nn. 8 - 333 - 334 - 335), attraverso la messa in opera di strutture provvisionali e/o definitive di tutti gli interventi, volti alla tutela della pubblica e privata incolumità ...”; b) della nota prot. n. 3182 del 7.3.2024, con la quale il Sindaco del Comune di Solofra ha sollecitato l'esecuzione degli interventi di cui all'ordinanza sub a); c) ove e per quanto occorra, del verbale di intervento e sopralluogo del Comando di Polizia Municipale di Solofra prot. n. P.M. n. 256/O.di.S. del 20.1.2024; d) ove e per quanto occorra, dei verbali dei Vigili del Fuoco di Avellino, ivi compresa la nota del 6.3.2024, in uno alla scheda di intervento n. 856/1 del 6.3.2024; e) della nota prot. n. 2688 del 27.2.2024, con la quale il Comune di Solofra ha respinto l’istanza della ricorrente prot. n. 2069 del 12.2.2024 di richiesta di revoca e/o di modifica in autotutela dell'ordinanza e 2164 del 14.2.2024 di richiesta di proroga del termine di esecuzione; f) della nota prot. n. 2949 dell’1.3.2024, con la quale il Comune di Solofra ha respinto l'istanza prot. n. 2774 del 28.2.2024, con la quale è stata sollecitato il riscontro all'istanza di proroga; g) del diniego di accesso, silentemente formatisi, sull'istanza prot. n. 1835 del 7.2.2024, con la quale la ricorrente ha chiesto di accedere al fascicolo che hanno determinato i due crolli (2023 e 2024); h) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali, ivi comprese, la relazione di sopralluogo del Comune di Solofra prot n. 754 del 17.1.2023 e 813 del 19.1.2023.

Giustizia amministrativa202400562

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza contingibile e urgente del Sindaco di messa in sicurezza di una scarpata e degli atti successivi di sollecito, rigetto delle istanze di autotutela e proroga, nonché del diniego parziale di accesso agli atti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato l’ordinanza adottata dal Sindaco ai sensi dell’art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000, sostenendo che essa avesse illegittimamente ricompreso anche le conseguenze di un crollo verificatosi nel gennaio 2023 su un’area asseritamente appartenente ai proprietari confinanti, distinto dal successivo evento del gennaio 2024. Ha dedotto l’insussistenza dei presupposti di contingibilità, urgenza, imprevedibilità ed eccezionalità; l’incompetenza del Sindaco, ritenendo competente il dirigente; l’omessa comunicazione di avvio del procedimento; il difetto del presupposto della minaccia per l’incolumità pubblica; il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che la cavità e la porzione di versante interessate dal primo crollo fossero di proprietà dei confinanti; difetto di istruttoria e motivazione, sviamento ed erroneità. Ha inoltre contestato gli atti successivi di conferma e rigetto delle istanze di autotutela e proroga. Infine, ha lamentato il diniego, anche tacito o parziale, di accesso al fascicolo relativo ai due eventi di crollo. In corso di giudizio ha chiesto la sospensione del processo in attesa della definizione di un giudizio civile di regolamento di confini e, in subordine, una verificazione o CTU.

La decisione

Il Tribunale ha respinto l’istanza di sospensione, chiarendo che l’accertamento definitivo della proprietà e dei confini appartiene alla giurisdizione ordinaria e che tali questioni possono essere esaminate dal giudice amministrativo solo incidenter tantum, ai sensi dell’art. 8 c.p.a., per valutare la legittimità dell’ordinanza sulla base della situazione esistente al momento della sua adozione. Ha estromesso il Ministero dell’Interno per difetto di legittimazione passiva, poiché gli atti impugnati erano stati adottati dal Comune e i loro effetti erano imputabili all’ente locale, anche quando il Sindaco agisce quale ufficiale di Governo. Nel merito, ha escluso l’incompetenza del Sindaco: l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti ex art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000 rientra nella sua competenza, mentre la verifica dei relativi presupposti attiene alla violazione di legge. Ha ritenuto giustificata l’omessa comunicazione di avvio del procedimento dalla situazione di urgenza connessa al pericolo di caduta di massi in prossimità di abitazioni e di un piazzale utilizzato per il deposito di materiali. Ha considerato sussistenti i presupposti dell’ordinanza: il pericolo era concreto e attuale, emergeva dai rapporti dei Vigili del Fuoco relativi agli eventi del 2023 e del 2024, riguardava la medesima scarpata di proprietà della ricorrente e non era stato precedentemente eliminato. La distanza temporale dal primo evento non escludeva l’urgenza, essendo sufficiente la permanenza della situazione di pericolo al momento dell’adozione; il secondo crollo confermava inoltre la necessità di un intervento non rinviabile. Il pericolo per la pubblica incolumità è stato ravvisato anche se gli eventi avevano interessato beni privati, poiché la caduta di massi in prossimità di fabbricati adibiti a civile abitazione e di aree operative poteva arrecare danni a persone, animali e cose. Il Tribunale ha escluso la necessità di una CTU o verificazione sui confini: il Comune poteva legittimamente individuare quale destinatario il proprietario del fondo in cui ricadeva la scarpata, apparendo tale soggetto in grado di adottare immediatamente le misure di sicurezza, senza attendere complessi accertamenti civilistici. Le relazioni tecniche di parte sono state ritenute prive di autonoma valenza probatoria e, comunque, non decisive, poiché confermavano che la scarpata della ricorrente sovrastava la cavità e che la sua stabilità rilevava indipendentemente dall’esatta localizzazione del confine. La censura sull’accesso è stata respinta perché la documentazione rilevante risultava prodotta in giudizio e la ricorrente non aveva specificato quali ulteriori documenti intendesse acquisire. Il ricorso è stato quindi respinto, con estromissione dell’amministrazione statale e compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000

    Attribuisce al Sindaco la competenza ad adottare ordinanze contingibili e urgenti a tutela della pubblica incolumità quando ricorra un pericolo concreto e attuale non fronteggiabile con gli strumenti ordinari.

  • art. 107 d.lgs. 267/2000

    Non determina l’incompetenza del Sindaco rispetto all’adozione delle ordinanze contingibili e urgenti tipizzate dall’art. 54, comma 4, del medesimo decreto.

  • art. 50 d.lgs. 267/2000

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla competenza e ai presupposti delle ordinanze sindacali; la decisione si fonda tuttavia principalmente sull’art. 54, comma 4.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato in relazione agli obblighi di motivazione; il giudice ha ritenuto adeguatamente supportata l’ordinanza dagli accertamenti dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale.

  • art. 8 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di conoscere incidentalmente questioni relative a diritti soggettivi, come proprietà e confini, quando siano necessarie per decidere la controversia, senza efficacia di giudicato su tali questioni.

  • artt. 22 e ss. l. 241/1990

    Disciplina l’accesso documentale; la censura è stata respinta perché la documentazione rilevante risultava acquisita agli atti e la ricorrente non aveva individuato ulteriori documenti specifici.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e trasparenza, senza che ne sia stata ravvisata la violazione.

Massime di principio

  • L’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000 rientra nella competenza propria del Sindaco; la verifica della sussistenza del pericolo concreto e attuale, dell’urgenza e dell’impossibilità di ricorrere agli strumenti ordinari attiene invece alla legittimità sostanziale dell’ordinanza e non all’incompetenza dell’organo.
  • Per l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente è sufficiente che, al momento del provvedimento, permanga una situazione di pericolo concreto e imminente per la pubblica incolumità; il decorso del tempo dall’evento originario non esclude l’urgenza quando il pericolo non sia stato rimosso e sia confermato da eventi successivi.
  • La nozione di pubblica incolumità comprende il pericolo di danni a persone, animali e cose derivante dalla caduta di massi in prossimità di abitazioni o aree utilizzate per attività produttive, anche quando l’evento si verifichi su beni privati.
  • In presenza di un pericolo urgente proveniente da una scarpata apparentemente ricadente nel fondo di un determinato proprietario, il Sindaco può indirizzare l’ordinanza di messa in sicurezza a tale soggetto senza attendere la definizione giudiziale di controversie sui confini o sulla titolarità di cavità sottostanti, purché il destinatario appaia concretamente in grado di provvedere alla rimozione del pericolo.
  • Il giudice amministrativo può esaminare incidentalmente questioni di proprietà e di confine solo nella misura necessaria a verificare la legittimità dell’atto amministrativo, senza trasformare il giudizio in un accertamento definitivo riservato al giudice ordinario.

Come è indicizzato

MaterieOrdinanze contingibili e urgentiMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimentoAccesso documentale
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativoAccesso e trasparenza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaRiparto di giurisdizionePartecipazione procedimentale

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