Cassazione Penale, Sentenza n. 38284/2023 del 19/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 28/09/2022 che, in riforma dell'assoluzione del Tribunale di Milano, ha dichiarato la loro responsabilità civile per il reato di cui all'art. 642 c.p. (truffa) e li ha condannati al risarcimento. Il primo motivo denuncia carenza e manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza del reato, sostenendo che le modifiche alla tappezzeria e allo sterzo erano scelte personali e che l'imputato aveva acquistato e riparato l'auto per rivenderla; il secondo motivo lamenta inosservanza delle norme processuali (artt. 125, 178, 603 c.p.p. e art. 111 Cost.) e travisamento della prova, censurando l'interpretazione delle dichiarazioni di SOLIMENE.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la censura, ritenendo che la Corte territoriale abbia fornito una motivazione esaustiva e coerente che confuta le ragioni dell'assoluzione e dimostra la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 642 c.p., in particolare l'univocità delle prove e la falsità delle dichiarazioni del SOLIMENE. Sul secondo motivo la Corte ha rilevato genericità e aspecificità delle censure, richiamando il principio di specificità dei motivi di cassazione; pertanto ha dichiarato inammissibili le doglianze e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, liquidate in euro 3.686,00, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 642 cod. pen.
La Corte territoriale ha ritenuto integrati gli elementi costitutivi del reato di truffa sulla base della univocità delle prove e della falsità delle dichiarazioni dell'imputato; la Cassazione ha ritenuto corretta questa ricostruzione e non sindacabile in sede di legittimità in assenza di vizi logici manifesti.
art. 125 cod. proc. pen.
Citato dai ricorrenti come norma violata, ma la Corte ha ritenuto la censura generica e priva della specificità richiesta per il sindacato di legittimità.
art. 178 cod. proc. pen.
Richiamato nella censura relativa alla valutazione delle prove; la Cassazione ha escluso travisamento contestabile in sede di legittimità dato che la motivazione di merito è logica e coerente.
art. 603 cod. proc. pen.
Invocato dai ricorrenti, ma la Corte ha ritenuto che non sia stata indicata specificamente alcuna violazione della disciplina circa l'assunzione delle prove o del contraddittorio idonea a incidere sulla decisione.
art. 111 Cost.
Richiamato nella doglianza sui diritti del processo, tuttavia la Corte ha ritenuto le censure generiche e non dimostrative di una lesione del giusto processo.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese in cassazione; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile in base a tale articolo.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli) e Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021 (Cipolletta)
Giurisprudenza richiamata per il principio di specificità dei motivi in cassazione: i ricorsi che non enunciano e argomentano criticamente i rilievi rispetto alle ragioni di fatto o di diritto della decisione impugnata sono inammissibili per difetto di specificità.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è competente a rivedere liberamente la valutazione di merito dei fatti; può censurare la motivazione solo se vi siano vizi logici, contraddizioni manifeste o violazioni di legge chiaramente individuate.
- Per impugnare efficacemente in cassazione la motivazione di merito è necessario indicare in modo chiaro e specifico i punti di illogicità o le contraddizioni, con riferimento puntuale agli atti e alle risultanze probatorie; affermazioni generiche di travisamento della prova sono inammissibili.
- La Corte d'Appello può riformare una sentenza di assoluzione se fornisce una motivazione convincente e coerente che giustifichi una diversa valutazione delle prove; tale riforma è sindacabile in cassazione solo nei limiti della legittimità formale e logica del ragionamento.
- La condanna alle spese in cassazione (art. 616 c.p.p.) è la conseguenza usuale del rigetto del ricorso e può comprendere anche la rifusione delle spese sostenute dalla parte civile costituita.
- Quando si discute la attendibilità di dichiarazioni dell'imputato, è cruciale contestualizzare e confutare specificamente gli elementi tecnici o probatori che i giudici di merito hanno ritenuto decisivi per escludere la veridicità della versione difensiva.
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