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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38284/2023 del 19/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 28/09/2022 che, in riforma dell'assoluzione del Tribunale di Milano, ha dichiarato la loro responsabilità civile per il reato di cui all'art. 642 c.p. (truffa) e li ha condannati al risarcimento. Il primo motivo denuncia carenza e manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza del reato, sostenendo che le modifiche alla tappezzeria e allo sterzo erano scelte personali e che l'imputato aveva acquistato e riparato l'auto per rivenderla; il secondo motivo lamenta inosservanza delle norme processuali (artt. 125, 178, 603 c.p.p. e art. 111 Cost.) e travisamento della prova, censurando l'interpretazione delle dichiarazioni di SOLIMENE.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la censura, ritenendo che la Corte territoriale abbia fornito una motivazione esaustiva e coerente che confuta le ragioni dell'assoluzione e dimostra la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 642 c.p., in particolare l'univocità delle prove e la falsità delle dichiarazioni del SOLIMENE. Sul secondo motivo la Corte ha rilevato genericità e aspecificità delle censure, richiamando il principio di specificità dei motivi di cassazione; pertanto ha dichiarato inammissibili le doglianze e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, liquidate in euro 3.686,00, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 642 cod. pen.

    La Corte territoriale ha ritenuto integrati gli elementi costitutivi del reato di truffa sulla base della univocità delle prove e della falsità delle dichiarazioni dell'imputato; la Cassazione ha ritenuto corretta questa ricostruzione e non sindacabile in sede di legittimità in assenza di vizi logici manifesti.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Citato dai ricorrenti come norma violata, ma la Corte ha ritenuto la censura generica e priva della specificità richiesta per il sindacato di legittimità.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Richiamato nella censura relativa alla valutazione delle prove; la Cassazione ha escluso travisamento contestabile in sede di legittimità dato che la motivazione di merito è logica e coerente.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Invocato dai ricorrenti, ma la Corte ha ritenuto che non sia stata indicata specificamente alcuna violazione della disciplina circa l'assunzione delle prove o del contraddittorio idonea a incidere sulla decisione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nella doglianza sui diritti del processo, tuttavia la Corte ha ritenuto le censure generiche e non dimostrative di una lesione del giusto processo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese in cassazione; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile in base a tale articolo.

  • Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli) e Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021 (Cipolletta)

    Giurisprudenza richiamata per il principio di specificità dei motivi in cassazione: i ricorsi che non enunciano e argomentano criticamente i rilievi rispetto alle ragioni di fatto o di diritto della decisione impugnata sono inammissibili per difetto di specificità.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è competente a rivedere liberamente la valutazione di merito dei fatti; può censurare la motivazione solo se vi siano vizi logici, contraddizioni manifeste o violazioni di legge chiaramente individuate.
  • Per impugnare efficacemente in cassazione la motivazione di merito è necessario indicare in modo chiaro e specifico i punti di illogicità o le contraddizioni, con riferimento puntuale agli atti e alle risultanze probatorie; affermazioni generiche di travisamento della prova sono inammissibili.
  • La Corte d'Appello può riformare una sentenza di assoluzione se fornisce una motivazione convincente e coerente che giustifichi una diversa valutazione delle prove; tale riforma è sindacabile in cassazione solo nei limiti della legittimità formale e logica del ragionamento.
  • La condanna alle spese in cassazione (art. 616 c.p.p.) è la conseguenza usuale del rigetto del ricorso e può comprendere anche la rifusione delle spese sostenute dalla parte civile costituita.
  • Quando si discute la attendibilità di dichiarazioni dell'imputato, è cruciale contestualizzare e confutare specificamente gli elementi tecnici o probatori che i giudici di merito hanno ritenuto decisivi per escludere la veridicità della versione difensiva.

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