Cassazione Penale, Sentenza n. 39547/2024 del 28/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello per due motivi principali: 1) violazione di legge processuale con riferimento all'art. 23-bis della legge 18 ottobre 2020, n. 176: si lamenta la nullità dell'udienza del 17/10/2023 perché la Corte avrebbe rinnovato le notifiche in modo tale da imporre la trattazione 'cartolare' e quindi la precedente richiesta di trattazione in presenza non sarebbe più valida; gli imputati si sono trovati privi del difensore in udienza orale con conseguente violazione del contraddittorio; 2) vizio di motivazione ex art. 541 c.p.p. configurato nella condanna, da parte della Corte di appello, degli imputati alla rifusione delle spese di difesa delle parti civili in appello nonostante l'accoglimento parziale dell'impugnazione (riduzione della provvisionale), così che non sussisterebbe una posizione di soccombenza che giustifichi tale condanna.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati soltanto quanto alla condanna degli imputati alla rifusione delle spese di difesa sostenute dalle parti civili nel grado di appello: quella statuizione è stata annullata senza rinvio e la condanna eliminata. Sul resto i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili: la Corte ha ritenuto infondato il primo motivo relativo alla presunta nullità dell'udienza, ritenendo legittima la rinnovazione della citazione (ai sensi dell'art. 143 disp. att. c.p.p.) e corretta la scelta della trattazione orale; inoltre ha richiamato l'irrilevanza, ai fini della nullità, della mancata ulteriore comunicazione al difensore quando la data era stata resa edotta. In sostanza: condanne penali confermate in punto di colpevolezza e pena (Malena: 1 anno di reclusione per oltraggio a P.U.; Iacovino: multa di 800 euro per minaccia aggravata), ridotte in parte le provvisionali dalla Corte d'appello (Malena euro 3.000, Iacovino euro 1.000), ma annullata senza rinvio la condanna al rimborso delle spese di difesa delle parti civili in appello (quantificate in euro 1.500 oltre oneri).
Norme richiamate
art. 23-bis, legge 18 ottobre 2020, n. 176 (disciplina emergenziale Covid-19)
La Corte ha interpretato che la richiesta di trattazione orale, nel procedimento in Cassazione nel periodo emergenziale, è in linea di principio irretrattabile; tuttavia ha ritenuto che la rinnovazione della citazione disposta dall'organo giudicante non integri automaticamente una nullità quando sia funzionale a garantire la continuità del giudizio e quando il difensore sia stato reso edotto della data.
art. 143 disp. att. cod. proc. pen. (rinnovazione della citazione)
La Corte ha richiamato questa norma per affermare che il giudice può rinnovare la citazione in atti preliminari al dibattimento e quando sia necessario procedere alla rinnovazione, e che tale potere giustifica la rinnovazione operata dalla Corte d'appello anche se la precedente notificazione poteva risultare viziata.
art. 541 cod. proc. pen. (motivazione della sentenza)
La Corte ha applicato il principio secondo cui la motivazione deve risultare congrua rispetto alle statuizioni civili: poiché l'appello dell'imputato è stato parzialmente accolto in tema di statuizioni civili, non poteva persistere una condanna degli imputati al rimborso delle spese di difesa delle parti civili che presuppone soccombenza in appello.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176
Rilevata la necessità di rispettare i termini e le forme alternative di trattazione introdotte dalla disciplina emergenziale per non ledere il diritto alla ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), la Corte ha sottolineato che la richiesta di trattazione orale non può essere revocata in modo tale da rendere impossibile il rispetto dei termini imposti dalla norma emergenziale.
Massime di principio
- La rinnovazione della citazione da parte del giudice, ai sensi dell'art. 143 disp. att. c.p.p., è uno strumento lecito per garantire la continuità del processo e non determina automaticamente la nullità dell'udienza se il difensore è stato comunque reso edotto della data.
- Nel periodo della disciplina emergenziale Covid-19 le richieste di trattazione orale in Cassazione vanno considerate, di norma, irretrattabili: non possono essere revocate in modo tale da ostacolare i termini imposti dalla normativa emergenziale (art. 23 d.l. 137/2020 conv. 176/2020).
- Il parziale accoglimento dell'appello dell'imputato rende in concreto incompatibile, ove ricorra la mancanza di soccombenza in appello, la condanna degli imputati a rifondere le spese di difesa delle parti civili: il giudice di appello, se modifica la statuizione civile in favore dell'imputato, non può mantenere la ripartizione delle spese che confermi la soccombenza degli imputati.
- Quando la Corte di legittimità annulla una specifica statuizione civile o di spese senza rinvio, la correzione è definitiva per quella parte e non necessita di nuovo esame del giudice di merito.
- Le questioni di nullità processuale per vizi di notifica o di citazione sono valutate alla luce della finalità di tutela del contraddittorio e della continuità del giudizio; la mera esistenza di vizi 'presumibili' nella notificazione non impone automaticamente la dichiarazione di nullità dell'udienza se il giudice ha adottato misure idonee a rinnovare la notifica e a proseguire il giudizio.
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