Sentenza n. 678/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento - del provvedimento di diniego e contestuale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio della domanda di “permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 209 della L.R. 10/11/2014 n. 65 riguardante manufatti con destinazione d'uso commerciale eseguiti in assenza di titolo abilitativo” - istanza P.G. 20210051276 del 10.03.2021 (PE 772-2021) riferita ad immobili siti nel Comune di Prato, di Via Cristoforo Colombo n. 2 di proprietà del Sig. Marcello Niccolai e del Sig. Lorenzo Niccolai, adottato dal Comune di Prato, Servizio Governo del Territorio, U.O.C. Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive, U.O Atti abilitativi e notificato in data 22.04.2021; - di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, ancorché incogniti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di costruire in sanatoria e contestuale comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio relativo a manufatti commerciali realizzati senza titolo abilitativo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il diniego comunale relativo alla domanda di permesso di costruire in sanatoria per manufatti con destinazione d'uso commerciale, nonché gli atti presupposti, consequenziali e connessi. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta soltanto dal difensore, privo di mandato speciale, e non notificata al Comune resistente. La rinuncia non è stata quindi ritenuta formalmente perfezionata ai sensi dell'art. 84 c.p.a.; tuttavia, il comportamento processuale complessivo del ricorrente è stato interpretato come manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, desunta dal deposito dell'atto di rinuncia, pur privo delle formalità richieste per una rinuncia rituale. Il giudice ha applicato l'art. 84, comma 4, c.p.a., ritenendo possibile desumere dal contegno della parte la perdita dell'interesse alla decisione anche in assenza del mandato speciale e della notificazione alla controparte richiesti per la rinuncia formale. Le spese di lite sono state compensate, considerata la mancata opposizione del Comune, costituitosi con memoria di mero stile.
Norme richiamate
art. 84, comma 4, c.p.a.
pure in assenza delle formalità prescritte dai commi 1 e 3 c.p.a. della medesima disposizione, è possibile desumere dal contegno della parte ricorrente la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del gravame
La sopravvenuta carenza di interesse può essere desunta dal comportamento processuale della parte anche quando l'atto di rinuncia non rispetti le formalità proprie della rinuncia al ricorso.
art. 84, commi 1 e 3, c.p.a.
Le formalità della rinuncia al ricorso, richiamate dal giudice, riguardano il mandato speciale e la notificazione alla controparte; la loro mancanza impedisce di considerare rituale la rinuncia, ma non preclude la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso sottoscritta dal solo difensore senza mandato speciale e non notificata alla controparte non produce gli effetti della rinuncia processuale rituale, ma può costituire, unitamente al contegno complessivo della parte, elemento idoneo a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
- Quando dal comportamento processuale del ricorrente emerge in modo univoco il venir meno dell'interesse alla decisione, il giudice amministrativo può dichiarare l'improcedibilità del ricorso anche in assenza delle formalità proprie della rinuncia formale.
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