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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14233/2023 del 04/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Pescara che, all'esito di giudizio abbreviato, l'aveva dichiarata responsabile del reato di evasione mentre era sottoposta a detenzione domiciliare. Denunciava la nullità della sentenza per illegittima dichiarazione di assenza all'udienza del 7/10/2019, poiché il Tribunale, pur conoscendo lo stato di detenzione domiciliare della imputata, non aveva disposto la traduzione né risulta una rinuncia esplicita alla comparizione; richiamava i principi delle Sezioni Unite (n. 34483/2006 e n. 7635/2021) secondo cui l'illegittima dichiarazione di assenza, se la traduzione non è disposta e non vi è rinuncia, determina nullità assoluta e renderebbe ammissibile il ricorso anche se tardivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Ha ritenuto che l'eventuale nullità, anche se assoluta, è ormai coperta dal giudicato; le nullità derivanti dall'omessa citazione o dalla celebrazione in assenza non possono essere dedotte tramite incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p. dopo il passaggio in giudicato, salvo la possibilità di chiedere la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p. La ricorrente aveva dedotto solo la mancata partecipazione e non la mancata conoscenza della celebrazione, quindi il rimedio ordinario non era più esperibile. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 420-bis c.p.p.

    Riferimento alle disposizioni sul giudizio abbreviato: la sentenza è stata resa all'esito del rito abbreviato; il ricorso deve comunque rispettare i limiti soggettivi e temporali previsti per le impugnazioni dal rito speciale

  • art. 420-ter c.p.p.

    Collegato al rito abbreviato; implicazioni sui termini e sulle questioni deducibili in cassazione nell'ipotesi di giudizio abbreviato

  • art. 178 c.p.p.

    Norme sulla non comparizione dell'imputato e sulle conseguenze processuali: evocata in relazione alla dichiarazione di assenza e alla necessità di traduzione o rinuncia

  • art. 179 c.p.p.

    Riguarda la celebrazione del processo in assenza dell'imputato e le relative nullità; utilizzato per valutare la legittimità della dichiarazione di assenza

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato in relazione ai limiti di impugnazione consentiti nel procedimento abbreviato e alla formulazione del ricorso per cassazione

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. in L. 18/12/2020)

    Norma richiamata per la trattazione scritta del procedimento di cassazione durante il periodo emergenziale; ha consentito la trattazione scritta in mancanza di richiesta di discussione orale

  • art. 670 c.p.p.

    Stabilisce i rimedi incidentali in sede di esecuzione: la Corte ha interpretato che le nullità assolute derivanti dall'omessa citazione o dalla celebrazione in assenza non sono deducibili mediante incidente di esecuzione dopo il passaggio in giudicato

  • art. 629-bis c.p.p.

    Prevede la rescissione del giudicato per l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo: la Corte ha indicato questo come il rimedio possibile quando sussista effettiva incolpevole mancata conoscenza dovuta a nullità

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali in cassazione; applicata per imporre alla ricorrente il pagamento delle spese e la somma a titolo di ammenda

Massime di principio

  • La dichiarazione di assenza dell'imputato sottoposto a misura detentiva domiciliare è illegittima se il giudice non dispone la traduzione e non risulta una rinuncia esplicita alla comparizione: in tal caso si configura una nullità rilevante
  • Tale nullità, anche se assoluta, può essere coperta dal giudicato se non sollevata con i rimedi impugnatori ordinari nei termini: dopo il passaggio in giudicato non è possibile sollevarla in cassazione né tramite incidente di esecuzione (art. 670 c.p.p.)
  • Se l'interessato allega invece l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo a causa delle nullità, il rimedio appropriato dopo il giudicato è la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p.
  • In situazioni analoghe è fondamentale distinguere tra mancata partecipazione (che impone impugnazioni ordinarie nei termini) e mancata conoscenza della celebrazione (che può giustificare la rescissione del giudicato): la prima, se non tempestivamente impugnata, è coperta dal giudicato
  • Per evitare la perdita dei rimedi, il difensore deve tempestivamente segnalare al giudice la situazione detentiva dell'imputato e chiedere la traduzione o la verbalizzazione di una rinuncia alla comparizione; in caso di giudicato, valutare immediatamente la possibile richiesta di rescissione se sussistono elementi di incolpevole mancata conoscenza

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