Cassazione Penale, Sentenza n. 24909/2023 del 08/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma del sequestro preventivo per il reato di autoriciclaggio. Il ricorrente contestava la temporalità e l'irretroattività della fattispecie di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.), sostenendo che i trasferimenti originari dei beni provento di bancarotta per distrazione erano avvenuti prima dell'entrata in vigore della norma (prima del 1/1/2015) e che quindi non potevano integrare autoriciclaggio. Deduceva inoltre che il momento consumativo del reato presupposto (bancarotta) fosse individuato nella sentenza dichiarativa di fallimento e che la prima cessione del 2014 non potesse essere interpretata come atto idoneo ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita; eccepiva infine carenza di fumus commissi delicti e violazione dell'art. 649 c.p.p. per l'utilizzo della stessa condotta a fondamento di più fattispecie.
La decisione
Il ricorso è stato ritenuto fondato. La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto del GIP che avevano disposto il sequestro, ordinando l'immediata restituzione dei beni sequestrati. La corte ha ritenuto applicabile il principio giurisprudenziale secondo cui la dichiarazione di fallimento è condizione obiettiva di punibilità per la bancarotta prefallimentare; tuttavia ha escluso la rilevanza penale dei successivi trasferimenti quando il primo trasferimento utile (nel 2014) è avvenuto prima dell'introduzione dell'art. 648-ter.1 e non può essere qualificato come autoriciclaggio. In sostanza la prima cessione non criminosa ha interrotto la "genetica" provenienza illecita dei beni rendendo irrilevanti ai fini dell'autoriciclaggio le cessioni successive, con la conseguenza che il sequestro non era giustificato.
Norme richiamate
art. 648-ter.1 cod.pen. (autoriciclaggio)
Norma incriminatrice introdotta con efficacia dal 1/1/2015; la corte riconosce il principio di irretroattività penale: condotte anteriori all'entrata in vigore non possono essere punite sulla base di questa fattispecie
art. 649 cod.proc.pen.
Richiamato dal ricorrente con riferimento al divieto di utilizzare la stessa condotta come duplice fondamento di reato e per la misura cautelare; la questione è stata assorbita dall'accertamento sulla non rilevanza penale dei trasferimenti successivi
Principio giurisprudenziale: dichiarazione di fallimento come condizione obiettiva di punibilità
richiami a Sez.5 n.2899/2018; Sez.U n.22474/2016; Sez.5 n.22143/2022
La sentenza dichiarativa di fallimento non rientra nella sfera di volizione dell'agente e costituisce condizione di punibilità per la bancarotta prefallimentare; applicato per distinguere momento consumativo del reato presupposto dalla successiva punibilità delle condotte
Massime di principio
- Verificare sempre il momento consumativo sia del reato presupposto (es. bancarotta) sia delle singole cessioni: la punibilità dell'autoriciclaggio dipende dalla data delle singole condotte rispetto all'entrata in vigore della norma incriminatrice.
- Se il primo trasferimento di beni provento del reato è avvenuto in epoca anteriore all'introduzione della fattispecie di autoriciclaggio e dunque non è penalmente qualificabile come autoriciclaggio, tale trasferimento può interrompere la continuità genetica della provenienza illecita, rendendo i successivi passaggi non rilevanti per l'autoriciclaggio.
- La dichiarazione di fallimento è da intendersi, secondo consolidata giurisprudenza, come condizione oggettiva di punibilità per la bancarotta prefallimentare: ciò incide sulla determinazione del "quando" il reato presupposto è effettivamente punibile.
- Il principio di irretroattività della legge penale impone di escludere la rilevanza penale di condotte anteriori all'entrata in vigore della norma incriminatrice; in pratica occorre selezionare quali trasferimenti, nella catena, sono effettuati in epoca utile per configurare autoriciclaggio.
- Per giustificare misure cautelari (sequestro) per autoriciclaggio è necessario dimostrare il fumus commissi delicti riferito a condotte effettivamente penalmente rilevanti e non limitarsi a descrivere una sequenza societaria di trasferimenti.
- Non è possibile in automatico sovrapporre le stesse condotte a più fattispecie (es. bancarotta e autoriciclaggio) senza valutare la continuità della provenienza illecita e la temporaneità rispetto alla disciplina penale vigente.
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