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Sentenza

Sentenza n. 4460/2026 - Milano, Sezione 2

per l’annullamento sia con riguardo al ricorso introduttivo che al ricorso per motivi aggiunti presentati da Farchioni Olii S.p.A.: - del provvedimento del 19 gennaio 2026 di Milano Ristorazione S.p.A., conosciuto con comunicazione p.e.c. del 21 gennaio 2026, con il quale la Stazione appaltante ha comunicato che la fornitura relativa al Lotto 1 – olio biologico italiano – della gara 17/2025 con identificativo C.I.G. B7C4EFFC6D è stata aggiudicata alla società Ladisa S.r.l. in R.T.I. con Olio Levante S.r.l., per l’importo di € 915.600,00 (oltre I.V.A.), dando atto che l’aggiudicataria aveva ottenuto il punteggio complessivo di 84,90 punti (suddivisi in 61,10 punti per l’offerta tecnica e 23,80 punti per l’offerta economica); - nella parte in cui sono lesivi per la ricorrente, dei verbali di cui alla gara de qua e, in particolare, (i) del verbale del Seggio di gara n. 1 dell’8 settembre 2025, nella parte in cui la Stazione appaltante, pur rilevando che il R.T.I. Ladisa “ha omesso di indicare i lotti, con i relativi CIG, di partecipazione” nella domanda di partecipazione, nelle “dichiarazioni ulteriori” e nel “patto di integrità”, non lo ha immediatamente escluso e lo ha ammesso con riserva “al fine di sanare le irregolarità rilevate”, (ii) del verbale del Seggio di gara n. 2 del 18 settembre 2025, nella parte in cui la Stazione appaltante, nel dare atto che in data 11 settembre 2025 erano stato inviate le richieste di soccorso istruttorio ex art. 101 del D. Lgs. n. 36 del 2023 e che vi era stato il relativo riscontro, ha ammesso il R.T.I. Ladisa al prosieguo dei lavori, (iii) del verbale della Commissione giudicatrice n. 2 del 24 settembre 2025, nella parte in cui, con riguardo al parametro B.3 relativo al possesso delle certificazioni IFS Food e BRC Food Safety del produttore riferibili alla referenza “olio extravergine d’oliva”, ha attribuito erroneamente a Farchioni Olii S.p.A. 5 punti, sul presupposto «per il parametro in esame, il concorrente produce propria certificazione BRC Food Safety e IFS Food in corso di validità. La Commissione rileva che il concorrente ha prodotto la certificazione BRC Food Safety in lingua inglese non valutabile in quanto l’art.12 del Disciplinare statuisce che “tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana”», (iv) del verbale della Commissione giudicatrice n. 3 del 6 ottobre 2025, nelle parti in cui, in relazione al parametro B.1 - “Relazioni intraprese per la salvaguardia ambientale”, la Commissione ha stabilito di chiedere chiarimenti al R.T.I. Ladisa in merito agli automezzi offerti, (v) del verbale n. 5 della Commissione giudicatrice del 21 ottobre 2025, nella parte in cui emerge che “all’esito della seduta pubblica del 07.10.2025 di apertura delle buste tecniche, la Commissione Giudicatrice ha riscontrato la necessità di richiedere dei chiarimenti al concorrente Ladisa s.r.l.” e che “in data 14.10.2025 è stata trasmessa richiesta di chiarimenti al concorrente sopramenzionato, concedendo termine di scadenza alle ore 17:00 del 20.10.2025”, da cui è scaturita l’attribuzione di 6 punti per il subparametro B.1.1, relativo alla consegna delle referenze presso il magazzino sito in Buccinasco, (vi) del verbale n. 6 della Commissione giudicatrice del 18 novembre 2025, nel corso del quale la Commissione ha dato lettura dei punteggi dell’offerta tecnica, ha attribuito i punteggi dell’offerta economica e ha poi attribuito i punteggi totali, determinando in tal modo la collocazione del R.T.I. Ladisa in prima posizione e della ricorrente in seconda posizione nella graduatoria relativa al Lotto 1 e (vii) del quadro sinottico relativo al Lotto 1; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguente, nonché ove e per quanto occorra, per la declaratoria di nullità ovvero di annullamento del contratto eventualmente stipulato ai sensi degli artt. 121 e 122 cod. proc. amm. ovvero, in via subordinata, per il subentro nel medesimo contratto di appalto eventualmente stipulato nelle more, nonché, in via ulteriormente subordinata, per il risarcimento per equivalente del danno ai sensi degli artt. 124 e 125 cod. proc. amm.

Giustizia amministrativa202600837

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione al RTI Ladisa–Olio Levante del Lotto 1 della gara per la fornitura di olio extravergine biologico italiano, per € 915.600 oltre IVA, nonché verbali e valutazioni di gara; domandati in subordine l'inefficacia o l'annullamento del contratto, il subentro o il risarcimento per equivalente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, seconda classificata con 80,65 punti contro gli 84,90 dell'aggiudicataria, ha impugnato l'aggiudicazione e gli atti della gara aperta indetta da Milano Ristorazione per la fornitura di olio biologico, articolata in due lotti e aggiudicata con il criterio del miglior rapporto qualità-prezzo. Con il primo motivo ha contestato l'ammissione del RTI aggiudicatario, sostenendo che l'omessa indicazione dei lotti e dei relativi CIG nella domanda, nelle dichiarazioni e nel patto di integrità imponesse l'esclusione e non fosse sanabile mediante soccorso istruttorio. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata attribuzione a sé di ulteriori 5 punti per il parametro B.3, relativo alle certificazioni IFS Food e BRC Food Safety del produttore, deducendo che la certificazione BRC in inglese avrebbe dovuto essere valutata o la carenza avrebbe dovuto essere sanata. Con il terzo motivo ha contestato i 6 punti riconosciuti al RTI per il parametro B.1.1 sugli automezzi e le emissioni, assumendo che i chiarimenti e la documentazione successivamente prodotti avessero integrato illegittimamente l'offerta tecnica con l'indicazione di veicoli ulteriori. Con motivi aggiunti ha contestato i punteggi assegnati al RTI per le certificazioni ISO 14001, IFS Food e BRC Food, perché redatte in inglese e, secondo la ricorrente, prive di traduzione giurata e completa. Ladisa ha proposto ricorso incidentale contro l'attribuzione di soli 1,5 anziché 3 punti per il parametro B.1.5 sugli imballaggi riciclati e motivi aggiunti contro i punteggi attribuiti a Farchioni per certificazioni e traduzioni.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti. Ha ritenuto legittimo il soccorso istruttorio relativo alla domanda del RTI: benché la domanda fosse unica e cumulativa, la piattaforma Sintel, i DGUE, le garanzie provvisorie e i contributi ANAC riferiti a entrambi i lotti, oltre ai requisiti dichiarati, rendevano univoca la volontà di partecipare a entrambi; si trattava quindi di irregolarità formale della documentazione amministrativa, non di carenza dell'offerta o dei requisiti. Ha respinto la censura sui punti B.3 richiesti dalla ricorrente: la certificazione BRC era parte dell'offerta tecnica e, in base all'art. 101 del d.lgs. 36/2023 e alla lex specialis, non poteva essere integrata o sanata dopo la scadenza; l'art. 12 del disciplinare imponeva la traduzione giurata dei documenti in lingua straniera e la mancata impugnazione della clausola vincolava la stazione appaltante. Non ha ravvisato disparità di trattamento rispetto al soccorso accordato al RTI, poiché quello riguardava la documentazione amministrativa, mentre la certificazione riguardava l'offerta tecnica. Ha respinto la censura sul parametro B.1.1: i chiarimenti richiesti riguardavano la compatibilità dei mezzi elettrici già offerti con modalità e periodicità delle consegne; i libretti aggiuntivi furono trasmessi spontaneamente e non risultavano determinanti per il punteggio, attribuito sulla base dei mezzi e della documentazione già presentati. Il capitolato imponeva in fase esecutiva un vincolo di conformità, non di identità, dei mezzi. Ha respinto anche i motivi aggiunti sulle certificazioni del RTI: i certificati erano stati emessi dall'organismo certificatore in originale in doppia lingua, italiana e inglese, e non richiedevano un'ulteriore traduzione; lo stesso criterio era stato applicato al certificato IFS prodotto dalla ricorrente. Il ricorso incidentale e i relativi motivi aggiunti di Ladisa sono stati dichiarati improcedibili per effetto del rigetto delle impugnazioni principali. Contratto già stipulato; nessuna pronuncia di subentro o risarcimento. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 101, comma 1, lett. b, d.lgs. 36/2023

    La Stazione appaltante in tale frangente ha legittimamente applicato il disposto di cui all’art. 101, comma 1, lett. b, del D. Lgs. n. 36 del 2023 che ammette la sanatoria di “ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica”;

    Sono sanabili le irregolarità della domanda e degli altri documenti amministrativi, purché non riguardino la documentazione costitutiva dell'offerta tecnica o economica; nel caso concreto la domanda cumulativa, ma univocamente riferibile a entrambi i lotti, poteva essere regolarizzata.

  • art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023

    Come già rilevato, in sede di richiesta di chiarimenti la Commissione non ha domandato all’operatore di indicare veicoli aggiuntivi o di integrare la correlata documentazione, ma ha chiesto solo, nel pieno rispetto del disposto di cui all’art. 101, comma 3, del D. Lgs. n. 36 del 2023, di “specificare come i mezzi elettrici offerti per la consegna di tutte le referenze oggetto di gara presso il Centro Cucina Sammartini e il Magazzino di Buccinasco (…) siano compatibili con la periodicità e con le modalità di consegna previste agli artt. B.2 e B.3 del Capitolato tecnico”, cui ha dato riscontro il R.T.I. Ladisa, chiarendo le modalità e le tempistiche di consegna a garanzia degli impegni assunti in sede di gara.

    Il chiarimento procedimentale sull'offerta è consentito per precisarne il contenuto già presentato, ma non per modificarlo o integrarlo; la richiesta esaminata si limitava a chiarire la compatibilità dei mezzi offerti con le modalità di consegna.

  • art. 1 d.lgs. 36/2023

    Del resto, con riguardo alla disciplina afferente alla materia degli appalti pubblici, anche nell’interpretazione che della stessa ha fornito la giurisprudenza, l’esclusione dell’operatore economico da una procedura può essere disposta soltanto nel caso in cui la carenza di un requisito di partecipazione o la situazione di irregolarità non sia diversamente emendabile, rappresentando quindi una extrema ratio, con la conseguenza che l’estromissione, anche in applicazione del principio del risultato (cfr. art. 1 del D. Lgs. n. 36 del 2023), non può essere stabilita in via automatica e deve necessariamente essere preceduta da una valutazione in concreto della situazione che si viene prospettando;

    Il principio del risultato depone contro l'esclusione automatica: prima di estromettere un concorrente la stazione appaltante deve verificare concretamente se la carenza sia emendabile senza compromettere la corretta esecuzione e la par condicio.

  • art. 12 del Disciplinare di gara

    Tale disposizione impone la traduzione giurata di tutti i documenti redatti in una lingua straniera e in assenza di siffatto adempimento, in linea con quanto evidenziato in precedenza, si ammette il soccorso istruttorio soltanto con riguardo alla documentazione amministrativa, ossia alla busta telematica A (art. 14 del Disciplinare), escludendolo quindi con riguardo a carenze della busta B (offerta tecnica: art. 15 del Disciplinare) e della busta C (offerta economica: art. 16 del Disciplinare).

    La clausola vincola i concorrenti a corredare di traduzione giurata italiana i documenti redatti in lingua straniera; il soccorso istruttorio previsto per la documentazione amministrativa non può rimediare alla carenza di traduzione dei documenti dell'offerta tecnica o economica.

Massime di principio

  • Il soccorso istruttorio può sanare irregolarità formali della domanda di partecipazione, anche quando questa sia cumulativa per più lotti, se dagli atti già presentati e dagli elementi oggettivi della procedura risulta in modo univoco la volontà di partecipare a ciascun lotto e non vengono modificati i requisiti sostanziali o l'offerta tecnica ed economica.
  • L'esclusione dalla gara costituisce extrema ratio: la stazione appaltante deve valutare in concreto se la carenza o l'irregolarità sia sanabile senza pregiudicare la par condicio e la corretta esecuzione dell'appalto, e non può disporre l'estromissione automaticamente.
  • Le certificazioni che danno luogo all'attribuzione di punteggi tecnici fanno parte dell'offerta tecnica; non è consentito integrarle dopo la scadenza mediante soccorso istruttorio. Sono ammissibili chiarimenti soltanto su elementi già contenuti nell'offerta e senza modificazione della sua consistenza.
  • Se la lex specialis impone la traduzione giurata in italiano dei documenti stranieri e la clausola non è stata impugnata, la stazione appaltante è vincolata ad applicarla ai documenti dell'offerta tecnica; una certificazione emessa in originale dall'organismo certificatore in doppia lingua, compresa l'italiana, non necessita invece di ulteriore traduzione.
  • La produzione spontanea di documenti ulteriori in risposta a una richiesta di chiarimenti non integra l'offerta quando tali documenti non sono stati richiesti e non risultano determinanti per il punteggio, attribuito sulla base della documentazione già presentata. La lex specialis può imporre in fase esecutiva un vincolo di conformità dei mezzi utilizzati rispetto a quelli offerti, senza richiedere necessariamente la loro identità.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubblici
SottomaterieSoccorso istruttorioCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblicaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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