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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11013/2022 del 25/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno dedotto l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 157 e 161, comma 2, cod. pen., sostenendo che la Corte territoriale non abbia dichiarato l'estinzione per prescrizione del reato di lesioni personali (capo B), pur richiesta sia dal difensore che dalla parte pubblica. Il reato di lesioni è stato contestato come commesso il 23/09/2011; con termine prescrizionale di sette anni e mezzo si è estinto il 23/03/2019, data antecedente alla pronuncia impugnata. La questione della sospensione prevista dall'art. 83 D.L. n. 18/2020 è stata valutata dalla Corte come non impeditiva dell'estinzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i ricorsi ritenendoli fondati: ha dichiarato che il reato di lesioni personali (capo B) è estinto per prescrizione e ha annullato senza rinvio la relativa condanna. Per effetto dell'annullamento e ai sensi dell'art. 620 lett. I) c.p.p., ha rideterminato la pena relativa al reato di estorsione (capo A) in 1 anno e 4 mesi di reclusione e 267,00 euro di multa, eliminando l'aumento precedentemente disposto per continuazione rispetto al capo B.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    Richiamata in relazione alla requisitoria presentata dal Procuratore Generale; usata nella fase di richiesta di annullamento senza rinvio.

  • artt. 157 e 161, comma 2, cod. pen.

    Norme richiamate dai ricorrenti come erroneamente applicate dalla Corte d'appello in materia di prescrizione; la Corte di cassazione ha condiviso il vizio e ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione.

  • artt. 582-585, cod. pen.

    Disposizioni che definiscono il delitto di lesioni personali (capo B); la fattispecie è stata considerata consumata il 23/09/2011 e quindi prescritta alla data del 23/03/2019.

  • art. 83, D.L. n. 18/2020

    Prevede la sospensione di termini processuali per l'emergenza COVID; la Corte ha ritenuto che anche assumendo applicabile tale sospensione, la prescrizione del reato in esame fosse comunque intervenuta prima della pronuncia impugnata.

  • art. 620 lett. I), cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di cassazione, quando annulla in parte la sentenza, di rideterminare la pena senza rinvio; qui è stata applicata per ricalcolare la pena del reato A eliminando l'aumento per continuazione legato al capo B annullato.

Massime di principio

  • Se la prescrizione del reato è intervenuta in data antecedente alla pronuncia impugnata, la Corte deve dichiarare l'estinzione del reato e può annullare senza rinvio la condanna relativa a quel capo.
  • La sospensione dei termini processuali per eventi straordinari (es. COVID, art. 83 D.L. 18/2020) non impedisce automaticamente la prescrizione: occorre calcolare concretamente i termini e verificare se la prescrizione è comunque intervenuta.
  • Quando più reati sono valutati in continuazione e uno di essi viene dichiarato estinto per prescrizione, la pena complessiva deve essere ricalcolata eliminando l'aumento per continuazione; la Cassazione può rideterminare la pena ai sensi dell'art. 620 c.p.p. se la ricomposizione non richiede un nuovo accertamento dei fatti.
  • È fondamentale che difesa e pubblica accusa vigilino e deducano tempestivamente la prescrizione: la mancata dichiarazione da parte della Corte territoriale, se rilevante e richiesta, può costituire motivo di cassazione.
  • La dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione incide direttamente sugli effetti penali relativi agli altri capi connessi (es. aumento per continuazione) e può portare alla rideterminazione immediata della pena residua.

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