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Sentenza

Sentenza del 07/05/2018 n. 1909 - Comm. Trib. Prov. Milano

Imu - Pertinenza - Esenzione per abitazione principale - Regolamento comunale che esclude dall'esenzione quella ubicata in altro immobile - Legittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La richiesta del contribuente è stata respinta. È stata ritenuta legittima la disciplina regolamentare comunale che esclude dall’esenzione IMU le pertinenze dell’abitazione principale quando si trovano in un immobile diverso da quello in cui è ubicata l’abitazione. Pertanto, la pertinenza esterna resta soggetta all’imposta secondo il regime ordinario applicabile.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente chiedeva di beneficiare dell’esenzione IMU prevista per l’abitazione principale anche con riferimento a una pertinenza situata in un immobile diverso e separato da quello dell’abitazione. La contestazione riguardava la legittimità del regolamento comunale che limitava l’esenzione alle pertinenze ubicate nello stesso immobile dell’abitazione principale.

Norme richiamate

  • Disciplina IMU sull’abitazione principale e relative pertinenze

    Esenzione IMU per l’abitazione principale e per le relative pertinenze

    L’agevolazione per le pertinenze è collegata all’abitazione principale e può essere delimitata, nei limiti consentiti dalla legge, alle pertinenze effettivamente inserite nel medesimo contesto immobiliare.

  • Regolamento comunale IMU

    L’esenzione si applica alle pertinenze ubicate nello stesso immobile dell’abitazione principale

    Il regolamento comunale è stato considerato legittimo nella parte in cui esclude dall’esenzione le pertinenze situate in un immobile distinto e separato rispetto all’abitazione principale.

Massime di principio

  • L’esenzione IMU per l’abitazione principale non si estende automaticamente a ogni bene qualificato come pertinenza: occorre verificare sia la normativa vigente sia il regolamento comunale applicabile.
  • Quando una pertinenza è ubicata in un immobile diverso da quello dell’abitazione principale, il Comune può prevedere che essa non benefici dell’esenzione, purché la limitazione sia coerente con la disciplina legislativa.
  • Ai fini delle agevolazioni tributarie, la qualificazione civilistica di un bene come pertinenza non garantisce necessariamente l’applicazione dell’esenzione IMU.
  • In casi analoghi è necessario controllare l’ubicazione catastale e materiale della pertinenza, il regolamento comunale vigente nell’anno d’imposta e gli eventuali limiti quantitativi previsti per le pertinenze agevolabili.

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