Cassazione Civile, Sentenza n. 3986/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Le società ricorrono avverso la sentenza della CTR Lombardia che aveva ritenuto legittimo il diniego parziale degli interessi sul rimborso IVA 2014, qualificando tali interessi come moratori (dovuti solo se il ritardo del rimborso è imputabile all'Amministrazione) e sospendendo la maturazione degli interessi per il periodo in cui la contribuente aveva tardato a fornire documentazione richiesta (in particolare polizze fideiussorie), risultando una consegna ritardata di 226 giorni. Le ricorrenti contestavano (i) la qualificazione degli interessi come moratori e la conseguente dipendenza dalla colpevolezza dell'Amministrazione; (ii) la sospensione della decorrenza degli interessi per il periodo relativo alla produzione delle garanzie, sostenendo che le fideiussioni sono garanzie e non elementi costitutivi del credito e che l'Amministrazione non poteva pretendere garanzie ulteriori dopo aver già adottato provvedimenti cautelari; richiamavano inoltre principi costituzionali e di diritto UE.
La decisione
La Corte di Cassazione ha confermato il principio secondo cui gli interessi sul rimborso IVA hanno natura moratoria e quindi sono dovuti solo quando il ritardo è imputabile all'Amministrazione. Tuttavia la Corte ha censurato la duplicazione di strumenti cautelari da parte dell'Agenzia (adozione di sospensione ai sensi dell'art. 23 d.lgs. 472/1997 e, successivamente, richiesta di garanzia ai sensi dell'art. 38-bis DPR 633/1972) ritenuta illegittima alla luce del principio di alternatività sancito dalle Sezioni Unite. Perciò la sentenza della CTR è cassata e rinviata al giudice di merito perché ricalcoli e riconosca gli interessi di mora per i periodi in cui l'Agenzia ha ingiustificatamente richiesto garanzie ulteriori rispetto a quelle già ottenute. Il secondo motivo (richiami a principi costituzionali e di ragionevolezza) è stato invece dichiarato inammissibile per essere incentrato su profili di merito non idonei al sindacato di legittimità.
Norme richiamate
d.P.R. n. 633/1972, art. 38-bis
non computabilità degli interessi nel periodo intercorrente fra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni; previsione della sospensione della maturazione degli interessi durante il tempo in cui il contribuente non fornisce la documentazione relativa alla prestazione di garanzia fideiussoria prevista dal comma 4
La norma consente la sospensione della decorrenza degli interessi quando il contribuente non produce entro termini la documentazione richiesta o la garanzia fideiussoria. Tuttavia la Corte interpreta la norma insieme al principio di alternatività con altre misure cautelari: non può giustificarsi la duplicazione delle garanzie/iniziative cautelari da parte dell'Amministrazione.
d.lgs. n. 472/1997, art. 23
sospensione del rimborso quando venga notificato un atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi
Il provvedimento di sospensione ex art. 23 è uno strumento cautelare alternativo alla richiesta di garanzia ex art. 38-bis; se usato, l'Amministrazione non può poi pretendere una garanzia ulteriore ai fini di medesima cautela senza ingiustificata duplicazione.
r.d. n. 2440/1923, art. 69
fermo amministrativo: sospensione del pagamento in attesa del provvedimento definitivo
Altro strumento di sospensione/sicurezza che, secondo la Corte, opera in alternativa alle garanzie previste dall'art. 38-bis e non deve coesistere con esse in modo duplicativo.
Direttiva 2006/112/CE, art. 183
La Corte UE richiede che le perdite finanziarie derivanti da rimborsi tardivi di IVA siano compensate con interessi di mora; inoltre contribuisce alla qualificazione degli interessi come moratori e al principio che la riduzione di interessi non può essere invocata per circostanze non imputabili al soggetto passivo.
Giurisprudenza (Cass. e CGUE rilevanti)
Cass. n. 13080/2011; Cass. n. 28257/2013; Cass. n. 8540/2016; Cass. n. 17828/2021; Cass. U. n. 2320/2020; CGUE C-107/10; CGUE C-431/12; CGUE C-254/16; CGUE C-387/16; CGUE C-13/18 e C-126/18; CGUE C-1/21; CGUE C-397/21
Costante orientamento che qualifica gli interessi sul rimborso IVA come moratori (dovuti solo in caso di mora imputabile all'Amministrazione); le Sezioni Unite hanno inoltre stabilito il principio di alternatività degli strumenti cautelari amministrativi, vietando duplicazioni che gravino indebitamente sul contribuente.
Massime di principio
- Gli interessi dovuti per il ritardo nel rimborso IVA hanno natura moratoria: spettano solo se il ritardo è imputabile all'Amministrazione.
- La decorrenza degli interessi può essere sospesa quando il contribuente non fornisce entro termini la documentazione richiesta (oltre 15 giorni) o la garanzia fideiussoria prevista: in tal caso la sospensione è legittima e gli interessi non maturano.
- L'Amministrazione non può combinare o duplicare gli strumenti cautelari (es. sospensione ex art. 23 d.lgs. 472/1997 o fermo ex art. 69 r.d. 2440/1923 e contemporanea richiesta di garanzia ex art. 38-bis) per ottenere una cautela ulteriore rispetto a quella già acquisita: la duplicazione è illegittima e determina la maturazione degli interessi per i periodi ingiustificatamente sottoposti a ulteriore garanzia.
- Se il contribuente ha ottemperato alla richiesta di garanzia già imposta o se la sospensione dell'Amministrazione si prolunga oltre quanto necessario per una verifica ragionevole, il contribuente ha diritto agli interessi di mora per il periodo di ritardo imputabile all'Amministrazione.
- In caso di contestazione simile, il giudice di merito deve verificare: a) se il ritardo del rimborso è imputabile all'Amministrazione; b) se e quando sono state richieste garanzie o adottati provvedimenti cautelari; c) se vi è stata duplicazione/illegittima sovrapposizione di misure cautelari; e ricalcolare gli interessi conseguentemente.
- I profili di buona amministrazione, ragionevolezza e proporzionalità sono rilevanti in sede di merito ma non costituiscono di per sé motivo di cassazione se proposti solo come doglianze di merito.
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