Cassazione Civile, Ordinanza n. 23255/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Una società operante nel settore della sanità privata è stata condannata in appello a risarcire alcuni dipendenti per la mancata istituzione del servizio mensa, ovvero di modalità sostitutive, per il periodo aprile 2003-giugno 2009. I lavoratori, addetti alla casa di cura, avevano chiesto il ristoro del danno parametrato al valore del buono pasto per ciascun giorno di effettiva presenza con orario superiore a sei ore nella fascia 12:00-16:00. La società ha proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi: ha sostenuto, in sintesi, che l'art. 68 del CCNL sanità privata non attribuisse un diritto soggettivo azionabile dal singolo lavoratore ma solo una previsione rivolta alle organizzazioni sindacali; che la clausola contrattuale fosse stata male interpretata perché l'obbligo di mensa sorgerebbe solo in presenza di determinate articolazioni dell'orario di lavoro e non come obbligo generale; che mancasse una richiesta di adempimento da parte dei dipendenti e la prova del danno; che vi fosse ultrapetizione o violazione dell'art. 112 c.p.c.; che non potesse configurarsi responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. in presenza di un servizio comunque fruibile e di comportamento non collaborativo dei lavoratori; e che la proposta di adempimento formulata nel 2010 dovesse escludere la persistenza dell'inadempimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l'interpretazione della Corte d'appello dell'art. 68 CCNL AIOP-ARIS, nel senso che per le strutture sanitarie con più di 160 dipendenti sussiste un obbligo datoriale di istituire il servizio mensa, ovvero di predisporre modalità sostitutive nelle ipotesi di particolari articolazioni di orario, e che tale disciplina attribuisce ai lavoratori una posizione soggettiva direttamente tutelata nel rapporto di lavoro. Ha inoltre affermato che, una volta accertato in fatto l'inadempimento datoriale, non rileva la mancata richiesta dei lavoratori né è censurabile in cassazione la valutazione di fatto sulla non idoneità del locale predisposto. I motivi quarto, quinto e sesto sono stati dichiarati inammissibili o assorbiti nei limiti indicati dalla Corte. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della società ricorrente alle spese, da distrarsi in favore del difensore antistatario dei controricorrenti, e con applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 68 CCNL AIOP-ARIS - Fondazione don Carlo Gnocchi onlus 2002-2005
"È fatto obbligo alle strutture sanitarie con più di 160 dipendenti di istituire il servizio di mensa; ... laddove i servizi prevedano particolari articolazioni di orario, il datore di lavoro provvederà a garantire l'esercizio della mensa anche con modalità sostitutive"
La disposizione configura un obbligo datoriale di istituire la mensa nelle strutture con oltre 160 dipendenti e consente modalità sostitutive solo nelle ipotesi di particolari articolazioni dell'orario; la tutela è direttamente azionabile dal singolo lavoratore ed è immanente al rapporto di lavoro.
artt. 1360 ss. c.c.
Richiamati come norme di ermeneutica contrattuale nella censura del ricorso; la Corte ribadisce che l'interpretazione del contratto collettivo va condotta secondo il senso letterale e la ratio del precetto, con apprezzamento riservato al merito se congruamente motivato.
artt. 1362 ss. c.c.
Richiamati a sostegno del secondo motivo; la Corte li considera criteri di interpretazione non violati dalla sentenza impugnata.
artt. 1223-1227 c.c.
Invocati dal ricorrente per negare il risarcimento in assenza di richiesta e di prova del danno; la Corte non accoglie la censura perché l'inadempimento e il danno sono stati accertati in fatto.
art. 112 c.p.c.
La Corte esclude la nullità per ultrapetizione, rilevando che il giudice di merito ha solo respinto l'argomento difensivo della società sulla pretesa esecuzione dell'obbligo, senza pronunciare oltre la domanda.
art. 1218 c.c.
La responsabilità contrattuale del datore è confermata alla luce dell'accertato inadempimento dell'obbligo di fornire la mensa o una modalità sostitutiva.
art. 1220 c.c.
La dedotta offerta di adempimento è stata ritenuta non decisiva dalla Corte, che ha valorizzato l'accertamento di fatto della perdurante inidoneità del servizio predisposto.
art. 8 d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66
Richiamato per affermare il collegamento tra diritto alla pausa e possibilità di consumare il pasto quando l'orario giornaliero supera le sei ore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nei rapporti di lavoro regolati da contratto collettivo, l'interpretazione della clausola va condotta congiuntamente secondo il dato letterale e la ratio della previsione, restando l'apprezzamento di merito insindacabile in cassazione se logicamente e correttamente motivato.
- Quando la clausola collettiva prevede l'obbligo datoriale di istituire un servizio mensa per determinate strutture, tale obbligo integra una posizione soggettiva dei lavoratori direttamente tutelata nel rapporto di lavoro e non richiede una previa richiesta individuale di adempimento per essere azionato.
- L'eventuale previsione di modalità sostitutive del servizio mensa incide sulle modalità di soddisfacimento del diritto e non sulla sua esistenza, salvo che la disciplina collettiva subordini espressamente il beneficio a particolari condizioni organizzative.
- La censura in cassazione non può investire la rivalutazione del fatto compiuta dal giudice di merito, come l'idoneità concreta del locale o del servizio predisposto, se tale accertamento è congruamente motivato.
- Accertato l'inadempimento dell'obbligo contrattuale di garantire la mensa o una soluzione alternativa, la responsabilità contrattuale del datore di lavoro consegue secondo i principi generali, restando non decisivi, in mancanza di specifica incidenza sul fatto accertato, il difetto di sollecitazione del creditore o una successiva offerta di adempimento.
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