Cassazione Penale, Sentenza n. 42983/2024 del 26/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto della Corte d'appello che aveva confermato il rigetto, da parte del Tribunale di Napoli, della richiesta della società di essere ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34-bis, comma 6, del d.lgs. n. 159/2011, avanzata dopo l'emissione di una interdittiva antimafia prefettizia. La Corte territoriale aveva ritenuto che la domanda richiedesse comunque una valutazione positiva del pericolo di infiltrazioni mafiose e che non potesse essere accolta se l'impresa risultava estranea a tentativi di infiltrazione come accertato dal Tribunale di primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando il decreto della Corte d'appello e rinviando la causa per nuovo esame. La Suprema Corte ha rilevato che la Corte territoriale non si è attenuta ai principi di diritto consolidati in materia: quando la richiesta di controllo giudiziario è avanzata dalla parte privata e sussiste un'interdittiva amministrativa, il giudice della prevenzione deve valutare il prerequisito dell'inquinamento mafioso ai fini della bonificabilità e dell'occasionalità dell'agevolazione mafiosa; in presenza di insussistenza del pericolo tale istanza non può essere respinta, mentre può essere rigettata solo se il giudice ritenga che il grado di infiltrazione sia così grave da non essere superabile con il controllo giudiziario.
Norme richiamate
d.lgs. n.159/2011, art. 34-bis, comma 6
Disciplina la facoltà per l'impresa colpita da interdittiva antimafia di chiedere il controllo giudiziario. La Corte ha ribadito che, ove la richiesta sia della parte privata, il giudice deve tener conto dell'accertamento amministrativo e valutare la bonificabilità e l'occasionalità del contatto mafioso; non può rigettare l'istanza se l'interdittiva non corrisponde a un pericolo concreto non rimediabile.
d.lgs. n.159/2011, art. 34
Norma generale sulle misure di prevenzione. La giurisprudenza richiede per le misure, e in particolare per il controllo giudiziario, un accertamento del grado di assoggettamento dell'attività economica a pressioni mafiose e della loro idoneità ad agevolare persone pericolose; nel bilanciamento il giudice valuta anche l'adeguatezza della misura rispetto alla finalità di emenda.
Sezioni Unite, n. 46898 del 26/09/2019 (Ricchiuto)
Principio guida: il giudice deve valutare non solo l'esistenza del prerequisito ma soprattutto la concreta possibilità di riallineamento dell'impresa al contesto economico sano; nel caso di controllo richiesto dalla parte privata l'attenzione è sulla bonificabilità e sull'adeguatezza della misura.
Cass. Sez. 6, n. 27704 del 09/06/2021 (Soc. coop. "Gli Angeli")
Affermato che la richiesta di controllo giudiziario da parte dell'impresa colpita da interdittiva non può essere respinta per insussistenza del pericolo già accertato dall'organo amministrativo, dovendosi preservare la continuità dell'attività d'impresa in pendenza dell'impugnazione amministrativa.
Cass. Sez. 2, n. 9122 del 28/01/2021 (Gandolfi)
Conferma la regola secondo cui nel caso di istanza della parte privata il giudice deve tenere conto dell'informazione antimafia prefettizia come substrato della decisione, valutando la non irreversibilità dell'infiltrazione e la possibilità di emenda tramite controllo giudiziario.
Massime di principio
- Quando un'impresa colpita da interdittiva antimafia chiede il controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34-bis, comma 6, il tribunale della prevenzione deve considerare l'accertamento amministrativo come elemento di base e valutare la bonificabilità e l'occasionalità dell'agevolazione mafiosa; non può rigettare automaticamente l'istanza per presunta assenza di pericolo.
- Va distinto il caso di istanza promossa dalla parte pubblica e quello promosso dalla parte privata: se la richiesta proviene dalla pubblica amministrazione il giudice valuta autonomamente il pericolo concreto di infiltrazione; se è della parte privata si privilegia il vaglio sulla adeguatezza della misura rispetto alla possibilità di emenda dell'impresa.
- L'ammissione al controllo giudiziario sospende gli effetti dell'interdittiva e mira a preservare la continuità aziendale consentendo all'impresa di dimostrare nei fatti la propria non contiguità mafiosa; pertanto la misura deve essere ritenuta idonea salvo che l'infiltrazione risulti così grave da rendere inutilizzabile il controllo giudiziario.
- Per chi assiste l'impresa: presentare la domanda di controllo tempestivamente, documentare misure di compliance e elementi che dimostrino l'occasionalità dei contatti e la capacità di emenda; per la pubblica amministrazione e il giudice: valutare il grado di contaminazione e la sua reversibilità prima di escludere l'ammissibilità del controllo.
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