Cassazione Civile, Ordinanza n. 22973/2022 del 22/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita di un terreno agricolo, avvenuta nel 1997, gravato da un sequestro conservativo trascritto in relazione a una precedente lite ereditaria tra alcuni dei venditori. Gli acquirenti, divenuti proprietari del fondo, agirono per ottenere l’adempimento dell’obbligo assunto dai venditori di far cancellare la formalità pregiudizievole, oppure la possibilità di surrogarsi a loro nell’incombente, con domanda anche di risarcimento del danno. In primo grado fu ordinato ai convenuti costituiti di porre in essere tutti gli atti necessari per ottenere la cancellazione del sequestro e, in caso di inerzia, fu prevista la richiesta diretta alla Conservatoria; inoltre fu liquidato il danno patrimoniale. In appello, due venditrici censurarono la decisione deducendo: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 1362 c.c., sostenendo che la Corte territoriale aveva interpretato in modo errato la procura speciale e i contratti di vendita, attribuendo ai loro rappresentanti il potere di assumere l’obbligo di cancellare il sequestro, nonostante tale impegno non fosse stato espressamente conferito; 2) omessa pronuncia sul motivo d’appello relativo al conflitto di interessi tra rappresentanti e rappresentate, che avrebbe reso annullabile il negozio; 3) violazione dell’art. 92 c.p.c. per la condanna alle spese anche in favore di due convenute appellate che non avevano proposto domande contro di loro. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non era stata specificata in modo adeguato la violazione delle regole ermeneutiche e comunque il mandato conferito a vendere comprendeva gli atti necessari al compimento della vendita, ivi inclusa la garanzia dell’acquisto libero da pesi; ha respinto il secondo motivo affermando che non vi era omessa pronuncia, perché il rigetto del motivo sull’abuso di rappresentanza implicava il rigetto della doglianza sul conflitto di interessi; ha respinto il terzo motivo osservando che le appellanti avevano causato la necessità della difesa in appello anche per le ulteriori convenute, sicché le spese erano correttamente poste a loro carico secondo il principio di causalità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello di Venezia che aveva già respinto l'appello delle due venditrici e, quindi, mantenuto ferma la condanna a cooperare per la cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo e la condanna risarcitoria pronunciata in primo grado. Ha inoltre condannato le ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La dedotta violazione non può consistere nella mera critica alla valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.
art. 116 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice abbia utilizzato prove non dedotte, disatteso prove legali o attribuito valore di prova piena a elementi che richiedevano valutazione, non già per la semplice diversa lettura delle risultanze probatorie.
art. 1362 c.c.
La censura di violazione dei canoni ermeneutici richiede la specifica indicazione del modo in cui il giudice si sia discostato dal criterio interpretativo, non essendo sufficiente contrapporre una diversa interpretazione.
art. 1708 c.c.
Il mandato comprende non solo gli atti per i quali è stato conferito, ma anche quelli necessari al loro compimento; dunque il potere di vendere può estendersi agli atti accessori necessari a realizzare il trasferimento libero da vincoli, se ciò risulta coerente con il fine conferito.
art. 1394 c.c.
Il conflitto di interessi è idoneo a determinare annullabilità solo se l'incompatibilità tra interessi del rappresentato e del rappresentante è concreta, riferita al singolo atto e sussistente al momento della conclusione del contratto.
art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia è un vizio processuale che va dedotto come nullità della sentenza, non come vizio di motivazione.
art. 92 c.p.c.
Le spese possono essere poste a carico della parte che ha causato la necessità della difesa in appello, anche se la controparte non abbia formulato domande nei suoi confronti, secondo il principio di causalità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto dell'impugnazione, sussiste l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
artt. 175 e 127 c.p.c.
Il giudice deve evitare formalità superflue e inutili attività processuali quando il ricorso è prima facie infondato, per assicurare la ragionevole durata del processo.
Massime di principio
- La violazione delle norme sull'interpretazione del contratto non può essere dedotta in cassazione mediante una mera contrapposizione tra la lettura del ricorrente e quella accolta dal giudice di merito: occorre indicare specificamente quale canone ermeneutico sia stato violato e in che modo.
- La censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice di merito abbia utilizzato prove non dedotte, trascurato prove legali o attribuito efficacia di piena prova a elementi non legali; non è invece consentito sindacare in cassazione la semplice valutazione del materiale probatorio.
- Nel mandato a vendere, gli atti necessari al compimento dell'affare si intendono compresi nel conferimento anche se non espressamente menzionati, quando siano strumentali al risultato negoziale perseguito dalle parti.
- Il conflitto di interessi del rappresentante rileva ai fini dell'annullabilità solo se l'incompatibilità tra gli interessi in gioco è concreta, attuale e riferita allo specifico negozio concluso, non essendo sufficienti allegazioni astratte o ipotetiche.
- L'omessa pronuncia non sussiste quando la decisione sul motivo principale comporti logicamente il rigetto del motivo subordinato o conseguenziale, essendo sufficiente una statuizione implicita ricavabile dalla motivazione complessiva.
- La condanna alle spese in appello può essere posta a carico della parte che ha determinato la necessità della difesa della controparte, secondo il principio di causalità, anche in assenza di domande dirette tra le parti.
- In presenza di ricorso prima facie infondato, la Corte può evitare attività processuali superflue, come l'integrazione del contraddittorio, quando ciò non apporti utilità effettiva alla tutela del contraddittorio e alla definizione sollecita del giudizio.
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