Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 98/2026 - Palermo, Sezione 2

per l'annullamento: - del decreto n. 3088/2025 del 30/07/2025, di approvazione della Graduatoria Unica Definitiva Distrettuale dei lavoratori forestali, aggiornata al 30/06/2025, per i cinque distretti della Provincia di Trapani; - della Graduatoria Unica Definitiva Distrettuale dei lavoratori forestali, aggiornata al 30/06/2025, per i cinque distretti della Provincia di Trapani pubblicata in data 30/07/2025; - di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali, comunque lesivi dell’interesse dei ricorrenti; per l’accertamento del diritto dei ricorrenti ad ottenere l’annullamento della Graduatoria Unica Distrettuale dei lavoratori Forestali per i cinque distretti della Provincia di Trapani, pubblicata in data 30/07/2025, in quanto illegittima ed il conseguente inserimento dei ricorrenti nell’Elenco Speciale dei lavoratori Forestali; e per la condanna dell’Amministrazione intimata ad annullare la Graduatoria Unica Distrettuale dei lavoratori Forestali per i cinque distretti della Provincia di Trapani, pubblicata in data 30/07/2025, con il conseguente inserimento dei ricorrenti nell’Elenco Speciale dei lavoratori Forestali;

Giustizia amministrativa202501927

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di approvazione e Graduatoria Unica Definitiva Distrettuale dei lavoratori forestali per i cinque distretti della Provincia di Trapani, aggiornata al 30 giugno 2025

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni regionali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, operai forestali che avevano già svolto almeno un turno di lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione forestale, avevano presentato entro il 15 maggio 2024 istanza di inserimento nell'Elenco speciale dei lavoratori forestali ai sensi dell'art. 75 della legge regionale n. 3/2024, disposizione che estende l'applicazione dell'art. 13, comma 90, della legge regionale n. 16/2022 ai soggetti che abbiano svolto almeno un turno di 51 giornate lavorative ai fini previdenziali. Essi hanno impugnato la graduatoria distrettuale pubblicata il 30 luglio 2025, lamentando, sebbene senza articolare formalmente uno specifico motivo, la violazione dell'art. 75 della legge regionale n. 3/2024 per il mancato inserimento nell'Elenco speciale. La pretesa si fondava anche sulla nota amministrativa del 10 luglio 2024, con cui l'Amministrazione aveva rinviato a successive disposizioni l'integrazione dei contingenti con gli eventuali aventi diritto. Le Amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente e il difetto di interesse ad agire, sostenendo che il pregiudizio derivasse da atti precedenti non impugnati. Il TAR ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile carenza di giurisdizione amministrativa.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, assorbendo le ulteriori questioni preliminari sollevate dalle Amministrazioni. Secondo il Collegio, la controversia riguardava esclusivamente una graduatoria destinata alla formazione periodica di elenchi di personale in possesso di requisiti predeterminati. L'attività amministrativa non implicava alcun margine di discrezionalità nella definizione dei criteri o nella formazione della graduatoria e non costituiva quindi esercizio di potere autoritativo. La posizione fatta valere dai ricorrenti era qualificata come diritto soggettivo all'inserimento nell'elenco e all'avviamento, non come interesse legittimo. In assenza di una previsione di giurisdizione esclusiva, la controversia rientrava nella giurisdizione del giudice ordinario, secondo la giurisprudenza richiamata in materia di assunzioni mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento. Il TAR ha precisato che i ricorrenti potevano riproporre la domanda davanti al giudice ordinario nel termine previsto dall'art. 11, comma 2, c.p.a., salve eventuali preclusioni e decadenze. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 75 l.r. Sicilia n. 3/2024

    a decorrere dall'anno 2024 le disposizioni di cui al comma 90 dell'articolo 13 della legge regionale 10 agosto 2022, n.16 e successive modificazioni trovano applicazione, ad istanza degli interessati, anche ai soggetti che abbiano svolto almeno un turno di 51 giornate lavorative ai fini previdenziali, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

    La disposizione è stata invocata dai ricorrenti quale fondamento della pretesa di inserimento nell'Elenco speciale; il TAR non ne ha esaminato il merito, avendo ritenuto la controversia devoluta al giudice ordinario.

  • art. 13, comma 90, l.r. Sicilia n. 16/2022

    I soggetti che, pur aventi titolo all'inserimento nelle graduatorie ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale n. 14/2006, ne risultano esclusi, possono produrre istanza di inclusione all'atto della predisposizione annuale delle graduatorie di cui all'articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5. I medesimi concorrono alla attribuzione delle giornate di lavoro nel limite di quelle resesi disponibili in ragione della minore spesa dovuta ai pensionamenti o decessi registratisi nell'anno precedente. Gli stessi sono inseriti in coda nella graduatoria unica distrettuale ad esaurimento, come previsto dal comma 7 dell'articolo 44 della legge regionale n. 14/2006.

    La disposizione disciplina l'inclusione in coda nelle graduatorie degli operai forestali esclusi, ma il TAR non ha deciso se i ricorrenti avessero diritto all'inserimento.

  • art. 45 ter l.r. Sicilia n. 16/1996

    Individua l'Elenco speciale dei lavoratori forestali nel quale i ricorrenti chiedevano di essere inseriti; la relativa pretesa è stata qualificata come diritto soggettivo.

  • art. 63 d.lgs. n. 165/2001

    È stato richiamato, secondo la giurisprudenza citata, quale fondamento della devoluzione al giudice ordinario delle controversie concernenti le assunzioni della pubblica amministrazione mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, trattandosi di posizioni di diritto soggettivo all'assunzione.

  • art. 35 d.lgs. n. 165/2001

    È stato richiamato in relazione alle assunzioni mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento.

  • art. 16 l. n. 56/1987

    È stato richiamato dalla giurisprudenza citata per qualificare l'avviamento degli iscritti alle liste di collocamento come semplice chiamata su base numerica, senza procedura concorsuale, con conseguente giurisdizione ordinaria.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito al Collegio di sottoporre alle parti d'ufficio il possibile profilo di carenza di giurisdizione prima della decisione.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Il ricorso può essere riproposto davanti al giudice ordinario nel termine di legge, con salvezza delle preclusioni e decadenze eventualmente maturate.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.

Massime di principio

  • Le controversie relative alla formazione e all'aggiornamento di graduatorie di lavoratori forestali, quando l'Amministrazione deve applicare criteri e requisiti predeterminati senza esercitare discrezionalità, riguardano diritti soggettivi e appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, salvo una specifica previsione di giurisdizione esclusiva amministrativa.
  • Le controversie sulle assunzioni della pubblica amministrazione mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, in assenza di una procedura concorsuale e di valutazioni discrezionali, attengono a un diritto soggettivo all'avviamento e all'assunzione e sono devolute al giudice ordinario.
  • Quando il giudice amministrativo declina la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario, la domanda può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione nei termini previsti dall'art. 11, comma 2, c.p.a., ferme restando le preclusioni e decadenze eventualmente intervenute.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoRiparto di giurisdizione nel pubblico impiego
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.