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Sentenza

Sentenza n. 588/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del provvedimento prot. n. 5272 dell’1/4/2025 del Responsabile del 3° Settore del Comune di Grumo Nevano, con cui è stata disposta la “sospensione dei lavori per inefficacia” della segnalazione certificata di inizio attività prot. n. 3687 del 23/3/2022 e sua variante prot. n. 4140 del 12/3/2025 e integrazione prot. n. 4294 del 14/3/2025, presentata dai ricorrenti per intervento di manutenzione straordinaria e miglioramento sismico di edificio sito in Grumo Nevano, alla Via Roma n. 91 angolo Corso Giureconsulto n. 44 (in Catasto al foglio 2, part. 209); b) del provvedimento prot. n. 6636 del 24/4/2025 del Responsabile del 3° Settore del Comune di Grumo Nevano, di rigetto dell’istanza di autotutela dei ricorrenti prot. n. 5961 del 14/4/2025 e conferma del provvedimento prot. n. 5272 dell’1/4/2025 e “sospensione immediata dei lavori”; per quanto riguarda i motivi aggiunti: a) del provvedimento prot. n. 5272 dell’1/4/2025 del Responsabile del 3° Settore del Comune di Grumo Nevano, con cui è stata disposta la “sospensione dei lavori per inefficacia” della segnalazione certificata di inizio attività prot. n. 3687 del 23/3/2022 e sua variante prot. n. 4140 del 12/3/2025 e integrazione prot. n. 4294 del 14/3/2025, presentata dai ricorrenti per intervento di manutenzione straordinaria e miglioramento sismico di edificio sito in Grumo Nevano, alla Via Roma n. 91 angolo Corso Giureconsulto n. 44 (in Catasto al foglio 2, part. 209); b) del provvedimento prot. n. 6636 del 24/4/2025 del Responsabile del 3° Settore del Comune di Grumo Nevano, di rigetto dell’istanza di autotutela dei ricorrenti prot. n. 5961 del 14/4/2025 e conferma del provvedimento prot. n. 5272 dell’1/4/2025 e “sospensione immediata dei lavori”.

Giustizia amministrativa202502698

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti comunali di sospensione dei lavori per inefficacia della SCIA e di rigetto dell'istanza di autotutela

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento comunale che aveva dichiarato inefficace la SCIA presentata nel 2022, nonché la variante e l'integrazione del 2025, disponendo la sospensione dei lavori, e il successivo provvedimento di rigetto dell'istanza di autotutela. Hanno dedotto, in primo luogo, che la comunicazione di volersi avvalere della proroga legale dei termini, presentata il 12 marzo 2025, era tempestiva, poiché per la SCIA non trova applicazione analogica il termine annuale di inizio dei lavori previsto per il permesso di costruire. Hanno sostenuto, inoltre, che la SCIA originaria fosse ancora efficace e che la variante non introducesse modifiche sostanziali, essendo già previsti la sostituzione dei solai e il consolidamento delle strutture. Infine, hanno contestato la qualificazione degli interventi come opere richiedenti un nuovo permesso di costruire, deducendo che la sostituzione del solaio, in assenza di nuovi volumi o superfici, rientrasse nella manutenzione straordinaria assoggettata a SCIA.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato i provvedimenti impugnati. Quanto alla proroga, ha ritenuto che il termine annuale per l'inizio dei lavori previsto dall'art. 15 del d.P.R. n. 380/2001 riguardi esclusivamente il permesso di costruire e non possa essere esteso analogicamente alla SCIA, per la quale la disciplina non prevede un termine decadenziale di avvio dei lavori. Ne consegue che la comunicazione del 12 marzo 2025 relativa alla proroga del termine di ultimazione era tempestiva ai sensi dell'art. 10-septies del d.l. n. 21/2022. Quanto alla variante, il Collegio ha rilevato che la SCIA originaria già contemplava la sostituzione dei solai e il consolidamento strutturale, sicché non risultavano introdotti concreti elementi di novità sostanziale. Ha inoltre affermato che la sostituzione del solaio, ove non comporti aumento di superficie o volume, costituisce intervento di manutenzione straordinaria e non richiede permesso di costruire. Poiché la disciplina urbanistica della sottozona A3 consentiva la manutenzione straordinaria, l'intervento non risultava in contrasto con le NTA del PRG. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 10-septies d.l. n. 21/2022, convertito dalla l. n. 51/2022

    La proroga legale dei termini dei titoli edilizi richiede una comunicazione preventiva entro la scadenza; nel caso esaminato la comunicazione è stata ritenuta tempestiva perché la SCIA non era decaduta per mancato inizio dei lavori.

  • art. 15 d.P.R. n. 380/2001

    Il termine annuale per l'inizio dei lavori e il relativo effetto decadenziale riguardano il permesso di costruire e non possono essere applicati analogicamente alla SCIA.

  • art. 19 l. n. 241/1990

    La disciplina della SCIA non prevede un termine decadenziale annuale per l'avvio dei lavori.

  • art. 22, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 380/2001

    Gli interventi di manutenzione straordinaria rientranti nella fattispecie indicata possono essere realizzati mediante SCIA.

  • art. 23 d.P.R. n. 380/2001

    La disciplina della SCIA edilizia individua il termine finale triennale per l'ultimazione dei lavori, senza prevedere un termine annuale di inizio dei lavori.

  • art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001

    La sostituzione del solaio senza creazione di nuovi volumi o superfici è stata ricondotta alla manutenzione straordinaria.

Massime di principio

  • Il termine annuale per l'inizio dei lavori previsto per il permesso di costruire non è applicabile analogicamente alla SCIA edilizia, poiché la disciplina della SCIA non prevede un termine decadenziale di avvio e presenta una distinta ratio liberalizzatrice.
  • La comunicazione di proroga del termine di ultimazione dei lavori relativa a una SCIA è tempestiva se effettuata entro il termine finale di efficacia del titolo, quando non sia intervenuta una decadenza per il mancato inizio dei lavori.
  • La variante a una SCIA non richiede un nuovo titolo abilitativo quando non introduce modifiche sostanziali rispetto alla progettazione originaria e si limita a interventi già compresi nella segnalazione iniziale.
  • La sostituzione di un solaio, senza aumento di superficie o volume e senza alterazione sostanziale della struttura e della distribuzione interna dell'edificio, rientra nella manutenzione straordinaria e non richiede permesso di costruire.
  • La qualificazione dell'intervento come manutenzione straordinaria comporta l'applicazione della disciplina urbanistica relativa a tale categoria, distinta da quella prevista per il restauro e risanamento conservativo; pertanto, il richiamo a limiti urbanistici riferiti a quest'ultima categoria non giustifica il diniego quando l'opera appartenga alla prima.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiSCIA e liberalizzazioni
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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