Cassazione Penale, Sentenza n. 505/2022 del 12/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava la determinazione del trattamento sanzionatorio, denunciando illogicità della motivazione in quanto la Corte d'appello si sarebbe discostata dalla pena minima prevista dal comma 5 dell'art. 73 TU Stup. senza elementi fattuali o soggettivi che giustificassero il maggior rigore, nonostante il quantitativo di stupefacente contestato fosse esiguo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia fornito motivazione adeguata e logica: il discostamento dal minimo edittale è stato giustificato da elementi quali il precedente specifico dell'imputato, la qualità (elevata percentuale di principio attivo) e la quantità degli stupefacenti, il possesso di più tipologie di droghe, e il comportamento post factum (ritrovamento di ulteriore stupefacente che ha aggravato la misura cautelare). La Cassazione ha inoltre rilevato che la determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito purché adeguatamente motivata. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, Testo Unico stupefacenti (D.P.R. 309/1990)
Il comma 5 disciplina l'ipotesi attenuata per il reato di detenzione/cessione di stupefacenti in caso di modica quantità/condotte riconducibili ad un ambito meno grave; nella vicenda è stata riconosciuta l'attenuante ma la Corte d'appello ha comunque motivato il discostamento dal minimo per fattori aggravanti concreti.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Limita il sindacato della Cassazione: non è consentito ristabilire una diversa lettura dei fatti o delle prove; il controllo riguarda la compatibilità della motivazione con il senso comune e la plausibile opinabilità.
art. 133 cod. pen.
Fornisce i criteri per la determinazione della pena (circostanze personali, precedenti, condotta, ecc.); la Corte ha ricordato che non è necessaria una analitica menzione di ciascun elemento se emergono gli elementi ritenuti prevalenti e determinanti.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese in caso di inammissibilità e l'irrogazione di sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e della somma di Euro 3.000.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Norma procedurale richiamata in relazione al trattamento del ricorso (richiama regole sulle decorrenze e sul processo telematico/procedurale durante il periodo emergenziale); usata come riferimento formale nel procedimento.
art. 7, D.L. n. 105/2021 conv. L. n. 126/2021
Richiamata per segnalare che il ricorso è stato esaminato in assenza di istanza di trattazione orale; conferma il corretto procedimento istruttorio.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riforma la valutazione discrezionale della pena operata dai giudici di merito purché la decisione sia adeguatamente motivata e compatibile con il senso comune; il semplice dissenso non è sufficiente.
- Quando si invoca l'attenuante ex art. 73 co. 5 (o equivalente per modica quantità), occorre considerare che tale qualificazione non impedisce al giudice di merito di applicare una pena superiore al minimo se esistono elementi oggettivi o soggettivi ostativi (precedenti specifici, qualità/quantità dello stupefacente, condotte successive).
- Per contestare con successo in Cassazione la determinazione della pena è necessario dimostrare carenze logico-giuridiche specifiche nella motivazione (contraddizioni, assenza di qualsiasi riferimento a elementi decisivi), non il mero rifiuto della valutazione operata dal giudice di merito.
- Elementi quali l'elevata percentuale di principio attivo, il possesso di più tipi di sostanze e comportamenti post factum (es. ulteriore ritrovamento che aggrava la misura cautelare) costituiscono fattori che giustificano il discostamento dal minimo edittale.
- In caso di ricorso manifestamente infondato, il ricorrente può essere condannato a rifondere le spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende; valutare sempre il rapporto costi/benefici di un'impugnazione in Cassazione.
- La difesa che intende impugnare il trattamento sanzionatorio dovrebbe articolare motivi specifici che dimostrino che la decisione di merito è priva di qualsiasi base logico-fattuale o violi principi di diritto rilevanti, non limitarsi a dedurre genericamente l'illogicità della motivazione.
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