Sentenza n. 1133/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo venuto meno l’interesse alla decisione a seguito dell’intervento legislativo che ha privato di effetto le comunicazioni di ricalcolo già notificate anteriormente e ne ha previsto la sostituzione. Il Collegio ha qualificato tale sopravvenienza come factum principis e ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti.
Atto impugnato: comunicazione AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare imputato per i periodi 1999/2000 e 2006/2007, con aggiornamento del Registro nazionale dei debiti
Esito
Favorevole al resistente (agenzia pubblica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società agricola ha impugnato la comunicazione con cui AGEA aveva comunicato il ricalcolo del prelievo supplementare relativo al regime delle quote latte, comprensivo degli interessi, nonché gli atti connessi e il conseguente aggiornamento del Registro nazionale dei debiti. Nel corso del giudizio la ricorrente ha rappresentato che l’art. 10-bis, comma 4, del decreto-legge n. 69/2023, convertito dalla legge n. 103/2023, ha stabilito che tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate da AGEA prima dell’entrata in vigore della legge di conversione sono prive di effetto e sono sostituite dalle comunicazioni effettuate secondo la nuova disciplina. Poiché l’atto impugnato era stato notificato il 22 marzo 2023, prima dell’entrata in vigore della legge di conversione, la ricorrente ha chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse. AGEA ha formulato conclusioni analoghe.
Norme richiamate
art. 10-bis, comma 4, d.l. n. 69/2023, convertito dalla l. n. 103/2023
Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall’AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti
La disposizione rende prive di effetto le comunicazioni di ricalcolo AGEA già notificate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione e ne prevede la sostituzione con nuove comunicazioni conformi alla disciplina sopravvenuta; tale effetto determina il venir meno dell’interesse alla decisione sul ricorso contro l’atto originario.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza di smaltimento.
Massime di principio
- Quando una disposizione legislativa sopravvenuta priva di effetto l’atto amministrativo impugnato e ne prevede la sostituzione con un nuovo atto, viene meno l’interesse concreto e attuale alla decisione sul ricorso contro l’atto originario, che deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenienza normativa che rende inefficace l’atto impugnato costituisce un factum principis idoneo a giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
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