Cassazione Penale, Sentenza n. 34553/2026 del 25/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Il Tribunale di Roma, con sentenza ex art. 444 c.p.p., aveva applicato all’imputato la pena di sei mesi di reclusione ed euro 1.000 di multa per detenzione a fini di spaccio di 1,73 grammi lordi di cocaina, suddivisi in due involucri, qualificando il fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. La sentenza aveva inoltre disposto la confisca di 340 euro sequestrati, richiamando l’art. 85-bis d.P.R. 309/1990 e l’art. 240-bis c.p. Con un unico motivo, la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 240-bis c.p., 444 c.p.p. e 73, comma 7-bis, d.P.R. 309/1990, contestando l’assenza di un nesso di pertinenzialità tra il denaro e il reato e la mancanza di prova della sproporzione rispetto alle capacità reddituali e patrimoniali dell’imputato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla confisca dei 340 euro, disponendone l’immediata restituzione all’avente diritto e incaricando la Cancelleria di comunicare il provvedimento al Procuratore generale in sede ai sensi dell’art. 626 c.p.p. Ha precisato che la statuizione sulla confisca, non inclusa nell’accordo di patteggiamento, era impugnabile secondo la disciplina generale dell’art. 606 c.p.p., senza che operasse il limite di ammissibilità dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La motivazione del Tribunale non indicava elementi idonei a dimostrare la sproporzione tra la somma e le capacità patrimoniali dell’imputato, né dava conto delle eventuali giustificazioni difensive sulla provenienza del denaro. Inoltre, per il reato di mera detenzione di stupefacenti non è consentita la confisca del denaro ai sensi dell’art. 240 c.p. o dell’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. 309/1990, disposizioni riferite alla cessione e per le quali occorre il necessario nesso tra denaro e reato. La condanna per il reato e la pena di sei mesi di reclusione ed euro 1.000 di multa non sono state annullate.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Nel caso di specie, in cui la statuizione impugnata non ha costituito oggetto dell'accordo tra le parti, il ricorso è esperibile in forza della disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen. per vizio di motivazione e, dunque, non si pone un problema di ammissibilità ai sensi dell'art. 448, comma 2 - bis, cod. proc. pen.
La statuizione sulla confisca non compresa nell’accordo di patteggiamento può essere impugnata secondo le regole generali, incluso per vizio di motivazione.
art. 606 c.p.p.
Nel caso di specie, in cui la statuizione impugnata non ha costituito oggetto dell'accordo tra le parti, il ricorso è esperibile in forza della disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen. per vizio di motivazione e, dunque, non si pone un problema di ammissibilità ai sensi dell'art. 448, comma 2 - bis, cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione contro una statuizione accessoria non concordata nel patteggiamento è esperibile secondo la disciplina generale, anche per vizio di motivazione.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Nel caso di specie, in cui la statuizione impugnata non ha costituito oggetto dell'accordo tra le parti, il ricorso è esperibile in forza della disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen. per vizio di motivazione e, dunque, non si pone un problema di ammissibilità ai sensi dell'art. 448, comma 2 - bis, cod. proc. pen.
Il limite di ammissibilità previsto per l’impugnazione della sentenza di patteggiamento non preclude il ricorso contro una statuizione che non abbia costituito oggetto dell’accordo.
art. 240-bis c.p.
La confisca allargata di cui all'art. 240-bis cod. pen. presuppone invece: 1) la commissione da parte dell'imputato di uno dei reati-spia indicati dalla norma, tra cui rientra quello di cui all'art. 73 d.P.R. cit., in virtù del richiamo operato dall'art. 85-bis d.P.R. cit.; 2) la disponibilità, diretta o indiretta, del bene; 3) la sproporzione tra il valore del bene ed i redditi dichiarati o l'attività economica svolta, con mancata giustificazione della provenienza lecita da parte del condannato.
La confisca allargata richiede la commissione di un reato-spia, la disponibilità del bene e la sproporzione del suo valore rispetto ai redditi o all’attività economica, insieme alla mancata giustificazione della provenienza lecita. Non richiede invece un rapporto di pertinenzialità tra il bene confiscato e il reato.
art. 85-bis d.P.R. 309/1990
La confisca allargata di cui all'art. 240-bis cod. pen. presuppone invece: 1) la commissione da parte dell'imputato di uno dei reati-spia indicati dalla norma, tra cui rientra quello di cui all'art. 73 d.P.R. cit., in virtù del richiamo operato dall'art. 85-bis d.P.R. cit.; 2) la disponibilità, diretta o indiretta, del bene; 3) la sproporzione tra il valore del bene ed i redditi dichiarati o l'attività economica svolta, con mancata giustificazione della provenienza lecita da parte del condannato.
Il richiamo dell’art. 85-bis al reato di cui all’art. 73 lo individua tra i reati-spia rilevanti per la confisca allargata; resta necessario accertare gli ulteriori presupposti della disponibilità e della sproporzione.
art. 73 d.P.R. 309/1990
La confisca allargata di cui all'art. 240-bis cod. pen. presuppone invece: 1) la commissione da parte dell'imputato di uno dei reati-spia indicati dalla norma, tra cui rientra quello di cui all'art. 73 d.P.R. cit., in virtù del richiamo operato dall'art. 85-bis d.P.R. cit.; 2) la disponibilità, diretta o indiretta, del bene; 3) la sproporzione tra il valore del bene ed i redditi dichiarati o l'attività economica svolta, con mancata giustificazione della provenienza lecita da parte del condannato.
Il reato previsto dall’art. 73, in virtù del richiamo dell’art. 85-bis, rientra tra i reati-spia, ma ciò non esonera dalla prova della disponibilità del bene e della sua sproporzione.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Con la sentenza sopra indicata il Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a Assil Rmili, la pena di sei mesi di reclusione ed euro 1.000 di multa per la detenzione a fini di spaccio di gr. 1,73 lordi di cocaina, suddivisa in 2 involucri, previa qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d. P.R. n. 309 del 1990.
La disposizione è richiamata quale qualificazione del fatto di detenzione di stupefacenti di lieve entità; la responsabilità e la pena così applicata non sono state oggetto dell’annullamento.
art. 73, comma 7-bis, d.P.R. 309/1990
Inoltre, come correttamente ritenuto dalla Procuratrice generale nella requisitoria scritta, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, non è consentita la confisca del denaro né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7 -bis, d.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità.
La confisca prevista dalla disposizione non è applicabile al reato di mera detenzione di stupefacenti; la Corte la riferisce all’ipotesi di cessione, in cui sussista il necessario nesso tra il denaro e il reato.
art. 240 c.p.
Inoltre, come correttamente ritenuto dalla Procuratrice generale nella requisitoria scritta, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, non è consentita la confisca del denaro né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7 -bis, d.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità.
La confisca ordinaria del denaro non è consentita per il solo reato di mera detenzione di stupefacenti se manca il necessario nesso tra il denaro e il reato.
art. 626 c.p.p.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla confisca della somma di denaro della quale dispone l'immediata restituzione all'avente diritto disponendo che la Cancelleria provveda alla comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.
A seguito dell’annullamento senza rinvio della confisca, la Corte dispone la restituzione della somma all’avente diritto e la comunicazione del provvedimento al Procuratore generale.
Massime di principio
- La confisca allargata richiede la commissione di un reato-spia, la disponibilità diretta o indiretta del bene e la sproporzione del suo valore rispetto ai redditi dichiarati o all’attività economica, nonché la mancata giustificazione della provenienza lecita. Non è invece necessario un rapporto di pertinenzialità tra il bene e il reato.
- Il giudice che dispone la confisca allargata deve motivare concretamente sulla sproporzione tra il valore del bene e le capacità reddituali o economiche del condannato; il mero difetto di prova della provenienza lecita non sostituisce tale accertamento.
- Anche nel patteggiamento, il giudice deve confrontarsi con le eventuali giustificazioni difensive sulla provenienza del denaro e motivare le ragioni per cui non le ritiene attendibili quando dispone la confisca.
- In caso di responsabilità per mera detenzione di stupefacenti, non può essere confiscato il denaro ai sensi dell’art. 240 c.p. o dell’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. 309/1990 in assenza del necessario nesso con il reato; la confisca prevista da quest’ultima disposizione è riferita alla cessione di sostanza stupefacente.
- La statuizione sulla confisca non compresa nell’accordo di patteggiamento può essere impugnata in cassazione secondo la disciplina generale dell’art. 606 c.p.p., anche per vizio di motivazione, senza applicazione del limite di ammissibilità dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
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