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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19414/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento IMU emessi per l’anno 2018 su immobili di categoria catastale D di proprietà di una società poi posta in liquidazione, immobili rimasti inutilizzati dopo la cessazione dell’attività d’impresa. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello della contribuente contro il diniego di primo grado. In cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) violazione delle norme sull’IMU e dell’art. 43 d.P.R. 917/1986, sostenendo che la cessazione dell’attività di impresa avrebbe inciso sulla base imponibile dei beni strumentali non più funzionali; 2) ulteriore violazione delle stesse norme, prospettando il diritto alla sospensione temporanea dell’imposta per sopravvenuta cessazione della base imponibile; 3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., oltre a dedurre l’illegittimità costituzionale della disciplina IMU nella parte in cui non prevede la sospensione/esenzione per gli immobili strumentali inutilizzati dopo la cessazione dell’impresa, invocando anche l’art. 1256, comma 2, c.c. Il Comune ha resistito sostenendo che il presupposto IMU è il possesso di immobili iscritti in catasto, indipendentemente dall’uso effettivo, e che le questioni costituzionali erano già state esaminate dalla Corte costituzionale.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi: per l’IMU il presupposto è il possesso di immobili iscritti in catasto e la base imponibile è determinata secondo la rendita catastale, senza rilievo dell’effettivo utilizzo produttivo; la cessazione dell’attività d’impresa e il mancato impiego dell’immobile non comportano sospensione o esenzione dell’imposta, poiché le sospensioni del tributo sono tassative e previste espressamente dalla legge, e non è applicabile in via analogica l’art. 1256 c.c. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, in presenza di doppia conforme, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è deducibile solo se si indicano le diverse rationes fattuali delle decisioni di merito; inoltre le sentenze di merito avevano logicamente escluso l’applicazione dell’art. 43 d.P.R. 917/1986. La questione di costituzionalità è stata reputata manifestamente infondata, richiamando precedenti della Corte costituzionale che hanno ritenuto legittima la disciplina IMU/ICI. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite e agli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • artt. 7, 8 e 9, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23

    sono richiamati dalla ricorrente come norme sulla disciplina IMU; la Corte afferma che il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili iscritti in catasto e che l’uso effettivo del bene non incide sulla debenza

  • art. 13, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201

    individua il presupposto dell’IMU nel possesso di immobili e la base imponibile nel valore determinato secondo la rendita catastale e i coefficienti di legge

  • art. 13, d.l. n. 16 del 2012

    richiamato dalla ricorrente nel quadro normativo sull’IMU, senza che la Corte ne ricavi una deroga alla tassazione degli immobili inutilizzati

  • art. 43, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    la Corte ritiene implicitamente non applicabile la norma fiscale invocata dalla contribuente per escludere la debenza dell’IMU sugli immobili strumentali cessati dall’uso produttivo

  • art. 1256, comma 2, c.c.

    non è applicabile al debito IMU, perché l’obbligazione tributaria non diviene impossibile per la sola cessazione dell’attività d’impresa

  • art. 10, comma 6, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    prevede una deroga speciale e tassativa per gli immobili compresi nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa; non è estensibile ad altre ipotesi di cessazione dell’attività

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il motivo è inammissibile in presenza di doppia conforme se non vengono indicate le diverse rationes fattuali delle decisioni di merito

  • art. 374, comma 2, c.p.c.

    richiamato nel passaggio relativo alla richiesta di assegnazione alle Sezioni Unite, respinta dalla Prima Presidente

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato a seguito del rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    norma di inserimento del comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. 115/2002, richiamata per gli effetti economici del rigetto

  • artt. 3, 53, 42 e 47 Cost.

    invocati dalla ricorrente per la questione di legittimità costituzionale; la Corte la reputa manifestamente infondata alla luce dei precedenti della Corte costituzionale

  • Corte cost. nn. 111 del 1997, 18 del 1997, 169 del 2016, 60 del 2024

    richiamate per confermare che il legislatore ha ampia discrezionalità nella disciplina dell’imposta e che l’esenzione è ammessa solo quando venga meno la capacità contributiva in presenza di specifiche condizioni di fatto

Massime di principio

  • Ai fini IMU il presupposto impositivo è il possesso di un immobile iscritto o iscrivibile in catasto; l’effettivo utilizzo produttivo, l’abitabilità o la concreta funzione economica del bene non incidono, di regola, sulla debenza del tributo.
  • La cessazione dell’attività d’impresa e il mancato impiego di un immobile strumentale non determinano, da soli, sospensione o esenzione IMU, perché le ipotesi di deroga al regime ordinario sono tassative e richiedono una previsione espressa di legge.
  • Non è consentito estendere per analogia a situazioni diverse le agevolazioni previste per casi speciali, come quelle riguardanti gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa.
  • L’inutilizzabilità di un immobile per scelta imprenditoriale o per cessazione dell’attività non integra impossibilità della prestazione tributaria ai sensi dell’art. 1256 c.c., poiché il debito d’imposta resta giuridicamente e materialmente esigibile.
  • Nel giudizio di cassazione, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile in presenza di doppia conforme se non si indicano specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • Le questioni di legittimità costituzionale sull’IMU riferite al possesso di immobili non utilizzati non sono fondate quando il bene conserva una potenzialità di impiego o di redditività e il legislatore abbia esercitato non irragionevolmente la propria discrezionalità impositiva.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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