Sentenza n. 136/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'annullamento - della Determinazione n. 308 del 10 novembre 2025, di aggiudicazione della procedura ristretta, ai sensi dell'art. 72 del codice dei contratti pubblici adottato con d.lgs. 36/2023, per l’affidamento dei servizi di vigilanza in presenza e da remoto presso gli stabili a uso istituzionale nell’ambito dello SDA indetto da Consip s.p.a. per i “servizi di vigilanza”; - dei verbali di gara, con particolare riguardo a quelli della Commissione giudicatrice relativi alle sedute riservate e resi ostensibili solo in data 14 novembre 2025, come peraltro rappresentato nella stessa determina dirigenziale – con l’esito finale delle valutazioni tecniche col punteggio tecnico complessivo, e tenuto conto di quanto espressamente indicato nell’offerta tecnica dell’odierna aggiudicataria resa ostensibile mediante Pec solo in data 25 novembre 2025; - dei verbali del RUP con particolare riferimento a quello del 29 ottobre 2025, non reso ostensibile dall’INAIL col quale ha ritenuto l’offerta della società La Torre s.r.l. non anomala a seguito di subprocedimento di anomalia; - di ogni altro atto, antecedente, concomitante ed anche successivo come potrebbe essere la stipula del contratto di appalto con l’Aggiudicataria; Con conseguente condanna al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 124 cod. proc. amm..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del lotto n. 6 della procedura ristretta per l'affidamento quinquennale di servizi di vigilanza, nonché gli atti della verifica di anomalia dell'offerta aggiudicataria
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico primo graduato, contestando la valutazione positiva di congruità, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 36/2023. Ha dedotto, in particolare, l'erronea determinazione del costo delle divise, il computo dei contributi INPS e delle agevolazioni contributive, un errore nel costo medio orario per il 2026, la duplicazione dei costi della sicurezza, l'insufficienza delle unità di personale indicate, l'erroneità del monte ore annuo e della tariffa oraria media, l'inadeguatezza degli oneri della sicurezza e la sottostima dei costi della vigilanza ispettiva e delle autovetture. Ha inoltre lamentato il difetto di motivazione, l'errore nei presupposti e il recepimento acritico delle giustificazioni dell'aggiudicataria. L'amministrazione e la controinteressata hanno eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità per mancata impugnazione degli atti indittivi, eccezione non esaminata per l'infondatezza del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo complessivamente congrua e sostenibile l'offerta aggiudicataria. Ha ribadito che la verifica di anomalia ha natura globale e sintetica ed esprime discrezionalità tecnica, sindacabile solo in presenza di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza. Il procedimento non è diretto a sanzionare singole inesattezze dell'offerta e, in caso di esito positivo, non richiede una motivazione analitica. Grava sul concorrente che contesta l'aggiudicazione l'onere di indicare specifiche ragioni di insostenibilità e di fornire elementi a sostegno. Le censure centrali sul monte ore e sul costo medio ponderato sono state ritenute infondate: il monte ore di 1.619 annue per addetto, superiore alle 1.578 ore delle tabelle ministeriali, era giustificato da dati aziendali asseverati relativi alle assenze ed era compatibile con il limite contrattuale di 40 ore settimanali; inoltre, il monte ore complessivo indicato copriva anche l'impiego di quattro unità. Il costo medio ponderato quinquennale era pari a 18,36 euro, sicché la ricorrente aveva erroneamente assunto come valore comparativo il costo di 15,52 euro riferito al solo anno 2026. Le contestazioni sui contributi INPS e sulle agevolazioni contributive sono state ritenute generiche e non provate, poiché l'aggiudicataria aveva dichiarato di applicare i valori delle tabelle ministeriali. La censura sui costi della vigilanza ispettiva è stata giudicata in parte inammissibile per scarsa intelligibilità e comunque inattendibile, poiché il costo prospettato dalla ricorrente superava persino l'intero importo a base d'asta, mentre la stima della stazione appaltante risultava coerente con il capitolato. Le censure relative a divise, errore materiale sul costo 2026 e costi della sicurezza sono state ritenute irrilevanti ai fini della sostenibilità complessiva, anche considerando l'utile d'impresa di 25.298,30 euro. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, in favore di INAIL e della controinteressata, nella misura di 2.500 euro per ciascuno, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 110 d.lgs. 36/2023
Disciplina la verifica della congruità, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta; il giudice ha ritenuto legittimo l'esito positivo della verifica svolta dalla stazione appaltante.
art. 41, comma 14, d.lgs. 36/2023
Consente di giustificare, sulla base delle specificità aziendali, scostamenti dai parametri del costo della manodopera indicati dalla stazione appaltante.
art. 72 d.lgs. 36/2023
Richiamato quale base normativa della procedura ristretta oggetto della controversia.
art. 124 c.p.a.
Richiamato nella domanda risarcitoria connessa all'impugnazione dell'aggiudicazione; la domanda non è stata accolta per il rigetto del ricorso.
art. 22 D.M. 7/5/2024
Riguarda l'agevolazione contributiva contestata dalla ricorrente; il TAR ha ritenuto non dimostrata l'erroneità dell'incidenza dichiarata dall'aggiudicataria.
Massime di principio
- La valutazione della stazione appaltante sulla congruità e sostenibilità dell'offerta, all'esito della verifica di anomalia, è globale e sintetica e costituisce esercizio di discrezionalità tecnica; è sindacabile solo quando emergano manifesta e macroscopica erroneità, irragionevolezza o inattendibilità complessiva dell'offerta.
- La verifica di anomalia non ha natura sanzionatoria e non impone alla stazione appaltante di ricercare o correggere ogni singola inesattezza dell'offerta, purché tali inesattezze non compromettano la sostenibilità complessiva della commessa.
- In caso di giudizio positivo di congruità dell'offerta, la stazione appaltante non è tenuta a una motivazione analitica su ogni voce di costo; il concorrente che contesta l'aggiudicazione deve indicare specifiche cause di insostenibilità e fornire elementi concreti a loro sostegno.
- I valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali costituiscono parametri di valutazione e non valori inderogabili: lo scostamento è di per sé legittimo e può fondare un giudizio di anomalia solo quando sia considerevole e palesemente ingiustificato alla luce della valutazione globale dell'offerta.
- Errori materiali o scostamenti riferiti a componenti economiche marginali non determinano l'incongruità dell'offerta quando, valutati complessivamente, non incidano sulla sostenibilità della commessa e rimanga un margine di utile adeguato.
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