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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1951/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello (conferma del rito abbreviato) che li condannava per associazione a delinquere ex art. 416 c.p. e per 38 reati di furto o tentato furto (in particolare sottrazione di cavi in rame/alluminio e furti in abitazioni). Le censure principali: mancata/insufficiente motivazione sulla sussistenza e sulla struttura dell'associazione; attribuzione apicale/di promotore a Sulic; inesistenza della querela/condizione di procedibilità per alcuni capi (capo 22 e capo 34); vizio nella valutazione della prova (uso delle celle telefoniche, mancanza di gravità/precisione/concordanza degli indizi ex art.192 c.p.p.); e contestazione della recidiva ai fini del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione dichiara inammissibili tutti i ricorsi per genericità eccessiva e perché le censure non confutano la motivazione di merito. La sentenza d'appello viene confermata nella sua struttura motivazionale: riconosciuta l'esistenza dell'associazione a delinquere (elemento organizzativo e ripetitività dei reati), confermato il ruolo apicale di Sulic e ritenute fondate le valutazioni probatorie (anche con riferimento a traffico telefonico, spostamenti e reperti). Il motivo relativo al capo 22 è esaminato e respinto perché agli atti risultava la denuncia-querela del 23/01/2019; analogo rigetto per il capo 34 per inammissibilità del motivo. La recidiva è ritenuta provata. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese, a euro 3.000 ciascuno per la cassa delle ammende e alla rifusione in solido delle spese delle parti civili con liquidazioni specifiche (es. 3.000 euro a Varelli Liborio per i capi 1 e 21; vari 1.500 euro a Telecom Italia SPA per diversi capi).

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen. (associazione a delinquere)

    La Corte ha ritenuto sussistente l'associazione sulla base della ripetizione di numerosi furti con modalità e tecnica comuni, della stabile struttura organizzativa e dei rapporti interni dimostrati dal traffico telefonico e dagli spostamenti; ciò distingue l'associazione dal mero concorso di persone.

  • art. 625 c.p. e art. 61 n.5 c.p. (furto aggravato)

    I singoli furti sono stati qualificati come furti aggravati in relazione alle modalità e alle circostanze (uso di tecniche, danno a infrastrutture, obiettività delle condotte), e tali capi hanno concorso a definire il programma criminoso dell'associazione.

  • art. 192 cod. proc. pen. (indizi: gravità, precisione e concordanza)

    La Corte richiama il criterio che gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti; tuttavia ha ritenuto che, nel complesso probatorio (celle telefoniche, spostamenti, reperti e modalità operative), tali criteri fossero soddisfatti, respingendo le censure difensive generiche.

  • art. 99, comma 4, cod. pen. (recidiva infraquinquennale e di indole analoga)

    La Corte ha ritenuto provata la recidiva specifica e infraquinquennale sulla base delle condanne pregresse per reati contro il patrimonio e della sovrapponibilità dell'indole criminosa.

  • Condizione di procedibilità per reati perseguibili a querela di parte (querela/denuncia-querela)

    "per quanto precede sporgo formale denuncia/querela nei confronti dei responsabili...e ne chiedo la punizione"

    La Corte ha verificato l'effettiva sussistenza della querela per il capo 22 (denuncia-querela del 23/01/2019) e ha quindi escluso il vizio di procedibilità lamentato dai difensori.

Massime di principio

  • I motivi di ricorso in Cassazione devono essere specifici: censure generiche sulla carenza motivazionale sono facilmente dichiarate inammissibili.
  • Per qualificare un'associazione a delinquere è necessario dimostrare la stabile organizzazione, la ripetizione e indeterminatezza della programmazione criminosa; elementi come modus operandi comune, traffico telefonico e spostamenti coordinati rafforzano tale ricostruzione.
  • Le contestazioni basate su singoli indizi (es. presenza nelle celle telefoniche) devono essere inserite in una critica articolata al complesso probatorio; la mera eccezione isolata non invalida la motivazione se il giudice ha valutato il quadro nel suo insieme.
  • La mancanza della querela, quando rilevante, deve essere provata documentalmente dalla difesa: la presenza di una denuncia-querela formale può escludere la condizione di procedibilità.
  • La recidiva specifica richiede verifica della medesima indole del reato e della tempestività (infraquinquennale); riferimenti al casellario e alla similitudine delle condotte sono decisivi.
  • In caso di conferma delle condanne, la Corte può confermare anche le statuizioni civili e l'onere delle spese e irrogare somme per la cassa delle ammende.

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