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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9224/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per vizio di motivazione e per erronea applicazione di legge penale in relazione alla sostituzione della pena pecuniaria con l'espulsione dal territorio nazionale. Il ricorrente contestava che i giudici di merito non avessero adeguatamente motivato la sostituzione, in particolare non avessero valutato concretamente il pericolo di fuga e la proporzionalità dell'espulsione rispetto al diritto alla vita familiare, alla durata del soggiorno e alla situazione familiare, richiamando la necessità di conformità alle indicazioni dell'art. 7 della Direttiva 2008/115/CE.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la sostituzione della pena pecuniaria con l'espulsione, ai sensi dell'art. 16 del T.U. Immigrazione, fosse applicabile al reato contestato (violazione del decreto di espulsione, art. 14, comma 5-quater) e che i giudici di merito avessero fornito una motivazione sufficiente, pur sintetica, valorizzando l'identificazione certa dell'imputato, i precedenti penali e la mancata ottemperanza a precedenti provvedimenti di espulsione, elementi che giustificano il rischio di fuga e la misura sostitutiva. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE in tema di compatibilità con la Direttiva 2008/115/CE e ha precisato la differenza tra espulsione amministrativa e espulsione sostitutiva penale quanto alla durata. Infine il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 286 del 1998 (Testo Unico sull'immigrazione), art. 14, comma 5-quater

    La condotta per cui il ricorrente è stato condannato (violazione del decreto di espulsione) è prevista dall'art.14, comma 5-quater; la norma configura la fattispecie penalmente rilevante che legittima l'applicazione della pena pecuniaria sostituibile con espulsione.

  • Testo Unico Immigrazione, art. 16

    Consente al giudice, entro i termini previsti, di sostituire la pena detentiva o la pena pecuniaria con la misura dell'espulsione per periodi determinati; disciplina i presupposti e i limiti temporali dell'espulsione sostitutiva e distingue casi diversi (richiamo all'art.13, comma 14 per alcuni reati).

  • Direttiva 2008/115/CE (Procedure comuni per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi irregolari), art. 7

    La Corte ricorda che la direttiva prevede la possibilità di concedere un termine per la partenza volontaria (art.7, par.1) ma che gli Stati membri possono astenersi da concederlo quando sussista il rischio di fuga (art.7, par.4); pertanto la sostituzione della pena con espulsione è compatibile con la direttiva solo se valutato il concreto rischio di sottrazione alla procedura di rimpatrio.

  • Giurisprudenza Corte di Giustizia UE: sentenze C-430/11 (Sagor) e C-522/11 (Mbaye)

    La Corte di Cassazione richiama tali pronunce per affermare che la direttiva non ostacola norme nazionali che prevedono la sostituzione dell'ammenda con espulsione penale, fermo restando che la possibilità di non concedere termine per la partenza volontaria richiede la sussistenza del rischio di fuga e deve essere adeguatamente valutata.

  • Codice di procedura penale, artt. 611 e 614 (richiamati nel procedimento)

    Norme procedurali riferite alle richieste scritte e alla trattazione; nel caso il P.M. ha chiesto il rigetto ai sensi di tali disposizioni in assenza di richiesta di udienza pubblica.

Massime di principio

  • La sostituzione della pena pecuniaria con l'espulsione è ammissibile ai sensi dell'art.16 T.U. Immigrazione anche per la contravvenzione relativa all'illegale ingresso/soggiorno o alla violazione del decreto di espulsione, purché il giudice verifichi i presupposti normativi.
  • Il giudice deve motivare la sussistenza dei presupposti che giustificano la sostituzione: identificazione certa dell'interessato, precedenti e condotte che dimostrino il rischio concreto di fuga o di sottrazione alla procedura di rimpatrio.
  • La valutazione può essere sintetica ma deve essere logicamente connessa agli elementi di fatto: motivazione succinta è sufficiente se adeguatamente fondata su atti e precedenti presenti nel fascicolo.
  • Occorre valutare la conformità con la Direttiva 2008/115/CE: la possibilità di non concedere un termine per la partenza volontaria richiede che il rischio di fuga sia effettivamente accertato, e il giudice deve darne conto nella motivazione.
  • Deve essere considerata anche la proporzionalità rispetto al diritto alla vita familiare e ad altri interessi fondamentali; l'omessa valutazione di questi profili, se determinante, può determinare vizio di motivazione e motivo di annullamento.
  • Va distinta la disciplina della durata dell'espulsione se disposta in via amministrativa o come sostituzione penale: le regole temporali possono differire e il giudice deve applicare la corretta previsione normativa.

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