Ordinanza n. 133/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del permesso di costruire del Comune di Milano, n. 8 del 23 gennaio 2023, rilasciato a Edilma S.r.l., e non direttamente comunicato alla ricorrente, ma conosciuto per rinvio fattone ad opera della nota prot. n. 0212830.U.1 del 12 aprile 2023, relativamente all'immobile sito a Milano, in via Cesare da Sesto 9, di proprietà della suddetta Edilma S.r.l., - nonché degli atti presupposti, connessi e conseguenti, incluso il parere favorevole della Commissione per il Paesaggio in data 13 settembre 2022 e dell'atto istruttorio in data 12 dicembre 2022. B) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Di Vella Giacomina il 26/9/2023: - del permesso di costruire del Comune di Milano, n. 8 del 23 gennaio 2023 (doc. 17), rilasciato a Edilma S.r.l., e non direttamente comunicato alla ricorrente, ma conosciuto per rinvio fattone ad opera della nota prot. n. 0212830.U.1 del 12 aprile 2023 (doc. 1), relativamente all'immobile sito a Milano, in via Cesare da Sesto 9, di proprietà della suddetta Edilma S.r.l., - nonché degli atti presupposti, connessi e conseguenti, inclusi il parere favorevole della Commissione per il Paesaggio in data 13 settembre 2022 e gli atti di istruttoria tecnica in data 2 agosto 2022 e 12 dicembre 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: permesso di costruire rilasciato dal Comune di Milano a una società privata per un immobile sito in via Cesare da Sesto 9, unitamente agli atti presupposti e al parere paesaggistico
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, il permesso di costruire comunale e gli atti presupposti, inclusi il parere favorevole della Commissione per il Paesaggio e gli atti di istruttoria tecnica. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti nel dettaglio i singoli vizi di legittimità dedotti. Il TAR, prima di calendarizzare e decidere la controversia, ha ritenuto necessario verificare se permanga l'interesse alla decisione e acquisire l'aggiornamento della situazione di fatto e di diritto, nonché eventuali fatti o atti sopravvenuti e l'eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. Ha inoltre richiesto al Comune di fornire chiarimenti documentati e di depositare, ove non già prodotti, gli atti impugnati e la relativa documentazione.
La decisione
Il TAR ha adottato un'ordinanza istruttoria, senza definire il merito del ricorso. Ha ordinato alla ricorrente di dichiarare motivatamente, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, se permanga l'interesse alla decisione e, in caso positivo, di aggiornare la situazione relativa alla controversia, indicando eventuali sopravvenienze e l'eventuale esigenza di istruttoria. Ha ordinato al Comune di depositare chiarimenti documentati e gli atti impugnati con la documentazione di corredo, ove non già depositati. Il termine decorre dalla comunicazione della Segreteria nelle forme del processo amministrativo telematico. Il Collegio ha avvertito che la mancata dichiarazione della permanenza dell'interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., come comportamento processuale inequivoco di disinteresse, con possibile dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La Segreteria è stata incaricata di comunicare l'ordinanza alle parti costituite e all'amministrazione evocata.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato per la valutazione del comportamento processuale della parte e degli elementi di prova desumibili dalla sua condotta.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili agli incombenti istruttori.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; l'inerzia della parte, previamente onerata di dichiarare la permanenza dell'interesse, può costituire manifestazione implicita ma inequivoca del disinteresse alla decisione.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili all'ordinanza.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo ordina alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e la parte rimane inerte entro il termine assegnato, tale inerzia può essere valutata, unitamente alle circostanze processuali, come manifestazione implicita ma inequivoca dell'attuale disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
- Prima di calendarizzare o definire il merito, il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori diretti a verificare l'attualità dell'interesse al ricorso, le sopravvenienze rilevanti e la necessità di ulteriori acquisizioni istruttorie.
- L'amministrazione resistente può essere onerata di fornire chiarimenti documentati e di depositare gli atti impugnati e la relativa documentazione di corredo, ove non siano già presenti nel fascicolo processuale.
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