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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37328/2023 del 13/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per il delitto di appropriazione indebita. Quattro motivi: (1) presunta violazione dell'art. 337 c.p.p. per difetto di querela, sostenendo che la querela fosse stata presentata "in proprio" da Bocchio Alessandro anziché dalla società assicuratrice; (2) vizio di motivazione circa l'insussistenza dell'esigibilità del credito per provvigioni maturate come sub-agente, in presenza di documentazione che, secondo la ricorrente, dimostrerebbe l'invio regolare delle somme e la maturazione delle provvigioni anteriori a settembre 2016; (3) vizio di motivazione sulla misura della pena e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche; (4) vizio di motivazione per aver subordinato la sospensione condizionale della pena al risarcimento/restaurazione senza valutare le condizioni economiche dell'imputata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato i motivi come reiterativi, generici o manifestamente infondati. Motivi principali della decisione: il primo motivo era infondato per mancanza di documenti a sostegno dell'affermazione che la querela fosse stata presentata "in proprio"; il secondo era generico e non indicava né allegava documenti che dimostrassero l'esigibilità delle provvigioni, ricordando che le provvigioni si fondano sulla conclusione di contratti ai sensi dell'art. 1784 c.c.; il terzo motivo non ha rilevanza perché la Corte territoriale ha applicato correttamente i criteri dell'art. 133 c.p. e ha motivato il diniego delle attenuanti generiche; il quarto motivo è inammissibile poiché non sono emersi elementi processuali che facessero dubitare della capacità dell'imputata di soddisfare la condizione di risarcimento, e la Corte aveva adeguatamente motivato la subordinazione della sospensione condizionale. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 337 cod. proc. pen.

    Rammentata in relazione al difetto di querela: la Corte ha ritenuto che la contestazione della querela presentata "in proprio" non fosse supportata da documenti e che le decisioni di merito dimostrassero l'operatività del mandato e la titolarità della querela in capo all'amministratore/mandatario.

  • art. 1784 cod. civ.

    Richiamato per chiarire che le provvigioni per agenti/sub-agenti maturano in relazione alla conclusione dei contratti e non automaticamente al solo incasso dei premi; la Corte ha ritenuto che la ricorrente non abbia provato l'esigibilità del credito in base a tale criterio.

  • art. 133 cod. pen.

    Usato come criterio per la determinazione della pena: la Corte territoriale ha indicato i parametri di valutazione previsti dall'art. 133 e ha fissato la pena in misura inferiore alla media edittale, motivando il diniego delle circostanze attenuanti generiche per assenza di elementi positivi a sostegno.

  • art. 163 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla sospensione condizionale della pena: la Corte ha legittimamente subordinato il beneficio alla restituzione/risarcimento, motivando la decisione e osservando che l'obbligo di valutare le condizioni economiche dell'imputato sorge solo in presenza di elementi processuali che ne facciano dubitare la capacità di adempiere alla condizione o se tali elementi siano stati allegati.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per disporre il versamento alla Cassa delle ammende a carico della ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso, valutati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Per contestare validamente la legittimità di una querela in sede di impugnazione è necessario allegare e produrre documenti concreti che dimostrino chi ha effettivamente presentato la querela; affermazioni generiche non sono persuasive.
  • Il diritto alle provvigioni per agenti e sub-agenti si valuta in base alla normativa contrattuale (art. 1784 c.c.) e alla effettiva conclusione dei contratti: il mero incasso dei premi non prova automaticamente l'esigibilità delle provvigioni senza documentazione che dimostri il titolo all'incasso.
  • I motivi di cassazione devono essere specifici e documentati; censure generiche o reiterative sono frequentemente dichiarate inammissibili.
  • Nel giudizio di determinazione della pena il giudice deve applicare i criteri dell'art. 133 c.p. e motivare il diniego delle attenuanti generiche indicando elementi positivi a sostegno; l'assenza di precedenti non è di per sé sufficiente.
  • La sospensione condizionale della pena può essere subordinata al risarcimento o alla restituzione; il giudice deve valutare le condizioni economiche dell'imputato solo se il processo contiene elementi che pongono dubbi sulla capacità di adempiere alla condizione o se tali elementi sono allegati dalla difesa.
  • In cassazione, la parte soccombente può essere condannata al pagamento delle spese e, se il ricorso è inammissibile per colpa, anche a somme a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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