Cassazione Penale, Sentenza n. 37328/2023 del 13/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per il delitto di appropriazione indebita. Quattro motivi: (1) presunta violazione dell'art. 337 c.p.p. per difetto di querela, sostenendo che la querela fosse stata presentata "in proprio" da Bocchio Alessandro anziché dalla società assicuratrice; (2) vizio di motivazione circa l'insussistenza dell'esigibilità del credito per provvigioni maturate come sub-agente, in presenza di documentazione che, secondo la ricorrente, dimostrerebbe l'invio regolare delle somme e la maturazione delle provvigioni anteriori a settembre 2016; (3) vizio di motivazione sulla misura della pena e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche; (4) vizio di motivazione per aver subordinato la sospensione condizionale della pena al risarcimento/restaurazione senza valutare le condizioni economiche dell'imputata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato i motivi come reiterativi, generici o manifestamente infondati. Motivi principali della decisione: il primo motivo era infondato per mancanza di documenti a sostegno dell'affermazione che la querela fosse stata presentata "in proprio"; il secondo era generico e non indicava né allegava documenti che dimostrassero l'esigibilità delle provvigioni, ricordando che le provvigioni si fondano sulla conclusione di contratti ai sensi dell'art. 1784 c.c.; il terzo motivo non ha rilevanza perché la Corte territoriale ha applicato correttamente i criteri dell'art. 133 c.p. e ha motivato il diniego delle attenuanti generiche; il quarto motivo è inammissibile poiché non sono emersi elementi processuali che facessero dubitare della capacità dell'imputata di soddisfare la condizione di risarcimento, e la Corte aveva adeguatamente motivato la subordinazione della sospensione condizionale. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 337 cod. proc. pen.
Rammentata in relazione al difetto di querela: la Corte ha ritenuto che la contestazione della querela presentata "in proprio" non fosse supportata da documenti e che le decisioni di merito dimostrassero l'operatività del mandato e la titolarità della querela in capo all'amministratore/mandatario.
art. 1784 cod. civ.
Richiamato per chiarire che le provvigioni per agenti/sub-agenti maturano in relazione alla conclusione dei contratti e non automaticamente al solo incasso dei premi; la Corte ha ritenuto che la ricorrente non abbia provato l'esigibilità del credito in base a tale criterio.
art. 133 cod. pen.
Usato come criterio per la determinazione della pena: la Corte territoriale ha indicato i parametri di valutazione previsti dall'art. 133 e ha fissato la pena in misura inferiore alla media edittale, motivando il diniego delle circostanze attenuanti generiche per assenza di elementi positivi a sostegno.
art. 163 cod. pen.
Richiamato in relazione alla sospensione condizionale della pena: la Corte ha legittimamente subordinato il beneficio alla restituzione/risarcimento, motivando la decisione e osservando che l'obbligo di valutare le condizioni economiche dell'imputato sorge solo in presenza di elementi processuali che ne facciano dubitare la capacità di adempiere alla condizione o se tali elementi siano stati allegati.
art. 616 c.p.p.
Applicato per disporre il versamento alla Cassa delle ammende a carico della ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso, valutati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Per contestare validamente la legittimità di una querela in sede di impugnazione è necessario allegare e produrre documenti concreti che dimostrino chi ha effettivamente presentato la querela; affermazioni generiche non sono persuasive.
- Il diritto alle provvigioni per agenti e sub-agenti si valuta in base alla normativa contrattuale (art. 1784 c.c.) e alla effettiva conclusione dei contratti: il mero incasso dei premi non prova automaticamente l'esigibilità delle provvigioni senza documentazione che dimostri il titolo all'incasso.
- I motivi di cassazione devono essere specifici e documentati; censure generiche o reiterative sono frequentemente dichiarate inammissibili.
- Nel giudizio di determinazione della pena il giudice deve applicare i criteri dell'art. 133 c.p. e motivare il diniego delle attenuanti generiche indicando elementi positivi a sostegno; l'assenza di precedenti non è di per sé sufficiente.
- La sospensione condizionale della pena può essere subordinata al risarcimento o alla restituzione; il giudice deve valutare le condizioni economiche dell'imputato solo se il processo contiene elementi che pongono dubbi sulla capacità di adempiere alla condizione o se tali elementi sono allegati dalla difesa.
- In cassazione, la parte soccombente può essere condannata al pagamento delle spese e, se il ricorso è inammissibile per colpa, anche a somme a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Testo integrale
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