Ordinanza n. 1639/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione che ha rigettato l’istanza di conversione. Il diniego è stato motivato dall’inidoneità della documentazione relativa all’alloggio: la sistemazione indicata non risultava assistita da un contratto di locazione o comodato; l’attestato di idoneità alloggiativa rilasciato dal Comune era riferito a un immobile diverso da quello indicato nel preavviso di rigetto e non riportava la dicitura richiesta; inoltre, l’immobile risultava appartenere a un soggetto diverso dal datore di lavoro e la comunicazione di ospitalità prevista dall’art. 7 del d.lgs. 286/1998 non era stata resa dall’effettivo proprietario. Ai fini della decisione cautelare, il TAR ha ritenuto necessario verificare quale documentazione il ricorrente avesse trasmesso all’amministrazione in risposta al preavviso di rigetto o comunque prima dell’adozione del diniego, acquisendo la comunicazione PEC completa degli allegati e nel formato originale .eml.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità del diniego né ha definito la domanda cautelare. Ha disposto un incombente istruttorio a carico del ricorrente, ordinandogli di depositare entro dieci giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza la copia in formato .eml della ricevuta di consegna della PEC contenente la documentazione trasmessa all’amministrazione in risposta al preavviso di rigetto o comunque prima della notifica del provvedimento impugnato. La prosecuzione del giudizio cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 14 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 7 d.lgs. 286/1998
La disposizione è richiamata con riferimento alla comunicazione di ospitalità, ritenuta dall’amministrazione non accettabile perché non proveniente dall’effettivo proprietario dell’immobile.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando, ai fini della decisione cautelare, sia controversa la documentazione trasmessa dal privato all’amministrazione prima dell’adozione del provvedimento, il giudice amministrativo può disporre un incombente istruttorio volto all’acquisizione della comunicazione PEC completa degli allegati e del relativo formato originale, rinviando la decisione cautelare a una successiva camera di consiglio.
- L’ordine istruttorio può essere posto a carico della parte privata quando la verifica della tempestiva e integrale trasmissione della documentazione all’amministrazione sia necessaria per ricostruire il quadro fattuale rilevante ai fini del giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 3 set 2026Ordinanza n. 999/2026 - Bari, Sezione 2
- Ordinanza · 3 set 2026Ordinanza n. 1805/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 3 set 2026Ordinanza n. 600/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
- Ordinanza · 3 set 2026Ordinanza n. 81/2026 - Perugia, Sezione 1
- Ordinanza · 3 set 2026Ordinanza n. 84/2026 - Perugia, Sezione 1
- Ordinanza · 3 set 2026Ordinanza n. 88/2026 - Perugia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →