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Ordinanza

Ordinanza n. 610/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del SUAP di Lomazzo prot. 325 del 23 febbraio 2026 con oggetto - Divieto di prosecuzione dell’attività per mancata conformazione Pratica ID 03621960131-07012026-1125 – presentata in data 07/01/2026 con protocollo del portale impresainungiorno.gov.it n. REP_PROV_CO/CO-SUPRO 1505/07/01/2026-, e dell’atto del Comune di Vertemate con Minoprio, Ufficio Tecnico, del 20 febbraio 2026 con oggetto -PRATICA SCIA RED APPLE INTERNATIONAL SRL – Via Nazionale n. 22 – Vertemate con Minoprio rif. SUAP 1125 prot. 1505 del 07/01/2026-, allegato quale parte integrante del predetto provvedimento del SUAP, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ai predetti provvedimenti e, in particolare, dell’atto del Comune di Vertemate con Minoprio, Ufficio Tecnico, prot. 0000526 del 20 gennaio 2026, con oggetto -Segnalazione certificata di inizio attività per l’esercizio di vicinato nel settore non alimentare – soc. RED APPLE INTERNATIONAL SRL-, quale comunicazione ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.

Giustizia amministrativa202601560

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto di prosecuzione dell’attività adottato dal SUAP di Lomazzo in relazione alla SCIA per la riattivazione di un’unità commerciale, unitamente agli atti tecnici comunali presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il divieto di prosecuzione dell’attività relativo alla riattivazione di un’unità commerciale già esistente. Il provvedimento si fondava sull’impossibilità di utilizzare il parcheggio asservito all’attività di vicinato. La ricorrente contestava gli atti comunali, anche con riferimento alla comunicazione ex art. 10-bis l. 241/1990, prospettando l’esistenza di una servitù di parcheggio sui terreni della società controinteressata. La proprietaria dei terreni ha contestato recisamente la configurabilità della servitù ex art. 1062 c.c. Il giudizio esaminato concerne esclusivamente la domanda cautelare.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per ritenuta infondatezza del ricorso allo stato degli atti. Ha considerato che l’autorizzazione all’esercizio commerciale era stata sin dall’origine condizionata alla concreta disponibilità di parcheggi dedicati all’utenza. Poiché l’attuale impedimento di fatto all’utilizzo del parcheggio rendeva oggettivamente inoperante la SCIA, anche alla luce di quanto dichiarato dalla stessa società nella relazione tecnica di avvio della pratica, non risultavano sussistenti i presupposti per sospendere il divieto di prosecuzione dell’attività. Il TAR ha ritenuto non necessario, ai fini cautelari, definire la questione civilistica relativa all’eventuale costituzione della servitù ex art. 1062 c.c. Spese della fase cautelare compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha ritenuto insussistenti i presupposti per la concessione della sospensione richiesta.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato in relazione alla comunicazione dei motivi ostativi alla prosecuzione dell’attività; la questione non è stata decisa autonomamente nell’ordinanza cautelare.

  • art. 1062 c.c.

    Richiamato con riguardo alla contestata costituzione di una servitù sui terreni della controinteressata; il TAR ha ritenuto la questione non decisiva ai fini della cautela.

Massime di principio

  • Quando l’esercizio di un’attività commerciale è subordinato alla concreta disponibilità di parcheggi dedicati all’utenza, l’impossibilità di fatto di utilizzare tali parcheggi può rendere oggettivamente inoperante la SCIA relativa alla prosecuzione o riattivazione dell’attività.
  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può respingere la domanda di sospensione quando l’inoperatività del titolo segnalato risulti già allo stato degli atti e dalla stessa documentazione tecnica dell’interessato, senza dover definire una controversia civilistica connessa sull’esistenza di una servitù.

Come è indicizzato

MaterieCommercio e grandi strutture di venditaSCIA e liberalizzazioniTutela cautelare
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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