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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24200/2025 del 29/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di risarcimento proposta da una società agricola per la perdita di 95 ovini, sbranati nella notte tra il 6 e il 7 febbraio 2012 da un branco di cani randagi. Il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo non provata la riconducibilità causale del decesso agli animali randagi e, in particolare, la condotta omissiva imputabile al Comune per la mancata cattura dei cani nell’ambito degli obblighi previsti dalla normativa regionale siciliana. La corte d’appello aveva confermato il rigetto, osservando che non era stata raggiunta la prova della colpa omissiva del Comune e che non risultava neppure allegato che l’azienda avesse predisposto misure di protezione, come una recinzione, idonee a evitare danni da animali vaganti. Nel ricorso per cassazione la società deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697 c.c., lamentando che la corte territoriale non avesse correttamente valutato le prove e non avesse considerato che gli elementi acquisiti avrebbero consentito di ricondurre l’evento al rischio che la regola cautelare violata mirava a prevenire, con conseguente spostamento sul Comune dell’onere di dimostrare di avere adottato le misure necessarie per la cattura dei cani randagi. Tuttavia la Corte ha ritenuto improcedibile il ricorso perché la copia della sentenza impugnata depositata era priva della relata di notificazione, in violazione dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., e perché non operava la prova di resistenza, essendo il ricorso stato notificato oltre il termine breve dalla pubblicazione della sentenza. Ha inoltre rilevato che, se anche scrutinabile, il motivo sarebbe stato inammissibile, poiché la censura sull’art. 2697 c.c. mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove e a ottenere un riesame del merito, e che analoga inammissibilità avrebbe colpito la doglianza ex art. 2043 c.c. per difetto di specifica indicazione della deduzione dei fatti in sede di merito.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per mancato deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata, essendo irrilevante il successivo deposito del documento con l’istanza ex art. 380-bis c.p.c. e non essendo applicabile la sanatoria per prova di resistenza, poiché il ricorso era stato notificato dopo la scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione della sentenza. La Corte ha escluso la condanna alle spese in favore del controricorrente perché il controricorso era stato depositato tardivamente, ma ha disposto la sola condanna della ricorrente al pagamento della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., oltre agli ulteriori effetti di legge ex d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    richiamato come norma sulla responsabilità aquiliana; la censura prospettata dalla ricorrente sarebbe stata inammissibile perché tesa a rivalutare il merito e non a denunciare correttamente un errore di sussunzione

  • art. 2697 c.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata; non è invece consentito usarla per contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito

  • art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.

    la mancanza del deposito della sentenza impugnata o della sua relata di notificazione determina improcedibilità del ricorso, salvo i limitati casi di sanatoria indicati dalla giurisprudenza

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione accelerata del giudizio e per la possibilità di decisione sulla base della proposta del relatore

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    menzionato per la memoria depositata dalla ricorrente a seguito della proposta di definizione

  • art. 372, secondo comma, c.p.c.

    non consente di sanare, mediante produzione successiva, il mancato deposito della relata di notifica della sentenza impugnata ai fini dell’improcedibilità

  • art. 370 c.p.c.

    richiamato per il termine di deposito del controricorso, ritenuto nel caso di specie tardivo

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    la Corte esclude la condanna della ricorrente a tale titolo perché il controricorso era tardivo

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    applicato per la condanna della ricorrente al pagamento della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l’ulteriore importo dovuto dalla parte soccombente a titolo di contributo unificato

  • l. reg. Sicilia n. 15/2000

    menzionata come fonte degli obblighi del Comune in materia di cattura dei cani randagi

  • Cass. n. 17066 del 2013

    richiamata per il criterio della prova di resistenza in tema di improcedibilità del ricorso

  • Cass. Sez. U. n. 21349 del 2022

    richiamata a sostegno dell’improcedibilità per mancato deposito della relata di notificazione

  • Cass. n. 28781/2024

    citata per il principio secondo cui la mancata produzione della relata comporta improcedibilità salvo specifiche eccezioni

  • Cass. n. 27883/2024

    richiamata per escludere che il deposito tardivo della relata con l’istanza di decisione possa sanare il vizio

  • Cass. n. 13395/2018

    richiamata sul limite di ammissibilità della denuncia di violazione dell’art. 2697 c.c.

  • Cass. n. 16467/2017

    richiamata per ribadire che la valutazione delle prove e l’attendibilità dei testi sono riservate al giudice di merito

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il deposito della sentenza impugnata deve essere corredato dalla relata di notificazione quando si intenda far decorrere il termine breve; la mancanza di uno dei due documenti comporta improcedibilità, salvo che il documento mancante risulti già nella disponibilità del giudice o sia stato depositato tempestivamente nei limiti consentiti.
  • La sanatoria dell’improcedibilità per mancato deposito della relata di notificazione non può derivare dal deposito successivo del documento con l’istanza di decisione o con atti non espressamente idonei allo scopo.
  • La deduzione di violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito l’onere probatorio alla parte diversa da quella onerata secondo le regole di riparto; non è invece utilizzabile per censurare la valutazione del materiale istruttorio o per sollecitare un nuovo esame del merito.
  • Le doglianze che, sotto la veste di violazione di legge, mirano in realtà a ottenere una diversa lettura delle prove o dei fatti accertati sono estranee al giudizio di legittimità.
  • Per configurare una censura di omesso esame di fatti decisivi, è necessario indicare in modo specifico dove e come quei fatti siano stati dedotti nel giudizio di merito; la mera produzione documentale non basta se non è accompagnata dall’allegazione del fatto rappresentato dal documento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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