Ordinanza n. 3166/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Nota prot. n. -OMISSIS-del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione, avente ad oggetto “Esame di maturità per l’a.s. 2025/2026 – Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione”, ove interpretata nel senso di consentire agli Uffici Scolastici Regionali di assegnare i candidati privatisti prescindendo dalle preferenze di sede dagli stessi espresse nella domanda di assegnazione; - della Nota prot. n. -OMISSIS- del Ministero dell’Istruzione e del Merito, recante “Formazione delle commissioni dell’esame di maturità per l’a.s. 2025/2026”, sempre ove interpretata nel senso di consentire agli Uffici Scolastici Regionali di assegnare i candidati privatisti prescindendo dalle preferenze di sede dagli stessi espresse nella domanda di assegnazione; - della Ordinanza prot. n. -OMISSIS-sull’Esame di maturità per l’a.s. 2025/2026, sempre ove interpretata nel senso di consentire agli Uffici Scolastici Regionali di assegnare i candidati privatisti prescindendo dalle preferenze di sede dagli stessi espresse nella domanda di assegnazione; - del provvedimento del MIM, conosciuto lo scorso 8 aprile 2026, di assegnazione del ricorrente come candidato privatista all’Istituto Statale "-OMISSIS-" di Siracusa (SR), quale sede difforme dalla sede di esame indicata dal candidato nella propria domanda; - per quanto occorrer possa, dei provvedimenti dell’USR Sicilia, di data ed estremi ignoti, quali gli avvisi pubblicati sul sito dell’11/11/2025 e del 3/02/2026, meramente applicativi dei provvedimenti ministeriali sopra indicati, sulla base dei quali è stata disposta l’assegnazione del candidato esterno ad una sede di esame difforme da quella dallo stesso prescelta; Nonché di tutti di gli atti presupposti, consequenziali o connessi, precedenti o successivi ai suddetti atti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione del candidato esterno a un istituto scolastico quale sede d'esame, in difformità dalla sede indicata nella domanda, nonché gli atti ministeriali e dell'USR interpretati nel senso di consentire tale assegnazione senza considerare le preferenze espresse
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato privatista)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, le note ministeriali e l'ordinanza relative ai termini, alle modalità di presentazione delle domande e alla formazione delle commissioni dell'esame di maturità per l'anno scolastico 2025/2026, nonché il provvedimento con cui è stato assegnato come candidato privatista a un istituto statale di Siracusa, diverso dalla sede indicata nella domanda. Ha contestato, in particolare, l'interpretazione degli atti ministeriali e dei provvedimenti dell'USR secondo cui i candidati esterni potrebbero essere assegnati prescindendo dalle preferenze di sede espresse. Il giudice ha rilevato che né il provvedimento impugnato né gli elementi successivamente depositati consentivano di comprendere agevolmente il percorso motivazionale seguito dall'USR ai fini dell'assegnazione. È stata quindi ritenuta necessaria una rinnovata valutazione alla luce dei criteri previsti dall'art. 14, comma 3, del d.lgs. 62/2017 e dal paragrafo 3 della circolare 10 novembre 2025, n. 74346, secondo l'elaborazione giurisprudenziale richiamata, con considerazione delle preferenze espresse dal candidato. La precedente richiesta di misure cautelari monocratiche era stata respinta.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare non mediante sospensione meramente demolitoria, ma ai fini del riesame della posizione del ricorrente. Ha ritenuto sussistente il fumus cautelare perché il percorso motivazionale dell'USR in ordine all'assegnazione della sede non risultava agevolmente comprensibile. Ha ordinato all'amministrazione di riesaminare la posizione applicando i criteri normativi e amministrativi pertinenti e tenendo conto delle preferenze indicate dal candidato, in tempi compatibili con la sua regolare partecipazione agli esami di Stato. Il merito è stato fissato per l'udienza pubblica del 23 febbraio 2027. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; l'istanza è stata accolta ai fini del riesame della posizione del ricorrente.
art. 56 c.p.a.
La precedente istanza di misure cautelari monocratiche era stata respinta con decreto.
art. 14, comma 3, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 62
Individua i criteri normativi che l'amministrazione deve considerare nel riesame dell'assegnazione del candidato esterno.
par. 3 circolare 10 novembre 2025, n. 74346
Stabilisce i criteri amministrativi rilevanti per la rinnovata valutazione dell'assegnazione, da applicare tenendo conto delle preferenze espresse dal candidato.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare, quando il provvedimento di assegnazione di un candidato esterno a una sede d'esame non rende agevolmente comprensibile il percorso motivazionale seguito dall'amministrazione, può essere disposta la rinnovazione del procedimento mediante riesame della posizione dell'interessato.
- Nel riesame dell'assegnazione della sede d'esame di un candidato esterno, l'amministrazione deve applicare i criteri previsti dalla normativa di settore e dalle disposizioni amministrative attuative, tenendo in considerazione le preferenze di sede espresse nella domanda.
- La misura cautelare può essere conformativa e consistere nell'ordine di riesame, senza implicare l'automatica assegnazione del candidato alla sede da lui preferita; il riesame deve comunque svolgersi in tempi compatibili con la regolare partecipazione agli esami.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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