Cassazione Penale, Ordinanza n. 12130/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non interviene una riforma nel merito della decisione impugnata, che resta ferma quanto all'affermazione di responsabilità per i reati contestati.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che ne aveva confermato la responsabilità per i delitti contestati. Con tre motivi ha dedotto: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità per i reati contestati; (2) violazione di legge sotto altri profili sempre riferiti alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione probatoria; (3) violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte rileva che tutti i motivi sono privi di specificità perché riproducono censure già esaminate e disattese nei gradi di merito senza un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. In particolare, i giudici di merito avevano argomentato sulla idoneità dei segni contraffatti a trarre in inganno un acquirente di media accortezza, sull'assenza di giustificazioni per il possesso dei beni da parte dell'imputato e sulla presenza di plurime condanne per illeciti omogenei, incompatibili con il presupposto dell'occasionalità richiesto per la particolare tenuità del fatto.
Norme richiamate
art. 474 c.p.
norma richiamata come base della contestazione relativa alla circolazione di segni distintivi contraffatti; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle censure
art. 648 c.p.
norma richiamata come base della contestazione per ricettazione; anche qui la Corte non rivaluta il merito, ma dichiara inammissibile il ricorso per difetto di specificità
art. 131-bis c.p.
richiamato in relazione alla richiesta di particolare tenuità del fatto; la Corte ritiene che il diniego di tale causa di non punibilità sia stato correttamente motivato dai giudici di merito, anche alla luce dell'assenza di occasionalità della condotta
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non sono ammissibili censure meramente riproduttive di quelle già dedotte in appello, se non accompagnate da un confronto critico specifico con la motivazione della decisione impugnata.
- La deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione deve confrontarsi con le rationes decidendi della sentenza di merito; in difetto, il ricorso è inammissibile per carenza di specificità.
- Il riconoscimento della particolare tenuità del fatto può essere escluso quando la motivazione di merito valorizzi elementi sintomatici di non occasionalità della condotta, come precedenti per illeciti omogenei o un quadro fattuale non episodico.
- Ai fini della configurabilità dei reati contestati, è coerente valorizzare l'idoneità del falso a ingannare un acquirente di media accortezza e l'assenza di una giustificazione lecita del possesso dei beni, quali indici fattuali rilevanti nella ricostruzione della responsabilità.
Come è indicizzato
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