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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15714/2024 del 05/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell’imposta di registro emesso dall’Agenzia delle Entrate su un contratto di finanziamento soci enunciato in un verbale di delibera assembleare di trasformazione societaria, con ripianamento delle perdite e aumento del capitale, a fronte della rinuncia del socio alla restituzione del finanziamento. La società aveva impugnato l’atto impositivo: il ricorso era stato rigettato in primo grado e accolto in appello, perché il giudice regionale aveva ritenuto applicabile l’art. 22, comma 2, d.P.R. n. 131/1986, sul presupposto che, con la delibera di aumento di capitale e la sua sottoscrizione, fossero cessati gli effetti del finanziamento. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 22, comma 1, d.P.R. n. 131/1986 e 9 della Parte Prima della Tariffa, sostenendo che il finanziamento, convertendosi in prezzo per l’aumento di capitale con sovraprezzo, non poteva ritenersi estinto poiché avrebbe generato un arricchimento definitivamente acquisito dalla società.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, in tema di imposta di registro, la delibera assembleare di aumento di capitale realizzato mediante imputazione di un finanziamento soci, concluso oralmente con la società, non è assoggettabile a imposta quando l’imputazione determina la cessazione degli effetti del finanziamento, integrando la causa di non imponibilità di cui all’art. 22, comma 2, d.P.R. n. 131/1986. Ha quindi confermato la decisione di merito, precisando che nel caso concreto il finanziamento aveva cessato i propri effetti per il mutamento di causa della somma versata, divenuta conferimento societario, con estinzione dell’obbligo restitutorio. Il ricorso è stato rigettato; nulla è stato disposto sulle spese perché la controparte non si è costituita.

Norme richiamate

  • art. 22 d.P.R. 16 aprile 1986, n. 131

    L’enunciazione di un contratto verbale non soggetto a registrazione in termine fisso non comporta l’applicazione dell’imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell’atto che contiene l’enunciazione; nel caso di finanziamento soci imputato a capitale, la cessazione degli effetti del finanziamento esclude l’imponibilità.

  • art. 9 della Parte Prima della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986

    È richiamato dall’Agenzia come base impositiva dell’avviso di liquidazione, ma la Corte ne esclude l’applicazione nel caso concreto per operatività dell’art. 22, comma 2.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per dedurre la violazione di legge nel ricorso per cassazione.

  • art. 1813 c.c.

    Il finanziamento è ricondotto al mutuo, contratto reale che si perfeziona con la consegna della somma di denaro; gli effetti del contratto sono soprattutto l’obbligo di restituzione e, se previsto, il pagamento degli interessi.

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro, l’enunciazione di un contratto verbale in un atto scritto è tassabile solo se il contratto enunciato è ancora produttivo di effetti e ricorrono identità tra le parti dell’atto enunciante e dell’atto enunciato.
  • Quando un finanziamento soci viene imputato a capitale nell’ambito di un’operazione societaria, l’effetto economico e giuridico dell’operazione può determinare la cessazione dell’obbligo restitutorio e quindi l’estinzione degli effetti del finanziamento ai fini dell’art. 22, comma 2, d.P.R. n. 131/1986.
  • Ai fini dell’esenzione da imposta prevista dall’art. 22, comma 2, d.P.R. n. 131/1986, non è necessaria una cessazione degli effetti anteriore o contestuale in senso stretto, essendo sufficiente che la cessazione derivi dall’atto che contiene l’enunciazione.
  • La consegna della somma nel finanziamento non costituisce un effetto del contratto, ma un elemento perfezionativo del mutuo; gli effetti rilevanti sono l’obbligo di restituzione e gli eventuali interessi, che vengono meno se la somma è trasformata in conferimento societario.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneOperazioni straordinarie
RamiTributiSocietario
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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