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Sentenza

Sentenza n. 157/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Crotone del 13 giugno 2014, n. 625.

Giustizia amministrativa202400996

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del capo sulle spese della sentenza del Tribunale di Crotone del 13 giugno 2014, n. 625

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone la metà della somma liquidata a titolo di spese di lite dalla sentenza del Tribunale di Crotone del 13 giugno 2014, n. 625, pari complessivamente a 16.200 euro oltre rimborso forfettario e accessori, deducendo in sostanza l’inadempimento dell’amministrazione all’obbligo di pagamento derivante dal titolo esecutivo. Nel corso del giudizio è emerso, tuttavia, che il ricorso introduttivo era stato notificato a un indirizzo PEC diverso da quello previsto per le notifiche telematiche nei pubblici elenchi; il TAR ne aveva quindi disposto la rinnovazione. Era inoltre stata rilevata la necessità della previa notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’amministrazione ai sensi dell’art. 14 d.l. 669/1996. Il ricorrente ha documentato la notificazione della sentenza di primo grado all’ASP il 7 luglio 2022, ma non la notificazione della successiva sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro del 3 maggio 2019, n. 945, passata in giudicato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso. La sentenza del Tribunale di Crotone posta a fondamento dell’ottemperanza era stata modificata dalla sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro, divenuta irrevocabile, sicché il capo sulle spese del giudizio di primo grado non esisteva più nella sua originaria formulazione. La pronuncia d’appello aveva infatti modificato la liquidazione, previsto una compensazione parziale delle spese e disposto la distrazione soltanto delle somme relative al grado d’appello in favore di un diverso difensore, senza più prevedere la distrazione in favore del ricorrente. Ne derivava che il titolo esecutivo nei confronti dell’ASP era la sentenza d’appello, non quella di primo grado; tale titolo, però, non era stato notificato all’amministrazione. Per queste ragioni il giudizio di ottemperanza non poteva essere validamente instaurato sulla base del titolo azionato. Nulla sulle spese, poiché l’ASP non si è costituita.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per chiedere l’esecuzione del titolo giudiziale nei confronti dell’amministrazione.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    È stato richiamato quale base per disporre la rinnovazione della notificazione del ricorso effettuata a un indirizzo PEC non idoneo.

  • art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221

    Individua l’elenco e l’indirizzo PEC da utilizzare in via esclusiva per le notificazioni telematiche.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Richiede la notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’amministrazione quale presupposto per procedere all’esecuzione nei suoi confronti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza il titolo azionato deve essere quello effettivamente vigente e dotato di efficacia esecutiva; se una sentenza è stata riformata da una successiva pronuncia passata in giudicato, non è possibile chiedere l’esecuzione delle statuizioni originarie ormai sostituite.
  • La riforma in appello del capo relativo alle spese di lite sostituisce tale capo con la nuova statuizione, anche quando modifica l’importo liquidato, dispone la compensazione parziale o cambia il beneficiario della distrazione delle spese.
  • Il difensore distrattario può agire in ottemperanza soltanto nei limiti della statuizione sulle spese contenuta nel titolo giudiziale vigente e in suo favore; la mera distrazione disposta nella sentenza di primo grado non è sufficiente se la pronuncia d’appello l’ha eliminata o sostituita.
  • Ai fini dell’ammissibilità dell’ottemperanza nei confronti di un’amministrazione, il titolo esecutivo vigente deve essere previamente notificato all’amministrazione secondo le forme richieste dalla legge; la notificazione della sola sentenza di primo grado non supplisce alla mancata notificazione della successiva sentenza d’appello che costituisce il titolo esecutivo.
  • La notificazione telematica del ricorso amministrativo deve essere effettuata all’indirizzo PEC risultante dal pubblico elenco previsto dalla legge per le notificazioni; la notificazione a un indirizzo diverso può imporre la rinnovazione del procedimento notificatorio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaProcesso amministrativo telematico
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

Testo integrale

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