Sentenza n. 297/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del Provvedimento CAT.A12/2025/Imm/1sez/ Dinieghi n.67, del 27.03.2025 e notificato nella medesima data.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di inammissibilità della domanda di permesso di soggiorno per residenza elettiva, fondato sull'assenza di uno specifico visto di ingresso
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, cittadina statunitense presente in Italia dal 2018, con stabile domicilio a Napoli, disponibilità abitativa, inserimento nella comunità e redditi annuali dichiarati di circa 35.000 euro, aveva chiesto il permesso di soggiorno per residenza elettiva. La Questura ha dichiarato inammissibile la domanda ritenendo ostativa l'assenza di uno specifico visto di ingresso per residenza elettiva, notificando altresì un decreto di espulsione con ordine di allontanamento. La ricorrente ha dedotto la violazione della disciplina sul permesso per residenza elettiva e l'eccesso di potere, sostenendo che la disponibilità di redditi adeguati, di un'abitazione e di mezzi economici stabili fosse sufficiente al rilascio del titolo, anche senza il visto specifico. Ha inoltre dedotto la violazione delle garanzie partecipative, poiché il diniego non sarebbe stato atto vincolato e l'amministrazione avrebbe dovuto consentire la partecipazione procedimentale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. Ha ritenuto che l'art. 11, comma 1, lett. c-quater, del d.P.R. n. 394/1999 consenta il rilascio del permesso per residenza elettiva in presenza di una pensione erogata in Italia, senza richiedere espressamente che essa provenga dall'ente previdenziale nazionale. Richiamando la giurisprudenza, il Collegio ha affermato che alla posizione del titolare di pensione può essere equiparata quella di chi disponga di ampie risorse economiche, adeguata disponibilità abitativa e stabilità dei mezzi di sostentamento. L'assenza di uno specifico visto per residenza elettiva non può quindi essere considerata, di per sé, ostativa al rilascio del permesso. Il TAR ha inoltre ritenuto fondata la censura partecipativa, poiché il diniego non aveva natura vincolata. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 11, comma 1, lett. c-quater, d.P.R. n. 394/1999
consente il rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva in presenza di una pensione erogata in Italia, senza specifica indicazione che la stessa debba essere erogata dall’ente di previdenza nazionale
La disposizione non richiede espressamente la titolarità di uno specifico visto in corso di validità rilasciato per la causale della residenza elettiva; il requisito reddituale può essere integrato anche dalla disponibilità di ampie risorse economiche, accompagnata da adeguata disponibilità abitativa e stabilità dei mezzi economici.
garanzie partecipative
Quando il diniego della domanda non ha natura vincolata, sono dovute le garanzie di partecipazione procedimentale.
Massime di principio
- Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva, la disponibilità di redditi adeguati o di ampie risorse economiche, unitamente alla disponibilità abitativa e alla stabilità dei mezzi di sostentamento, può essere equiparata alla titolarità di una pensione rilevante ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c-quater, del d.P.R. n. 394/1999.
- L'assenza di uno specifico visto di ingresso per residenza elettiva non costituisce, di per sé, causa ostativa al rilascio del relativo permesso di soggiorno quando siano dimostrati adeguati reddito, disponibilità abitativa e stabilità economica.
- Il diniego di un permesso di soggiorno per residenza elettiva non è necessariamente un atto vincolato; ove residui una valutazione amministrativa dei requisiti sostanziali, devono essere rispettate le garanzie di partecipazione procedimentale.
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