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Parere

Parere n. 146/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da Crotonscavi Costruzioni Generali Spa, contro Regione Calabria, avverso deliberazione del direttore generale dipartimento sviluppo economico attività produttive n. 763 del 10 maggio 2016 di esclusione dalla graduatoria;

Giustizia amministrativa202500227

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della deliberazione regionale di esclusione dalla graduatoria per l’accesso ad agevolazioni POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 destinate a investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili.

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

L’impresa ricorrente ha impugnato la deliberazione della Regione Calabria che ne aveva disposto l’esclusione dalla graduatoria relativa a un avviso per agevolazioni pubbliche, deducendo violazione e falsa applicazione della lex specialis, travisamento dei fatti e dei documenti, difetto di istruttoria e di motivazione. La ricorrente sosteneva di avere prodotto il certificato di destinazione urbanistica e l’estratto del piano regolatore generale, ritenendoli idonei a comprovare la regolarità edilizia e urbanistica dell’immobile interessato dal progetto. L’amministrazione ha eccepito, in via preliminare, la tardività del ricorso, la mancata notificazione ad almeno un controinteressato e, nel merito, l’inidoneità della documentazione prodotta, poiché il certificato indicava numerose particelle senza individuare quelle interessate dal progetto e non attestava concretamente la regolarità urbanistica ed edilizia degli immobili, inclusi i capannoni industriali oggetto dell’intervento di efficientamento energetico.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso chiaramente irricevibile per tardiva notificazione, ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. 1199/1971. La pubblicazione del decreto dirigenziale n. 4540 del 14 maggio 2018 sul portale regionale il 16 maggio 2018, unitamente alle istanze di riesame presentate dalla ricorrente il 25 maggio e il 29 giugno 2018, dimostrava la piena conoscenza dell’esclusione e dei relativi motivi. Poiché il ricorso era stato presentato il 31 dicembre 2018, risultava decorso il termine decadenziale di 120 giorni. Il Collegio ha inoltre rilevato, anche autonomamente, l’inammissibilità del ricorso per mancata notificazione ad almeno uno dei controinteressati, individuabili tra le imprese ammesse al beneficio e pregiudicate dall’eventuale ridistribuzione delle risorse limitate. Non sono stati ravvisati i presupposti per l’errore scusabile e per la regolarizzazione del contraddittorio. Il dispositivo dichiara il ricorso irricevibile.

Osservazioni

Tardività del ricorso straordinario

Il ricorso è stato notificato oltre il termine decadenziale di 120 giorni previsto dall’art. 9 del d.P.R. 1199/1971. La piena conoscenza dell’esclusione e delle relative ragioni risultava dalla pubblicazione del decreto dirigenziale sul portale regionale il 16 maggio 2018 e dalle istanze di riesame presentate dalla ricorrente il 25 maggio e il 29 giugno 2018.

Mancata notificazione ai controinteressati

Il ricorso non è stato notificato ad almeno uno dei controinteressati, in violazione dell’art. 9 del d.P.R. 1199/1971. L’eventuale accoglimento avrebbe inciso sulla graduatoria e comportato la redistribuzione di risorse limitate, pregiudicando le imprese ammesse agli incentivi.

Errore scusabile e regolarizzazione del contraddittorio

Non sussistono i presupposti per qualificare la mancata notificazione come errore scusabile né per consentire la regolarizzazione del contraddittorio.

Norme richiamate

  • art. 9 d.P.R. 1199/1971

    Nel detto termine, il ricorso deve essere notificato nei modi e con le forme prescritti per i ricorsi giurisdizionali ad uno almeno dei controinteressati e presentato con la prova dell'eseguita notificazione all'organo che ha emanato l'atto o al Ministero competente.

    La disposizione impone sia il rispetto del termine decadenziale di 120 giorni per la proposizione del ricorso straordinario sia la notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato. La piena conoscenza dell’atto e dei suoi motivi può risultare dalla pubblicazione e da iniziative dell’interessato incompatibili con l’ignoranza del provvedimento.

  • d.P.R. 1199/1971

    Il ricorso straordinario è soggetto a specifiche condizioni di ricevibilità e ammissibilità, tra cui il rispetto del termine di proposizione e la corretta instaurazione del contraddittorio con almeno un controinteressato.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il termine decadenziale di 120 giorni decorre dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato e delle ragioni della lesività, anche quando tale conoscenza risulti dalla pubblicazione dell’atto e da successive istanze di riesame proposte dall’interessato.
  • La proposizione di un’istanza di riesame in autotutela, quando dimostri la conoscenza dell’atto e dei suoi motivi, non riapre né sospende il termine per proporre il ricorso straordinario.
  • Quando l’eventuale accoglimento del ricorso comporterebbe l’inserimento del ricorrente in una graduatoria di beneficiari e la conseguente ridistribuzione di risorse limitate, le imprese già ammesse al beneficio assumono la posizione di controinteressati ai quali il ricorso deve essere notificato ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. 1199/1971.
  • La mancata notificazione ad almeno un controinteressato rende il ricorso straordinario inammissibile, salvo che ricorrano concreti presupposti per riconoscere l’errore scusabile e consentire la regolarizzazione del contraddittorio.

Esclusione da graduatoria per agevolazioni POR Calabria

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un’impresa privata contro la Regione Calabria avverso l’esclusione dalla graduatoria relativa a un avviso del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020, destinato a finanziare investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili.

Premesse e provvedimento impugnato

La domanda di agevolazione, pari a 111.631,71 euro, era stata dichiarata inammissibile perché non corredata da idonea documentazione attestante il rispetto della normativa edilizia e urbanistica dell’immobile interessato dal progetto.

L’impresa sosteneva di avere utilizzato i modelli previsti dal bando e di avere allegato un certificato di destinazione urbanistica e un estratto del piano regolatore generale. Dopo avere appreso dell’esclusione, aveva presentato istanze di riesame in autotutela il 25 maggio e il 29 giugno 2018.

Motivi del ricorso e difese dell’amministrazione

La ricorrente deduceva:

  • violazione e falsa applicazione della lex specialis;
  • travisamento dei fatti e dei documenti allegati;
  • difetto di istruttoria e di motivazione.

La Regione Calabria riferiva che l’istruttoria era stata svolta da Fincalabra S.p.A. e successivamente confermata dalla Commissione di valutazione. Il decreto dirigenziale n. 4540 del 14 maggio 2018, contenente gli esiti della valutazione, era stato pubblicato il 16 maggio 2018 sul portale regionale dedicato ai bandi POR Calabria 2014-2020 e successivamente sul B.U.R.C. n. 57 del 5 giugno 2018.

Nel merito, l’amministrazione osservava che il bando richiedeva una documentazione idonea, quale un certificato comunale o una perizia giurata, relativa all’immobile nel quale sarebbe stato realizzato il progetto e attestante il rispetto della normativa edilizia e urbanistica. Il certificato prodotto dall’impresa indicava oltre trenta particelle catastali, senza precisare quali fossero effettivamente interessate dal programma, e si limitava a richiamare le prescrizioni del piano regolatore, senza attestare concretamente la regolarità urbanistica ed edilizia delle singole particelle e degli edifici esistenti.

Tardività del ricorso

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso irricevibile perché presentato oltre il termine di 120 giorni previsto dall’art. 9 del d.P.R. 1199/1971.

La pubblicazione del decreto sul portale regionale il 16 maggio 2018 consentiva la conoscibilità dell’esito dell’istruttoria. In ogni caso, le istanze di riesame presentate il 25 maggio e il 29 giugno 2018 dimostravano che l’impresa conosceva già sia l’esclusione sia le ragioni relative all’inidoneità della documentazione edilizia e urbanistica. Il ricorso, presentato soltanto il 31 dicembre 2018, era quindi tardivo.

Mancata notificazione ai controinteressati

Il Collegio ha rilevato inoltre che il ricorso non era stato notificato ad almeno uno dei controinteressati, come richiesto dall’art. 9 del d.P.R. 1199/1971.

Le imprese ammesse agli incentivi erano individuabili attraverso il portale regionale e il B.U.R.C. L’eventuale accoglimento del ricorso avrebbe comportato l’inserimento dell’impresa esclusa nella graduatoria e la conseguente alterazione dell’elenco dei beneficiari, con necessità di redistribuire risorse limitate. Le imprese già ammesse risultavano pertanto direttamente pregiudicate dall’accoglimento.

Il Consiglio di Stato ha escluso la sussistenza dell’errore scusabile e la possibilità di regolarizzare il contraddittorio. La mancata notificazione determinava quindi anche l’inammissibilità del ricorso.

Conclusioni

La Sezione ha concluso che il ricorso era irricevibile per tardività e, comunque, inammissibile per omessa notificazione ad almeno un controinteressato. Nel dispositivo ha espresso il parere che il ricorso dovesse essere dichiarato irricevibile.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaBandi di finanziamento e graduatorie
RamiProcesso amministrativoContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzo

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