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Sentenza

Sentenza n. 5499/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'esecuzione del decreto ex L. 89 del 2001 della Corte di Appello di Napoli del 2.9.2021 nel procedimento iscritto al ruolo n. RG 1864/2021, notificato in data 7.9.2021.

Giustizia amministrativa202406207

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, limitatamente ai compensi professionali spettanti agli avvocati antistatari, del decreto della Corte d’appello di Napoli del 2 settembre 2021 che aveva liquidato l’equo indennizzo ex legge n. 89/2001

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (avvocati antistatari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del decreto della Corte d’appello di Napoli del 2 settembre 2021, notificato il 7 settembre 2021, limitatamente al pagamento dei compensi professionali loro spettanti quali avvocati antistatari. Dopo la sospensione del giudizio disposta in applicazione della moratoria introdotta dalla legge n. 207/2024 per i crediti liquidati ex legge Pinto, i ricorrenti hanno riferito che il titolo era stato integralmente pagato per quanto di loro interesse e hanno chiesto la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha qualificato l’istanza del 10 giugno 2026 come istanza di prosecuzione del giudizio e ha ritenuto possibile definirlo prima della scadenza del biennio di sospensione previsto dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001. La sospensione ha natura moratoria e presuppone la persistente qualità di creditori: l’integrale pagamento fa venir meno tale presupposto e consente di concludere il giudizio, senza compiere attività esecutiva. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, poiché il pagamento ha integralmente soddisfatto la pretesa azionata. Ha condannato il Ministero della Giustizia alle spese, liquidate in € 600,00, secondo la soccombenza virtuale: il pagamento è intervenuto solo in corso di causa e l’inadempimento anteriore aveva dato origine al giudizio.

Norme richiamate

  • art. 5-sexies, comma 12-bis, l. 89/2001

    la sospensione introdotta dall'art. 1, comma 817, della legge n. 207/2024 è una sospensione legale di natura lato sensu moratoria, non per pregiudizialità, essa inibisce temporaneamente la sola tutela coattiva dei crediti liquidati ex lege Pinto, per consentire all'amministrazione di provvedere ai pagamenti in via amministrativa e in modo programmato

    La disposizione introduce una moratoria temporanea della tutela coattiva, preordinata a consentire pagamenti amministrativi programmati; non impedisce la definizione di un giudizio quando il credito sia stato integralmente pagato e sia venuto meno il presupposto della sospensione.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    ravvisata nella specie la qualità dei ricorrenti di creditori di somme liquidate ex lege Pinto — anche quali distrattari delle spese processuali, in quanto crediti accessori del credito principale — la Sezione ha disposto la sospensione del giudizio ai sensi del combinato disposto dell'art. 79, comma 1, cod. proc. amm. e dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, sino alla scadenza del biennio, restando impregiudicati i profili in rito, nel merito e sulle spese

    La norma processuale è stata applicata, in combinato disposto con la moratoria prevista dalla legge Pinto, per sospendere il giudizio di ottemperanza relativo a somme liquidate ai creditori, inclusi gli avvocati distrattari.

  • art. 80, comma 1, c.p.a.

    l'istanza depositata da parte ricorrente il 10 giugno 2026 va pertanto qualificata come istanza di prosecuzione del giudizio ai sensi dell'art. 80, comma 1, cod. proc. amm.

    La richiesta con cui i ricorrenti hanno rappresentato il pagamento sopravvenuto e sollecitato la decisione sulle spese è stata qualificata come istanza di prosecuzione del giudizio sospeso.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    deve pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., essendo venuto meno l'interesse alla decisione sul merito della domanda per effetto dell'integrale pagamento di quanto dovuto, sopravvenuto nel corso del giudizio

    L’integrale soddisfazione della pretesa durante il giudizio fa venir meno l’interesse alla decisione di merito e giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

  • art. 26 c.p.a.

    la definizione del giudizio non contrasta con la ratio della norma e non comporta alcuna attività esecutiva, ma si limita a prendere atto dell'adempimento e a regolare le spese del giudizio di ottemperanza, che trovano titolo autonomo negli artt. 26 c.p.a. e 91 e ss. c.p.c.

    La cessazione della materia del contendere non impedisce la decisione sulle spese del giudizio, che hanno titolo autonomo e possono essere regolate senza svolgere attività esecutiva.

  • art. 91 c.p.c.

    la definizione del giudizio non contrasta con la ratio della norma e non comporta alcuna attività esecutiva, ma si limita a prendere atto dell'adempimento e a regolare le spese del giudizio di ottemperanza, che trovano titolo autonomo negli artt. 26 c.p.a. e 91 e ss. c.p.c.

    La disciplina delle spese consente di liquidarle anche dopo il pagamento sopravvenuto e la cessazione della materia del contendere; nel caso concreto opera il criterio della soccombenza virtuale.

  • art. 111 Cost.

    diversamente opinando, un giudizio ormai privo di materia del contendere resterebbe pendente fino allo scadere del termine di sospensione al solo fine di statuire sulle spese e ciò contrasterebbe con i principi di ragionevole durata del processo e di economia processuale (artt. 111 Cost. e 2, comma 2, c.p.a.)

    La ragionevole durata del processo depone contro il mantenimento della sospensione quando il credito è stato pagato e residua soltanto la regolazione delle spese.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    diversamente opinando, un giudizio ormai privo di materia del contendere resterebbe pendente fino allo scadere del termine di sospensione al solo fine di statuire sulle spese e ciò contrasterebbe con i principi di ragionevole durata del processo e di economia processuale (artt. 111 Cost. e 2, comma 2, c.p.a.)

    Il principio di economia processuale concorre a giustificare la definizione anticipata del giudizio ormai privo di oggetto sostanziale, anche se non è ancora scaduto il periodo di sospensione.

Massime di principio

  • La moratoria prevista per i crediti liquidati ai sensi della legge Pinto sospende temporaneamente la tutela coattiva e presuppone che il ricorrente conservi la qualità di creditore; l’integrale pagamento del titolo fa venir meno tale presupposto e consente di definire il giudizio di ottemperanza anche prima della scadenza del periodo di sospensione.
  • Il pagamento integrale del credito azionato in ottemperanza, intervenuto durante il giudizio, determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa, ma non impedisce al giudice di regolare le spese processuali.
  • Quando l’amministrazione adempie soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, l’inadempimento che ha dato causa al ricorso giustifica la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOttemperanza e commissario ad acta

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